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I Commissione - Verbale

Seduta del 05-12-2018 ore 10:00
congiunta alla IV Commissione

 

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Felice Casson, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Chiara Visentin, Sara Visman

 

Consiglieri presenti: Barbara Casarin, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Sara Visman, Alessio De Rossi (sostituisce Gianpaolo Formenti), Giancarlo Giacomin (sostituisce Chiara Visentin), Silvana Tosi (sostituisce Marta Locatelli)

 

Altri presenti: Assessore Paolo Romor, Consigliere comunale Davide Scano, Consigliere comunale Ottavio Serena

 

Ordine del giorno della seduta

  1. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1011 (nr. prot. 60) con oggetto "Comune di Venezia. Violazione dell’Articolo 9 della legge del 22 febbraio 2000. Articolo n. 28.", inviata da Ottavio Serena
  2. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1110 (nr. prot. 132) con oggetto "Bando per sostituti gondolieri - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.", inviata da Davide Scano
  3. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1111 (nr. prot. 133) con oggetto "Bando per sostituti gondolieri - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.", inviata da Davide Scano
  4. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1112 (nr. prot. 134) con oggetto "Modalità di svolgimento delle preselezioni bando per sostituti gondolieri - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.", inviata da Davide Scano
  5. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1113 (nr. prot. 135) con oggetto "Modalità di svolgimento delle preselezioni bando per sostituti gondolieri - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.", inviata da Davide Scano

Verbale

SAMBO: alle ore 10.25,verificato il numero legale,apre ai lavori di commissione dando lettura dell’ordine del giorno.

SERENA: illustra la propria interpellanza dando lettura del testo:Oggetto: Comune di Venezia. Violazione dell’Articolo 9 della legge del 22 febbraio 2000. Articolo n. 28.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
PREMESSO CHE:
- Il Sindaco del Comune di Venezia, e di questo la stampa del giorno 2 marzo c.a. ne parla diffusamente, ha indetto in data 9 febbraio 2018, all’interno dell’ufficio ad uso del Gruppo consiliare “Luigi Brugnaro Sindaco”, una conferenza stampa di presentazione dei candidati alle elezioni politiche del 4 marzo della coalizione tra PDL, Lega, FI;
- della suddetta conferenza stampa, ha inoltre scritto all’interno del suo profilo Twitter, che, tra l’altro, risulta essere indicato come “account ufficiale del Sindaco di Venezia”;
- l’Agenzia Garante nelle Comunicazioni - AGCOM – ha ritenuto che questi comportamenti, costituiscono violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, posta a garanzia della “Par Condicio”. A seguito di ciò, con propria delibera N. 92/18/CONS che si allega alla presente, (allegato 1), ha sanzionato il Comune di Venezia, ordinando e si cita testualmente:“…di pubblicare sul proprio sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni del 9 febbraio 2018 e i video pubblicati nel profilo twitter del Sindaco di Venezia e sul sito istituzionale del Comune concernenti la conferenza stampa di presentazione dei candidati del centrodestra in quanto non relativi ad attività istituzionali. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine...”;
- fa molto riflettere, inoltre, (lo si evince anche dalla suddetta delibera dell’AGCOM a pagina 2), l’inciso presente nei sopracitati tweet del Sindaco: “...Per noi questo è interesse veneziano...”.
CONSIDERATO CHE:
- non si tratta del primo intervento che le diverse Autorità competenti sono costrette a svolgere nei confronti del comportamento di questa Amministrazione;
- la Città non trae certo beneficio dal fatto che la propria Amministrazione e il proprio Sindaco vengano osservati e/o sanzionati in questo modo;
- lo scrivente Gruppo Consiliare Misto aveva già sollevato perplessità in una precedente occasione, attraverso l’interpellanza del 20 luglio 2017, - numero d’ordine 822, P.G. 131 – che si allega alla presente come allegato 2 – nella quale veniva chiesto conto al Sindaco: “perché abbia verosimilmente chiesto all'Ufficio (stampa del Comune) di redigere un comunicato stampa, che contiene al proprio interno una pubblicità di una manifestazione organizzata da una società non pubblica”
- si deve considerare, per quanto sopra descritto, se sia stato fatto un utilizzo della “res pubblica” conforme agli interessi della Città. Essendo i luoghi ed i mezzi della Pubblica Amministrazione destinati a beneficio di tutta la collettività e non solo di una specifica fazione politica;
- i suddetti comportamenti, potrebbero far pensare ad un generale, reiterato, atteggiamento impostato più sull’imposizione che sulla collaborazione dato che, in queste occasioni, i dipendenti del Comune e lo staff di giornalisti che curano la comunicazione del Sindaco, inevitabilmente vengono coinvolti nelle responsabilità dell’aver mancato al rispetto delle vigenti normative, relativamente non solo alla comunicazione istituzionale come in questo ultimo caso al profilo Twitter del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ma, anche e in modo molto più grave, allo stesso uso della “cosa pubblica”.
Peraltro, a tale proposito, si menzionano:
a. la legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
b. le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e, in particolare, l’art. 9;
c. il Testo Unico dei doveri del giornalista, e in particolare l'art. 14.
SI CHIEDE AL SINDACO DI VENEZIA:
1. di valutare con maggior attenzione il proprio comportamento, per evitare di incorrere ulteriormente nel mancato rispetto delle norme giuridiche esistenti;
2. se intende prendere in considerazione la questione della tutela da eventuali responsabilità dei dipendenti del Comune e del suo Staff, inevitabilmente coinvolti in queste vicende;
3. di voler discutere pubblicamente di queste questioni in una apposita commissione consiliare.
SAMBO: apre alla discussine.

