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I Commissione - Verbale

Seduta del 23-01-2019 ore 15:00
congiunta alla VIII Commissione e alla X Commissione

 

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Felice Casson, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman

 

Consiglieri presenti: Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Sara Visman

 

Altri presenti: Assessore Michele Zuin, Consigliere comunale Davide Scano, Consigliere comunale Ottavio Serena

 

Ordine del giorno della seduta

  1. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1080 (nr. prot. 106) con oggetto "Gara d’appalto n. 31/2016: “Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione dell'ambito di unita' di rete dell'area urbana di Venezia – 2 lotti”.", inviata da Ottavio Serena
  2. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1081 (nr. prot. 107) con oggetto "Gara d’appalto n. 31/2016: “Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione dell'ambito di unita' di rete dell'area urbana di Venezia – 2 lotti”.", inviata da Ottavio Serena
  3. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1082 (nr. prot. 108) con oggetto "Gara d’appalto n. 31/2016: “Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione dell'ambito di unita' di rete dell'area urbana di Venezia – 2 lotti”.", inviata da Ottavio Serena
  4. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1083 (nr. prot. 109) con oggetto "Gara d’appalto n. 31/2016: “Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione dell'ambito di unita' di rete dell'area urbana di Venezia – 2 lotti”.", inviata da Ottavio Serena
  5. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1298 (nr. prot. 260) con oggetto "Incarichi dell'ex prefetto Boffi - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.", inviata da Davide Scano

Verbale

SAMBO:alle ore 15.14,riscontrato il numero legale,apre ai lavori di commissione con la lettura dell’ordine del giorno.

SERENA:chiede prima di giungere ad eventuali conclusioni di conoscere l’evolversi dei fatti considerando che son passati due anni ed il tema in questione risulti ancora essere al centro della discussione e di conoscere I criteri di come si.sia comportata l’Amministrazione in merito.

NARDIN:afferma che la gara in questione sia ancora aperta.

SERENA:chiede cosa stia realmento accadendo.

ZUIN:afferma che risponderà solamente per le domande presenti nell’atto amministrativo in discussione.

NARDIN: ribadisce trattarsi di una gara con ammissione ed il Comune ha decretato chi poteve parteciparvi e che la momento non sono ancora “arrivate offerte tecniche” in merito e che siano stati definiti i soggetti partecipanti.

D’ANNA: ritiene che il consigliere proponente formuli le domande presenti nell’interpellanza.

SAMBO: ricorda che l’atto amministrativo è stato dato per letto e quindi si puo’ proseguire con la discussione da parte dei presenti essendo presente la parte tecnica. Afferma.in merito ad eventuali domande da parte del proponente all’assessore quest’ultimo deciderà se fare o meno integrazioni oppure attenersi a.quanto riportato nell’interpellanza.

NARDIN: prosegue affermando che il bando con richiesta di ammissione sia stato determinato da parte dell’Amministrazione con soggetti qualificati e che in una seconda fase saranno presentate le offerte. Afferma che il bando sia quello pubblicato.

