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Movimento 5 Stelle - Interpellanza nr. d'ordine 1298

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1298 260 26/10/2018 Davide Scano
 
Renzo Scarpa
Ottavio Serena
Sindaco
Luigi Brugnaro
 
e p. c.
Alla Presidente della I Commissione
 
inoltrata a
Assessore Michele Zuin
31/10/2018 30/11/2018 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare27-08-2019Leggi
delega29-11-2018Leggi

 

Venezia, 26 ottobre 2018
nr. ordine 1298
n p.g. 260
 

Al Sindaco Luigi Brugnaro


e per conoscenza

Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Incarichi dell'ex prefetto Boffi - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che


1. l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 identifica le amministrazioni pubbliche in “…tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie…”;
2. l’art. 53, comma 16 ter, dello stesso T.U. prevede che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

premesso inoltre che


3. l’art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, intitolato “Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo”, stabilisce al comma 2 che essa “…ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali”;
4. il DPR. n. 180 del 03.04.2006 chiarisce meglio quali siano le funzioni svolte dal Prefetto: innanzitutto un ruolo di coordinamento istituzionale a livello periferico, attraverso le conferenze permanenti (provinciali e regionali), un potere sostitutivo in caso di disfunzioni o anomalie nell’attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, un potere di ordinanza in presenza di avvenimenti e di esigenze di interesse pubblico assolutamente imprevedibili nonché “laddove sia necessario intervenire con immediatezza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nella impossibilità di ricorrere tempestivamente ai rimedi ordinari offerti dall’ordinamento giuridico” (art. 2 del TULPS), un potere di regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e un generale compito di mediazione nelle controversie di lavoro o vertenze con gruppi sociali che possano avere ricadute sull’ordine pubblico.
Egli ha poi funzioni in materia di protezione e difesa civile, funzioni di controllo sugli organi degli enti locali ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 267/2000, una potestà sanzionatoria, ecc.
Il Prefetto inoltre è autorità provinciale di p.s., secondo la Legge 121/1981: egli ha “la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, nonché la potestà di sovrintendere all’attuazione delle direttive emanate in materia; dalla stessa norma viene, inoltre, ribadito che il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione e ne coordina l’attività”;

preso atto altresì che


5. il Comune di Venezia ha pubblicato un avviso pubblico il 07.05.2018 con cui sono state raccolte le candidature per la nomina al ruolo di Consigliere Generale della Fondazione di Venezia: il Comune, quale socio fondatore, ha diritto a designare tre consiglieri su 14;
6. nel bando si ricorda come l’art. 8 dello statuto della Fondazione preveda che “i componenti del Consiglio Generale debbono essere scelti secondo criteri oggettivi e trasparenti…” e che “il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell’atto di designazione…”;
7. curiosamente, il bando prevede, tra le altre cose, che “il candidato deve dichiarare espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. […] avere maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza - scientifica, culturale, organizzativa o professionale - in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione di Venezia, nonché nei campi economico e finanziario...”.
Non sembra tuttavia che la dichiarazione di cui sopra possa essere ricondotta nell’alveo delle norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR che fanno riferimento esplicito a “stati, qualità personali e fatti” la cui sussistenza è accertabile in modo oggettivo e concreto;