ROSTEGHIN: ricorda che nel mese di dicembre 2018 il Sindaco ha svolto un incontro pagando l’uso della sala di un centro civico e chiede se tale prassi valga per tutte le liste partitiche con le medesime modalità e ritiene sia necessario regolarizzare la questione.

LA ROCCA:ritiene opportuno concedere a tutti l’utilizzo delle sale e considera “evidente che strumenti funzionali”siano rappresentativi di tutti I cittadini e non per fini pubblicitari di un proprio partito politico. Chiede le scuse alla cittadinanza per un atteggiamento di prevaricazione .

GIACOMIN: ritiene sia “strano” che non siano date le sale in questione con una procedura di pagamento.

DE ROSSI: auspica un chiarimento della questione e una dovuta chiarezza sull’operato dei dipendenti del Comune.

SAMBO: ritiene si debba separare il campo politico da quello riguardante il personale amministrativo.

SCANO: lamenta un uso strumentale dell’Istituzione durante la campagna elettorale e ritiene inopportuno quanto accaduto e ricorda che non si può utilizzare una saletta del Comune per “lanciare” una forza politica. Non ritiene irrilevante l’episodio evidenziando la connessione tra evento privato ed eventi pubblico e farlo all’interno di una sede comunale sia un atto “incredibile”.

SCARPA R.:ribadisce la necessità di attenersi alle regole democretiche e che il Sindaco sia esso stesso soggetto alle regole ed agisca nel rispetto delle leggi. Ritiene che I locali pubblici non possano essere usati ad “uso perziale” e quindi tali spazi siano concessi a tutte le forze politiche del territorio.

CENTENARO: puntualizza alcuni aspetti, ritennedo che se un gruppo fa una propria riunione sia una attività legittima secondo le regole del sistema ed sono incontri che avvengono,come nel caso dell’utilizzo della sala della municipalità, all’interno di spazi deputati ai gruppi politici

VISMAN: propone di valutare al fine di tutelare nel rispetto delel regole e considera che nel caso della campagna elettorale sia stato violato il regolamento. Ricorda che l’interpellanza richieda una spigazione da parte del Sindaco.per l’accaduto ed è necessario un dovuto chiarimento in merito.

ROSTEGHIN:chiede di agire secondo un buonsenso ed auspica l’opportunità di dare spazio per poter incontrare le categorie.

SERENA: afferma di far fatica a seguire eventuali interventi in commissione ed auspica una risposta da parte dell’assessore e che si sarebbe aspettato fossero presenti gli addetti stampa per una maggior comprensione della vicenda in discussione. Chiede di conoscere quale sia stata la reale situazione che si è creata come riportato del proprio atto.

ROMOR: ricorda che nella data in cui si fa riferimento nell’interpellanza lo stesso Partito Democratico fece un incontro presos la sala della municipalità del Lido di Venezia.Ai fine della vicenda afferma che l’autorità garante afferma che fosse consentito lo spazio utilizziato dal sindaco mentra non era opportuno il twitter fatto pubblicare e che tempestivamento è stato poi cancellato.