ZUIN: ribadisce che “per adesso” il bando è quello presentato. Prosegue dando lettura della risposta all’interpellanza in discussione:
Rispetto all'interpellanza in oggetto si rappresenta quanto segue con riferimento alle
singole richieste avanzate.
1) se sia a conoscenza dei fatti sopraindicati e se tali fatti corrispondano al
vero;
L’Amministrazione Comunale è ovviamente pienamente consapevole di quanto
rappresentato dai consiglieri che corrisponde sostanzialmente alla realtà dei fatti.
2) di relazionare circa l’attuale situazione di stallo soprattutto in merito:
a) alle ragioni che hanno portato alla succitata potenziale mancata
esecuzione della gara;
Va ricordato che la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Ambito
urbano di Venezia è stata affidata in house providing ad AVM S.p.A. con deliberazione
dell’Assemblea dell’Ente di governo del Trasporto Pubblico Locale locale del bacino
territoriale e omogeneo di Venezia n. 7/2014. Tale affidamento è regolato da un
contratto di servivo con validità dal 01.01.2015 sino al 31.12.2019.
Il suddetto affidamento riguarda il 90% dei servizi di trasporto pubblico locale e, al
fine di dare attuazione alle previsioni dell’art. 4bis del D.L. n. 78/2009, il Comune di
Venezia, attraverso l’Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino
territoriale e omogeneo di Venezia ha disposto la prosecuzione tecnica del restante
10% dei servizi ai medesimi gestori, Actv S.p.A. e Alilaguna S.p.A. alle medesime
condizioni in essere al 31.12.2014, dal 1.01.2015 fino al subentro dei nuovi affidatari
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica.
Infatti la normativa di riferimento in materia di affidamenti in house del TPL prevede
all’art. 4 bis del DL n. 78/2009 “1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza
nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano
delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare
tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi
oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo
analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4 e
5, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007,
risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza
pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di
trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse
operano.”
Chiarita quindi la natura obbligatoria della procedura di gara del predetto 10% dei
servizi di TPL si deve rappresentare come detto affidamento abbia un valore stimato di
circa 27M €/anno che per la durata di 9 anni equivale a circa 240M €.
Si tratta quindi di una procedura di gara di dimensioni e complessità molto rilevante.
Le due procedure di gara vanno, quindi, intese come parte di un sistema di
procedimenti indissolubilmente legati tra loro e che congiuntamente rispondono a un
obbligo di legge, infatti non sarebbe possibile procedere con una sola delle due gare in
quanto non si adempirebbe al predetto obbligo.
Si è quindi proceduto con l’attivazione di dette gare tramite la pubblicazione di due
distinti bandi: la n. 31/2016 e la n. 32/2016, pubblicate in data 13.07.2016.
Le istanze di ammissione alle gara sono state presentate entro il termine del
11.10.2016.
In data 23.02.2017 con la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione
comunale delle note prot. n. 95891 e 95890 è stato reso noto l’avviso di ammissione
ed esclusione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
In data 27.02.2017 con note prot. 98468 e prot. 98326 è stata comunicata ai singoli
partecipanti l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara.
La gara di dimensioni maggiori è la n. 32/2016, che da sola vale circa l’80% in valore
del sopracitato 10% individuato dal DL m. 78/2009, e riguarda la concessione di un
numero di linee di navigazione lagunare con tariffazione propria e senza alcun
finanziamento pubblico, ma con il solo diritto riconoscimento del diritto di esclusiva in
capo all’aggiudicatario. In sintesi si tratta di una sorta di “protezione” dalla
concorrenza in presenza di tariffe imposte dall’Ente competente.
In tali procedure si inserisce un lungo e complesso contenzioso, con ricorsi promossi
principalmente dalla Società Venezia City Sightseeing S.r.l. e dall'AGCM, sia al TAR del
Veneto sia al Consiglio di Stato, focalizzati sulla correttezza delle procedure e sulla
presunta necessità di liberalizzazione del mercato del trasporto pubblico di linea, e si
rappresenta che il parziale accoglimento di alcuni ricorsi ha comportato una
modificazione del contesto di riferimento, tanto da rendere necessaria una valutazione
in merito all’eventuale necessaria revisione delle procedure fino ad allora attivate.
Infatti un primo filone di cause parte con il ricorso RG. n. 1303/2014 proposto da
Venezia City Sightseeing S.r.l. che ha impugnato la deliberazione n. 4 del 16/06/2014,
con cui l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale di Venezia ha approvato la
relazione ex art. 34, comma 20 d.l. n. 179/2012 del Comune di Venezia, individuante i
servizi di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Venezia da sottoporre a
procedura concorsuale ex art. 4 bis del d.l. n. 78/2009 oltre alla deliberazione n. 8 del
15 dicembre 2014 del medesimo Ente, di approvazione del progetto relativo ai servizi