considerato che


8. Codesto Sindaco è stato cooptato, in data 21.12.2016, nel C.d.A. di SAVE S.p.A. “quale nuovo Amministratore non esecutivo della società. Il dott. Luigi Brugnaro non è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate” (così il c.s. della società);
9. il dott. Carlo Boffi, ex prefetto di Venezia in quiescenza dal mese di aprile di quest'anno, è stato nominato a maggio “Responsabile delle relazioni istituzionali” di SAVE S.p.A., la società concessionaria dell'aeroporto Marco Polo;
10. lo stesso dott. Boffi è stato designato dal Sindaco di Venezia quale Consigliere Generale della Fondazione di Venezia con atto del 27.06.2018. I rapporti col Sindaco appaiono buoni dato che, secondo quanto riporta la stampa locale, l'ex prefetto avrebbe presenziato, nel 2017, alla festa di compleanno del Sindaco, per i suoi 56 anni, al Palazzetto “Taliercio” così come alla festa privata di Umana per il Capodanno 2018, svoltasi alla Misericordia;
11. la Fondazione di Venezia ha ceduto l’1,53% delle azioni di SAVE S.p.A. l’anno scorso aderendo all’Opa totalitaria lanciata da Banca FININT S.p.A. La Fondazione aveva già ceduto precedentemente, a dicembre 2016, ad Atlantia S.p.A. uno 0,8% di capitale azionario, con uno strascico pure di contestazioni da parte del dott. Marchi circa il suo mancato coinvolgimento nella possibile vendita;
12. il Codice Etico, di cui si è dotata la Fondazione di Venezia, stabilisce al par. 3,4 che “fermo quanto disposto all’art. 4.1, nello svolgimento di ogni attività ciascun esponente aziendale, dipendente o collaboratore della Fondazione opera in modo da evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a quelle definite dalla legge o dallo Statuto, rientra anche il caso in cui un esponente aziendale, un dipendente o un collaboratore operi al fine di ricavare dalla sua condotta - direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi - un vantaggio di natura personale, pur non contrastante con quello della Fondazione”;
13. al dott. Boffi appare applicabile la puntuale norma di cui all'art. 53, comma 16 ter, del T.U. sul Pubblico Impiego che, per la stampa locale, sarebbe stata già impiegata per un altra figura apicale dell'aeroporto proveniente sempre da una pubblica amministrazione. Il giornalista sintetizza così: “in parole povere il controllore non può diventare il controllato...”;
14. considerato l’importante livello annuo di investimenti sul territorio della Fondazione (circa 6,7 milioni di euro secondo il DPP 2018, per un 50% dedicate allo start-up dell’M9 ma che per gli anni a venire dovrebbe ridursi al 15%) e l’estrema diversificazione degli impieghi, potrebbero sorgere conflitti d’interesse in capo al dott. Boffi vista, d’altro lato, l’importanza e l’influenza sul territorio di uno stakeholder economico quale il gestore aeroportuale, ora suo datore di lavoro;

considerato inoltre che


15. le normative che sovrintendono agli incarichi pubblici, si sono fatte, nel tempo, sempre più stringenti. Tra i vari obbiettivi del legislatore vi è quello di definire le incompatibilità tra incarichi e ruoli diversi, al fine di “prevenire” i conflitti di interesse, anche solo “potenziali”;
16. oltre alle prescrizioni normative, le varie situazioni debbono essere valutate soprattutto dal punto di vista etico, al fine di promuovere la massima trasparenza, legalità e garanzia che la Pubblica Amministrazione sia preservata da qualsiasi genere di sospetto.
Il pubblico “decisore” deve infatti garantire, che le proprie azioni siano improntate a: imparzialità, anteponendo cioè l’interesse pubblico ad eventuali altri interessi privati, terzi e/o particolari; fiducia (è fondamentale che ci sia credibilità, nei confronti dell’opinione pubblica), trasparenza (il percorso decisionale deve essere completamente visibile e tracciabile), inclusività (tutti gli interessi devono essere rappresentati e/o sentiti);

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede


1) quante proposte di candidatura, al ruolo di Consigliere Generale della Fondazione Venezia, siano state presentate per il primo avviso pubblico del 07.05.2018;
2) di pubblicare, per trasparenza, l’elenco delle candidature, in accordo all’art. 8 dello Statuto della Fondazione;
3) come sia possibile che i candidati abbiano dovuto attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, una circostanza così generica ed indefinita come quella di “avere maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza - scientifica, culturale, organizzativa o professionale - in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione di Venezia, nonché nei campi economico e finanziario...”;
4) se, pur non di competenza diretta del Comune, non si ritenga applicabile al caso del dott. Boffi il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del T.U. sul Pubblico Impiego;
5) se, circa il punto 4), Ella abbia partecipato alla decisione relativa all’affidamento del ruolo di “responsabile rapporti istituzionali” e se si sia accorto di questa possibile incompatibilità, dato che siede nel C.d.A. di SAVE S.p.A.;
6) se, per la nomina a Consigliere Generale della Fondazione Venezia, Ella abbia tenuto in considerazione la situazione sopra illustrata degli incarichi dubbi in SAVE e se abbia tenuto a mente il parag. 3.4 del Codice Etico dello stesso ente;
7) se la situazione generale degli incarichi professionali presso questo comune di Venezia e le società partecipate sia rispettosa di quanto stabilito dalla legge 190 del 2012;
8) se e come venga applicata la legge 190 del 2012 in Comune di Venezia e nelle Società partecipate e se i relativi controlli siano efficaci e stringenti.

 

Davide Scano

Renzo Scarpa
Ottavio Serena

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 26-10-2018 ore 14:39
Ultima modifica 26-10-2018 ore 15:27
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