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Riferimenti normativi

Dallo Statuto

Articolo 6 - Commissioni consiliari (*)
1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, Commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.
2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.
3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio e dei programmi di referato; la verifica e la relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.
4. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un/una consigliere/a. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

(*) Rubrica inserita - Delib. C.C. n.150 del 21/12/2011

Articolo 6/bis (*) - Forme di garanzia delle minoranze


1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, Commissioni di controllo, di garanzia o di indagine con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in Consiglio.
2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta alle minoranze.
3. La procedura di nomina del/la Presidente avviene all’interno della Commissione a votazione palese, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.
4. I consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto.
5. Il/la Presidente eletto/a deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.
6. La Commissione, nell’ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a sua disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l’ha istituita.
7. La Commissione può acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell’Ente, i quali sono tenuti a collaborare.
(*) Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.

 

 

 

 

Dal Regolametnto del Consiglio comunale

 

Art. 29 - Costituzione delle Commissioni consiliari

1. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni, con propria deliberazione il Consiglio costituisce le Commissioni consiliari permanenti, definendone le rispettive competenze nonché il numero dei componenti di cui è costituita ciascuna Commissione consiliare.
2. Il numero di componenti per ciascun Gruppo consiliare da assegnare alle Commissioni è stabilito dal Presidente del Consiglio, informati i Capigruppo, sulla base del principio di proporzionalità e in ragione di almeno un componente per ogni Gruppo.
3. La nomina dei componenti titolari e supplenti delle Commissioni avviene con disposizione del Presidente del Consiglio, su designazione dei Capigruppo consiliari, i quali possono indicare anche un componente supplente per ciascun titolare.
4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire Commissioni consiliari con compiti di indagine, secondo quanto previsto dall'articolo 44 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). La competenza di tali Commissioni dovrà rientrare nell’ambito delle materie attribuite al Consiglio e avere riguardo a questioni inerenti l’attività dell’Amministrazione comunale. Il termine dei lavori delle Commissioni d’indagine dovrà essere stabilito nella deliberazione di costituzione.

Art. 30 - Attribuzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari hanno l'incarico di studiare gli affari di competenza del Consiglio ed esprimere le modalità attraverso cui deve avvenire l'esame delle proposte in Consiglio comunale. A tal fine le proposte di deliberazione sono tempestivamente inviate alla Commissione consiliare competente in relazione alla specifica materia in esame. Le Commissioni consiliari possono sentire il parere di esperti estranei al Consiglio.
2. La Giunta comunale, nei casi di particolare urgenza o di scadenza di termini perentori, può chiedere alla Conferenza dei Capigruppo l’iscrizione di una proposta di deliberazione all’ordine del giorno del Consiglio, senza che tale proposta sia stata esaminata dalla Commissione consiliare competente.
3. Le Commissioni si esprimono ai sensi del comma uno entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle proposte. Trascorso detto termine senza che sia comunicato alcun riscontro alla Segreteria generale con la restituzione degli atti, il proponente può chiedere al Presidente del Consiglio di iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio. Sarà cura del Presidente del Consiglio presentare la richiesta alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 31 - Funzionamento delle Commissioni consiliari


1. Le Commissioni consiliari sono convocate dal loro Presidente.
2. In difetto di tempestiva convocazione, il Presidente del Consiglio, a richiesta di un terzo (1/3) dei componenti la Commissione, provvede a convocarla.
3. Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno un terzo (1/3) dei componenti la Commissione. Ciascun componente, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal Consigliere supplente, se nominato; in caso di mancata nomina del componente supplente può delegare in sostituzione, mediante comunicazione scritta al Presidente o al Segretario della Commissione, altro Consigliere comunale, il quale concorre a rendere valida la seduta agli effetti del numero legale.
4. Trascorsi quarantacinque (45) minuti dall’orario di convocazione della seduta di Commissione senza che si sia raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta, il Presidente la dichiara sciolta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.
5. Ogni Commissione elegge, a maggioranza di voti, il proprio Presidente e due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice Presidente che risulti eletto come tale col maggior numero di voti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano presente, ai sensi del presente Regolamento.
6. Qualunque Consigliere può chiedere di essere sentito dalle Commissioni consiliari. L'Assessore competente deve intervenire alle riunioni su richiesta della Commissione stessa per fornire ogni informazione necessaria.
7. I Consiglieri non facenti parte della Commissione, ma convocati in qualità di proponenti atti all'esame della Commissione stessa, non concorrono alla formazione del numero legale per rendere valida la seduta e non viene loro corrisposto il gettone di presenza.
8. Un funzionario del Comune assiste le Commissioni con funzioni di Segretario.
9. La convocazione delle sedute delle Commissioni consiliari è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei componenti la Commissione e deve pervenire almeno tre (3) giorni prima della seduta. Nei casi d’urgenza, è sufficiente che la convocazione pervenga almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. La convocazione è altresì inviata via posta elettronica anche alle Segreterie dei Gruppi consiliari. La convocazione della seduta della Commissione è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune entro il giorno precedente a quello della seduta medesima.
10. Per la discussione ed approvazione degli oggetti trattati dalle Commissioni, si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni relative al Consiglio comunale.
11. L’eventuale relazione del parere al Consiglio è svolta dal Presidente della Commissione o da un Consigliere delegato dalla Commissione.
12. Sono ammesse le relazioni di minoranza.
13. Le sedute delle Commissioni consiliari sono audioregistrate. L’audioregistrazione tiene luogo del verbale e viene pubblicata, oltre al resoconto sintetico, in apposita sezione del sito istituzionale entro e non oltre quindici (15) giorni.
14. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.


Art. 32 - Delle proposte licenziate dalle Commissioni consiliari


1. Le proposte di deliberazione vengono esaminate in Consiglio comunale senza discussione qualora la commissione consiliare si esprima in modo unanime in tal senso (cosiddetto “Allegato A”) e il Presidente apre la discussione soltanto ove in Consiglio sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati.
2. Sulle proposte di deliberazione per le quali almeno un componente della Commissione abbia chiesto che avvenga la discussione in Consiglio, la Commissione licenzierà la proposta con “richiesta di discussione in Consiglio”. In tal caso il Presidente del Consiglio aprirà la discussione sulla proposta.
3. Sulle proposte di deliberazione per le quali almeno un componente della Commissione abbia chiesto che avvenga l'illustrazione in Consiglio, la Commissione licenzierà la proposta con “richiesta di illustrazione in Consiglio”. In tal caso il Presidente del Consiglio concede la parola al relatore proponente perché illustri la proposta e, al termine, i Consiglieri possono prendere la parola solo per dichiarazioni di voto che non possono superare i quattro (4) minuti. In caso di proposta con “richiesta di illustrazione in Consiglio”, il Presidente apre la discussione se ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati.
4. Sulle proposte di deliberazione per le quali vi sia contestuale richiesta di discussione e di illustrazione in Consiglio, prevale la richiesta di discussione anche se espressa da un numero pari o inferiore di Consiglieri.

 
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