da affidare in regime di concessione mediante procedura di evidenza pubblica,
assentendo la proroga provvisoria degli attuali gestori.
Un secondo filone riguarda l’impugnazione del bando di gara relativo alla predetta
concessione dei servizi lagunari in regime di esclusiva (Bando n. 32/2016).
Va chiarito che ricorsi amministrativi presentati dai vari operatori economici interessati
mirano a modificare il contesto di riferimento su cui sono state costruite le procedure
di gara, definito nella Deliberazione dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale
del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia n. 4 del 16 giugno 2014 avente
ad oggetto la “Approvazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre
2012, n. 221 sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della rete urbana
di Venezia per il periodo 2014-2019”, unitamente agli atti presupposti
Con il ricorso RG n. 390/2016 Venezia City Sightseeing S.r.l. ha impugnato il diniego
all’autorizzazione per un servizio commerciale di linea di collegamento acqueo con
l’aeroporto in sovrapposizione con il servizio programmato affidato in proroga ad
Alilaguna S.p.A. e contenuto nella gara per la concessione n. 32/2016. Con sentenza
n. 1157/2017 del 6/12/2017 il TAR Veneto ha respinto il ricorso riconoscendo il divieto
di sovrapposizione con i servizi programmati in discussione.
Con ricorso RG 541/2017 Alilaguna S.p.A. ha richiesto l’esclusione di Venezia City
Sightseeing S.r.l. dalla gara 32/2016, Venezia City Sightseeing S.r.l. ha a sua volta,
con ricorso incidentale, chiesto l’esclusione di Alilaguna. Con sentenza n. 407/2018 del
17/04/2018 il TAR Veneto ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
E' stato poi definito il predetto ricorso n. 1303/2014, con sentenza di rigetto del TAR
Veneto n. 11 del 10/01/2017, appellata da Venezia City Sightseeing S.r.l. con RG
2785/2017 discusso in Consiglio di Stato in data 23/11/2017 e sentenza n. 5474/2017
pubblicata in data 18/12/2017 che ha parzialmente annullato una previsione del
bando n. 32/2016, peraltro presente anche nel bando n. 31/2016.
Proprio l’interpretazione degli impatti della sopra citata sentenza n. 5474 del Consiglio
di Stato pubblicata in data 18/12/2017 ha richiesto una approfondita valutazione
sull’opportunità di annullare i bandi per poi bandirli nuovamente o, diversamente,
procedere con i bandi pubblicati ritenendo nulla la clausola concernente l’obbligo per il
concessionario di acquisire i natanti del gestore uscente, in quanto la sentenza al
punto 10. recita “In riforma dell’impugnata sentenza il ricorso di primo grado va,
pertanto, accolto con conseguente annullamento del bando di gara”.
Inoltre si deve tener conto della continua evoluzione del quadro normativo dello
specifico settore del trasporto pubblico locale, in particolare a livello nazionale con
l’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs n.50/2016, con il DL n.
50/2017 che introdotto alcune penalizzazioni in caso di affidamento in house dei TPL,
poi riviste con con il D.L. 23/10/2018, n. 119, oltre alle delibere n. 49/2015 e 49/2017
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che hanno modificato significativamente le
linee guida per le procedure di affidamento dei servizi, richiedendo approfondimenti e
verifiche sugli atti pubblicati in aggiunta all’esecuzione delle sentenze del TAR Veneto
e del Consiglio di Stato.
E’ evidente come in un tale contesto l’Amministrazione non abbia potuto procedere
con la tempestiva esecuzione delle procedure di gara, infatti, il mutevole quadro
normativo e i possibili effetti di un totale o parziale accoglimento dei ricorsi sopra
elencati e ancora pendenti hanno richiesto la valutazione e il riesame di tutti gli atti al
fine di valutare se fosse necessario o meno una sostanziale revisione delle procedure
finora attivate.
In ogni caso in data 6 novembre 2018 l’Ente Di Governo Del Trasporto Pubblico Locale
Del Bacino Territoriale Ottimale E Omogeneo Di Venezia - Ufficio Periferico presso il
Comune Di Venezia, in risposta ad un altro ricorso avverso la mancata attuazione
della procedura di gara n. 32/2016 ha rappresentato oltre che al ricorrente anche
all’Autorità Nazionale Anticorruzione come “l’Amministrazione intende spedire (agli
operatori ammessi) al più presto la documentazione per la prosecuzione della gara ai
soggetti qualificati”.
b) alla eventuale maggiore attuale onerosità dell’appalto in corso e se
sussista un eventuale danno, per la mancata opportunità imprenditoriale
procurata ad altre ditte partecipanti all’offerta di Gara;
E’ evidente che nel contesto sopra descritto non si può rinvenire alcun danno rispetto
alle proroghe tecniche dei servizi in essere visto che senza le stesse vi sarebbe stato
un danno grave e irreparabile alla collettività per il venir meno di un servizio pubblico
indispensabile e fondamentale per il nostro territorio come il TPL.
c) alle eventuali responsabilità da parte di chi, a causa di questo periodo
d’inerzia potrebbe aver causato uno sperpero di denaro pubblico ed infrazioni
alla vigente normativa sugli appalti;
E’ evidente che nel contesto sopra descritto non si può rinvenire alcuna responsabilità
in capo all’Amministrazione e all’Ente di Governo e ai suoi funzionari e Dirigenti.