SAMBO: richiede al consigliere Serena se si ritenga soddisfatto.

SERENA: si dichiara non soddisfatto e ricorda che per il ruolo svolto come consiglieri fosse necessario porre l’attenzione sulle questioni che emergono per ottenere I dovuti chiarimenti.

LA ROCCA: ribadisce la necessità che ogni sindaco debba portare avanti l’interesse pubblico .

SAMBO:prosegue I lavori di commissione con la trattazione delle interpellanze a firma del consigliere Scano e siano trattate assieme pur presentanto argomenti similari in modo diverso.

SCANO:ricorda che l’interpellanza numero 1010 fosse stata presentata nel maggio del 2018 e riferita all’assessore Boraso che in seguito ha dichiarato non esserene competente. Dichiara di trattarsi del bando relativo ai sostituti gondolieri ed da lettura ai punti riportati nell’atto amministrativo:
1. con determinazione n. 754 del 20.04.2018, a firma del dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, è stato approvato il nuovo “avviso di selezione pubblica per l'espletamento del corso “arte del gondoliere” con lo scopo di selezionare 60 aspiranti sostituti Gondolieri a cui rilasciare il certificato professionale;
2. il “servizio pubblico di gondola” rientra, va ricordato, “nei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed è assimilato al servizio di taxi” ed è regolato dagli artt. 22 e ss. della L.R. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63;
3. tra i requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione al corso vi sono, in particolare:
“- certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente (da conseguire entro il mese di agosto);
- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione (da conseguire entro il mese di agosto);
- attestato di abilitazione al salvamento in mare rilasciato da Enti o Società abilitate alla certificazione (da conseguire entro il mese di agosto)”;
4. l'Allegato A del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di Gondola prevede i primi due tra i requisiti che debbono sussistere in capo ai concorrenti, per conseguire il “certificato professionale” che “è requisito precipuo soggettivo” “per l'iscrizione al ruolo specifico dei Gondolieri […]”. Il terzo requisito, seppur meritevole, non è invece previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
5. il bando prevede che vi sia una fase di preselezione “...che consiste nel superamento di un esame attitudinale preliminare di voga effettuata a prua di una gondola da traghetto “da parada” atto ad individuare i migliori candidati idonei alla frequentazione al corso. Tale prova verrà espletata all’interno dell’Arsenale di Venezia, a partire dal giorno 14 Maggio 2018 (entrata portale dei Leoni-Campo Arsenale). I candidati verranno avvisati del giorno e dell’orario a cui saranno chiamati a svolgere la preselezione attraverso un SMS al numero di cellulare indicato dal candidato nell’istanza. L’idoneità dei candidati alla frequentazione del corso sarà valutata dal Comitato di Gestione”;
6. le prove, quest’anno saranno svolte “al chiuso” senza la possibilità, sembra, di verificare le abilità vogatorie dei vari concorrenti. Del tutto diversa è stata invece la prova svoltasi, in occasione del bando 2014, in Canal Grande tra Ca’ Rezzonico e San Samuele, dunque sotto gli occhi di tutti (un tempo, la prova consisteva addirittura in un giro, di 10-15 minuti, per i canali interni);
7. il “Comitato di Gestione” è composto da: il dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, il dirigente Settore Eventi e Tutela delle Tradizioni, il Presidente dei Bancali e il Vice presidente dell'Associazione Gondolieri;
8. l'Allegato A del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di Gondola prevede, fra l'altro, che “per l'iscrizione al ruolo specifico dei Gondolieri […] è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con: - il superamento di una prova di voga...previo esame da parte di una Commissione composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001...”;
9. il richiamato art. 35, comma 3, prevede che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: […] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
10. l'art. 57 invece, dello stesso T.U. sul Pubblico Impiego, afferma il principio di pari opportunità e statuisce che “le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e)”;
11. le licenze rilasciate, dal Comune di Venezia, per l'esercizio del servizio pubblico di gondola sono 433, come da ultima modifica dell'art. 3 del Regolamento comunale;