SERENA: lamenta che si sia sempre costretti a fare atti amministrativi per capire come “gira” in merito alle gare d’appalto nella Amministrazione Prosegue chiedendo come mai il Comune si avvalga di incarichi esterni quando vi sono risorse interne all’Amministrazione.

ZUIN: afferma che se una amministrazione si rivolge all’esterno è perchè la complessità della questione richiede delle competenze specifiche in particolare nel caso di bandi.consentendo in tal modo di contribuire al meglio allo svolgimemnto delle pratiche necessarie.

SERENA:ribadisce,tenendo anche conto quanto riportato dagli organi di stampa,comprendere le metodologie delle azioni rivolte dal Comune in vicende come quelle in analisi.

SAMBO: prosegue ai lavori di commissione con la trattazione dell’atto amministrativo del consigliere Sacano.

FACCINI: intervine chiedendo se sia possibile avere delucidazioni sulal questione del Casinò di Venezia.

LA ROCCA: chiede se sia possibile avere copia della risposta letta dall’assessore.

SCANO:afferma che il proprio atto riguardi incarichi attribuiti all’ex prefetto Boffi nel merito della Fondazione Venezia e ritiene che possano sussister conflittualità con incarichi precedentemente ricoperti ed incarichi attribuiti dal Comune. Lamenta una ambiguità come riportato dalla stessa interpellanza.

SAMBO:apre agli interventi dei presenti.

DE ROSSI:ritiene che si corra il rischio di un linciaggio mediatico e politico.

SCANO:dichiara non esservi alcun linciaggio in merito ma solo un necessario chiarimento e rammenta che nell’atto amministrativo non vi sia nulla di offensivo nei confronti del dott.Boffi.

PELLEGRINI:ricorda che non vi sono capitali del Comune nella Fondazione Venezia e ritiene che il dott.Boffi sia stato valutato come persona terza da parte della Amministrazione con un passato encomiabile per il ruolo svolto. Dichiara di non comprendere il “fumus” della richiesta avanzata nell’interpellanza.

SCARPA R.: ricorda trattarsi di una interpellanza rivolta al sindaco e lamenta non sia.opportuno che un amministratore svolga un servizio in un’area dove serviva precedentemente e che sia poi pagato da un altro ente e quindi stride quanto accaduto. Dichiara che ritiene illegittimo e pure inopportuno il ruolo ricoperto. Infine ritiene opportuno che vi sia dibatitot in aula al fine di migliorare “le cose” e non ritiene vi sia “fumus” ma solo la dovuta attenzione nei confronti della Città e per il miglioramento della stessa.

Alle ore 16.36 il consigliere Cotena in qualità di vice presidente subentra alla presidente Sambo alla conduzione dei lavori di commissione.

ZUIN: nel ricordare che non vi è alcuna responsabilità da parte della Amministrazione per la nomina del dott.Boffi e che intende rispondere quanto riguarda il Comune e legge la risposta:
Rispetto all'interpellanza in oggetto si rappresenta quanto segue con riferimento alle singole richieste avanzate.
Si premette che l’interpellanza in oggetto fa riferimento all’avviso pubblico di reperimento delle candidature per la designazione di un (1) componente del Consiglio Generale della Fondazione di Venezia aperto dall’8/5/2018 all’8/6/2018.

1) quante proposte di candidatura, al ruolo di Consigliere Generale della Fondazione Venezia, siano state presentate per il primo avviso pubblico del 07.05.2018;
Con riferimento al sopra richiamato avviso, sono pervenute n. 12 candidature (ne sono pervenute in totale 14, ma due candidati l’hanno presentata due volte).

2) di pubblicare, per trasparenza, l’elenco delle candidature, in accordo all’art. 8 dello Statuto della Fondazione;
L’art. 8 dello Statuto della Fondazione si limita ad attribuire al Comune di Venezia la competenza alla designazione di tre Consiglieri Generali, senza nulla specificare in merito alla procedura da espletare a tal fine, essendo rimessa all’autonomia dei singoli Enti cui è attribuito il potere di designazione.
Il Comune di Venezia ha pubblicato l’avviso di raccolta delle candidature ai sensi e nell’osservanza del proprio Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende Speciali, Consorzi ed Istituzioni, adottato dal Consiglio Comunale.
Ciò premesso non risulta, né dal testo dell’art. 8 dello Statuto della Fondazione, né dal Regolamento Comunale citato, alcuna disposizione che preveda la pubblicazione per trasparenza dell’elenco delle candidature presentate.
Detta ricostruzione peraltro risulta coerente con il fatto che alle procedure volte alla nomina o designazione in società ed enti, pur trattandosi di procedure pubbliche, non è attribuibile natura di carattere concorsuale.