12. secondo quanto riportato dalla stampa locale, al giorno circolano però, mediamente, soltanto 250 gondole effettive mentre, secondo i dati depositati presso l'ex Istituzione, pare che la media sia leggermente più alta, attorno alle 290 barche (gli altri sono di riposo);
13. accanto ai 433 gondolieri, vi sono circa 160 sostituti gondolieri (uno ogni 2,7 gondolieri ma che diventano uno ogni 1,8 gondolieri se si considerano le sole barche in circolazione ogni giorno). Essi sopperiscono alla conduzione delle gondole nei limitati casi di cui all’art. 8 del Regolamento (motivi di salute, inabilità temporanea, ferie, incarichi elettivi o sindacali);
14. sempre secondo quanto riporta la stampa locale, essi debbono lavorare “almeno 90 giorni l'anno per coprire i costi fissi” (si tratta di piccole imprese individuali con partita IVA), dunque un giorno ogni quattro;
15. la scelta dell'amministrazione di aggiungere, al contingente attuale, ulteriori potenziali 60 unità al ruolo dei sostituti gondolieri è piuttosto discutibile perché potrebbe generare una pericolosa e “insana” concorrenza tra lavoratori, con corsa al ribasso nel rendere la prestazione di sostituto. La media, con queste nuove leve, si alzerebbe ad un sostituto ogni 1,9 gondolieri (uno ogni 1,3 gondolieri, conteggiando le sole barche circolanti);
1) di spiegare se e quali analisi siano state condotte dall’Amministrazione comunale, rispetto al fabbisogno (domanda, offerta, disservizi, politica tariffaria, sviluppo/riduzione, ecc.) del “servizio pubblico di gondola” in vista della pubblicazione del bando in esame;
2) se non si ritenga che aggiungere, ai 160 attuali, ulteriori 60 sostituti gondolieri non farà altro che creare una situazione di “dumping sociale” con corsa al ribasso nell’offrire la prestazione lavorativa e creazione così di ulteriore precariato lavorativo e sociale;
3) di spiegare i motivi per cui alcuni dei requisiti previsti per l'ottenimento della “certificazione professionale” possono essere acquisiti “entro il mese di agosto” anziché essere necessari fin da subito. Potrebbe accadere infatti che, con le preselezioni svolte subito, potrebbero passare alla fase successiva dei concorrenti che magari poi non riescono ad acquisire le attestazioni previste;
4) di spiegare se, per l'inserimento di un requisito ulteriore, non fosse necessaria una formale modifica del vigente Regolamento da parte del Consiglio Comunale;
5) di illustrare i motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale, in barba alla trasparenza, a far svolgere le preselezioni “al chiuso” anziché in luogo pubblico, e più consono, com’è stato nel 2014 il Canal Grande;
6) se si ritenga, veramente, che i due membri della Commissione valutatrice, esponenti apicali dei Bancali e dell'Associazione Gondolieri, possano considerarsi non ricollegabili in alcun modo con le categorie professionali coinvolte dalla selezione, come richiede il ricordato art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
7) se si ritenga soddisfatto il principio delle pari opportunità, di cui al citato art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 posto che la Commissione appare composta da 4 persone di sesso maschile: l'Ing. Loris SARTORI (dirigente della Mobilità e Trasporti), l'arch. Manuel MEDORO (dirigente del Settore Tradizioni), il sig. Andrea BALBI (Presidente dei Bancali) ed il sig. Daniele D’ESTE (Vicepresidente dell'Associazione Gondolieri);
8) di spiegare i motivi per cui la parte del corso abbia subito un fortissimo ridimensionamento rispetto al passato, al punto da renderlo quasi una formalità: la parte teorica è infatti di sole 60 ore mentre quella pratica di 10.
Nel 2014, era previsto invece un periodo di praticantato della durata di ben 12 mesi (150 ore di studio teorico, lezioni di voga a prua per 150 giorni e lezioni di voga a poppa per almeno 40 ore) a cui doveva aggiungersi la previa attestazione di aver fatto un corso di voga alla veneta per almeno 6 mesi;
9) se e in che misura corrisponde al vero che, all’interno della categoria dei sostituti, vi sono degli ex gondolieri che hanno ceduto la licenza di cui erano titolari;
10) se l’amministrazione abbia intenzione di riaprire, visto che si tratta pur sempre di “servizio pubblico”, gli stazzi per il servizio di “gondola da parada” via via chiusi nel tempo.

SAMBO:apre al dibattito in aula.