3) come sia possibile che i candidati abbiano dovuto attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, una circostanza così generica ed indefinita come quella di “avere maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza - scientifica, culturale, organizzativa o professionale - in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione di Venezia, nonché nei campi economico e finanziario...”;
Sul punto si ricorda che è il comma 4 dell’art. 8 dello Stauto della Fondazione a prevedere che i componenti del Consiglio Generale debbano essere scelti fra “persone che abbiano maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza – scientifica, culturale, organizzativa o professionale – in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione, nonché nei campi economico e finanziario. Il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di designazione in modo da consentire al Consiglio Generale la obbligatoria verifica dei medesimi nell’atto di nomina dei consiglieri;”.
Si ricorda inoltre che al Comune di Venezia è attribuito un potere di designazione, ferma restando la competenza alla nomina dei Consiglieri in capo al Consiglio Generale stesso (art. 8 comma 1 dello Statuto).
Proprio sulla base delle suddette previsioni Statutarie, l’avviso emanato dal Comune di Venezia richiedeva che i candidati dichiarassero espressamente, tra l’altro:
“G)
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8, co. 4, dello Statuto della Fondazione: avere maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza - scientifica, culturale, organizzativa o professionale - in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione di Venezia, nonché nei campi economico e finanziario [compilando lo schema contenuto nel modello in ogni sua parte, in quanto il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di designazione in modo da consentire al Consiglio Generale la obbligatoria verifica dei medesimi nell'atto di nomina dei Consiglieri]”.
A tal fine quindi veniva allegato all’avviso pubblico, quale sua parte integrante, il Modello di Candidatura e Dichiarazione dei Requisiti che ciascun candidato era tenuto a compilare ed impostato in modo che la dichiarazione di cui al punto G) non fosse rilasciata in via del tutto generica, bensì in maniera puntuale, compilando voce per voce un’apposita tabella attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8 comma 4 dello Statuto della Fondazione.
Si evidenzia, peraltro, come detta tabella sia preventivamente predisposta dalla Fondazione di Venezia stessa, e trasmessa all’Amministrazione Comunale contestualmente alla richiesta di provvedere alla designazione (nel caso in questione, con PEC 179304 del 10/4/2018).
Nella suddetta nota la Fondazione precisava che “il possesso dei necessari requisiti dovrà essere esplicitato nell'atto di designazione in modo da consentire l’obbligatoria verifica in sede di nomina da parte del Consiglio Generale. A tal fine si acclude alla presente una scheda da utilizzare come guida ai fini della verifica del rispetto del dettato della predetta disposizione”.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel provvedimento di designazione del Dott. Carlo Boffi Farsetti a Consigliere Generale della Fondazione, è stato evidenziato che lo stesso è stato individuato come soggetto idoneo, visto il relativo curriculum, in atti, e che “risulta in possesso dei requisiti di professionalità e competenza prescritti dall’art. 8, comma 4, dello Statuto, e di tale possesso viene data evidenza nella scheda individuale di controllo, in atti, il cui modello è stato trasmesso dalla Fondazione di Venezia, ai fini della sua compilazione;”.
Detta scheda di controllo è stata quindi trasmessa, unitamente al provvedimento di designazione, alla Fondazione di Venezia con nota PEC 309715 del 26/6/2018, al fine di consentire all’unico organo competente alla nomina (Consiglio Generale) di effettuare, fra le altre, le verifiche sul possesso dei requisiti in questione in capo al soggetto designato dal Comune di Venezia.

4) se, pur non di competenza diretta del Comune, non si ritenga applicabile al caso del dott. Boffi il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del T.U. sul Pubblico Impiego;
Si precisa che la questione circa l’applicabilità o meno della norma citata al caso in esame non coinvolge né rientra nella competenza del Comune di Venezia, pertanto non è possibile esprimersi sul punto.

5) se, circa il punto 4), Ella abbia partecipato alla decisione relativa all’affidamento del ruolo di “responsabile rapporti istituzionali” e se si sia accorto di questa possibile incompatibilità, dato che siede nel C.d.A. di SAVE S.p.A.;

Si precisa che in data 24/10/2017 l’assemblea ordinaria degli azionisti di SAVE S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (in carica sino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2019), in cui non è più presente il Sindaco del Comune di Venezia. Lo stesso, pertanto, non ha partecipato alla decisione che risulta essere stata adottata a maggio 2018, non rivestendo più alcuna carica nel CdA di SAVE S.p.A.

6) se, per la nomina a Consigliere Generale della Fondazione Venezia, Ella abbia tenuto in considerazione la situazione sopra illustrata degli incarichi dubbi in SAVE e se abbia tenuto a mente il parag. 3.4 del Codice Etico dello stesso ente;
Ricordando che la nomina spetta al Consiglio Generale, mentre al Comune di Venezia solo un potere di designazione, si rappresenta che:
• i sopra citati incarichi in SAVE non sono stati considerati dall’Amministrazione Comunale in quanto non risultano dal curriculum vitae o dalle dichiarazioni del candidato, né si tratta di cariche che risultino da visura camerale, effettuata a fini di verifica prima della designazione;
• in ogni caso si evidenzia come detti incarichi eventualmente rileverebbero, ai sensi del Codice Etico della Fondazione, in termini di conflitto di interesse; in tali ipotesi tuttavia non è precluso il conferimento di un incarico, né vi è una decadenza dalla carica, ma è rimesso allo stesso soggetto interessato l’obbligo di segnalare il conflitto di interesse e di astenersi dalle attività o decisioni in cui venga ravvisato detto conflitto; pertanto non rientrava nella competenza del Comune di Venezia quale Ente designante tale verifica, in quanto demandata al Consiglio Generale ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 153/1999, dell'art. 3 comma 5 del D.M. 150/2004 e dell'art. 21 comma 6 dello Statuto della Fondazione;
Si deve evidenziare in ogni caso come la Fondazione di Venezia, in quanto fondazione bancaria, debba considerarsi esclusa dal novero degli enti ai quali si applicano tutte le disposizoni in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, come specificato anche dalle recenti linee guida dell'ANAC sugli enti di diritto privato in controllo pubblico (delibera n. 1134/2017).
Si segnala infine che il conferimento delle cariche nel Consiglio Generale della Fondazione di Venezia è comunque soggetto ad una stringente e dettagliata disciplina specifica, regolamentata dallo Statuto, dal Protocollo d'intesa ACRI – MEF del 22 aprile 2015, da Decreti Ministeriali (D.M. 150/2004, D.M. 161/1998) e dal D.Lgs. 153/1999 e che ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 153/1999, dell'art. 3 comma 5 del D.M. 150/2004 e dell'art. 21 comma 6 dello Statuto della Fondazione, è demandata al Consiglio Generale stesso la verifica dell'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi in merito alla designazione ricevuta.

7) se la situazione generale degli incarichi professionali presso questo comune di Venezia e le società partecipate sia rispettosa di quanto stabilito dalla legge 190 del 2012;
Sul punto si rappresenta che, per quanto riguarda il Comune di Venezia, non risultano atti o comunicazioni del RPCT dell’Amministrazione Comunale al Sindaco o all’Assessore al Bilancio e Partecipate contenenti rilievi od osservazioni rispetto alla situazione generale degli incarichi professionali affidati dal Comune di Venezia.
Per quanto riguarda le società partecipate, non risultano comunicazioni da parte della Direzione Comunale competente.

8) se e come venga applicata la legge 190 del 2012 in Comune di Venezia e nelle Società partecipate e se i relativi controlli siano efficaci e stringenti.
Nel Comune di Venezia e nelle società partecipate trova applicazione la normativa di cui alla l. 190/2012 e successiva legislazione delegata (D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013), secondo le previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato da ultimo, con riferimento al triennio 2018-2020, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/1/2018.
Il Piano prevede in particolare, per quanto riguarda le nomine/designazioni di spettanza del Comune di Venezia in società ed enti partecipati, attribuisce un valore di rischio medio a detto processo, prevedendo apposite misure di trattamento e apposite modalità di controllo con indicatori di attuazione. Tale attività di controllo è in capo al Segretario Generale del Comune di Venezia.

COTENA: chiede al consigliere Scano il grado di soddisfazione alla risposta ottenuta dall’assessore.

SCANO:si dichiara parzialmente soddisfatto per aver evidenziato il potenziale conflitto di interessi e riconoscendo che sia compito della Fondazione venezia valutare l’idonietà all’incarico. Ritiene che si possa rimanere perplessi su una autocertificazione che dovrebbe essere una valutazione ed sia difficile pensare che una amministrazione abbia indicato il dott.Boffi e ritiene che con il proprio atto si sia voluto rendere un servizio alla Città ed alla stessa fondazione.

COTENA: non riscontrando altri interventi chiude I lavori di commissione alle ore 15.56.

 

 

 

 

Atti collegati
convocazione tabella presenze resoconto sintetico
leggi apri leggi
 
 
A cura della segreteria della Commissione
Pubblicato il 27-08-2019 ore 09:47
Ultima modifica 27-08-2019 ore 09:47
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