ROGLIANI: afferma che non sia il caso di creare panico e sitratta di persone che non solo hanno la passione dele gondola ma siano competenti nel poterla portare.

SCANO: ribadisce se esista un regolamento dell’ente gondola.

MEDORO:afferma che tolta la lmitazione di sostituzione si tratti di un rapporto di impresa tra titolare e sostituto senza che il Comune possa intervenire.

LA ROCCA: pone una riflessione nel merito considerando che il numero delle licenze concesse dal Comune e non sia opportuno lasciare al libero mercato e ritiene importante la presenza di un ente gondola. Dichiara opportuno garantire un obbligo di formazione con un maggior numero di giorni per garantire una maggior sicurezza nel saper utilizzare il mezzo.

Alle ore 12.07 il consigliere Cotena preside I lavori di commisisone.

GIUSTO: nel merito delle prove ricorda che quando si sale a bordo di una gondola si percepisce subito l’insicurezza del vogatore e quindi poter accertare l’idoneità della persona. Ricorda che chi giudica l’operato di un gondoliere sa cogliere l’abilità del manovratore e l’approccio al mezzo e sa dimostrare di avere le “qualifiche necessarie ad ottenere l’idoineità all’uso del mezzo. Afferma che la prova effettuata all’Arsenale sia stata adeguata come scelta strategica per individuare le figure idonee.

Alle ore 12.15 la presidente Sambo ripresiede al proprio incarico.

DE ROSSI: ritiene che “chi meglio di chi voga da tempo” di aver occhio nel valutare la necessaria idoneità

LAZZARO: chiede se sia svolto l’alcol test per I gondolieri in servizio.

TOSI: concorda con la richiesta del consigliere Lazzaro.

ROMOR: intervine dando risposta alla consigliera La Rocca su eventuali regolamentazione delle tariffe e considera che qualsiasi intervento da parte dell’Amministrazione sarebbe lesivo delle leggi del libero mercato e concorda sulla proposta di aprire ad un tavolo tecnico per cercare una soluzione tra le due categorie di titolari e sostituti. Entra nel merito dell’atto amministrativo affermando vi sia una possibilità di lavorare per definire il numero dei sotituti e che sia doveroso fare un concorso per consentire per consentire a chi non è “sostituto” di poterlo diventare. Pone in evidenza che taluni aspetti – dalla sana e robusta costituzione alle capacità notatorie- siano requisiti indispensabili e che la prova svolta all’interno del bacino dell’Arsenale sia da ritenersi adeguata alla valutazione da “contesto publbico”.

SARTORI:ricorda che la scelta dell’Arsenale come luogo era per consentire a tutti una valutazione comune per tutti i partecipanti all’esame di selezione.

ROMOR:prosegue ricordando che la commissione esaminatrice era composta e costituita da esperti del campo ed idonei a valutare le prove richieste Ricorda che viene svolto annualmente un alcol test e controlli che dal prossimo anno inteesseranno anche a determinare i pregressi al fine di una maggior tutela di categoria.

DE ROSSI: chiede sia possibile aggiornare gli atti ispettivi all’ordine del giorno.

SCANO: dichiara la propria disponibilità alla richiesta del consigliere De Rossi.

SAMBO: chiede il grado di soddisfazione alle risposte ottenute.

SCANO: si dichiara non soddisfatto. Afferma che una amministrazione con delega alla mobilità debba intervenire e riscontra non essere stata svolta alcuna analisi del servizio e del controllo della attività Pone attenzione che un avvio familiare di una attività non si tratti di una apertura la mercato ma bensì di cessazione della licenza. Ritiene di non essere soddisfatto sulla selezione svolta come per le preselezioni e raletive prove concorsuali. Considera fuorviante lap rova svolta presso la sede dell’Arsenale e ritiene che il Comune non si sia posto una domanda sullo stato del servizio gondola e nessuna analisi oggettiva . Ed chiede come mai gli uffici non abbiano svolto una procedura di obbligo per altri aspetti riguardanti il Comune.

SAMBO: conclude i lavori di commissione alle ore 13.07 con l’aggiornamento ad altra date delle interpellanze numero 1112 e 1113.

 

 

 

 

Atti collegati
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A cura della segreteria della Commissione
Pubblicato il 27-08-2019 ore 09:45
Ultima modifica 27-08-2019 ore 09:45
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