| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 60 | 02/03/2018 | Ottavio Serena Renzo Scarpa  | 
            Sindaco Luigi Brugnaro e p. c. Alla Presidente della I Commissione inoltrata a Assessore Paolo Romor  | 
            05/03/2018 | 04/04/2018 | in Commissione | 
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo | 
|---|---|---|
| verbale seduta commissione consiliare | 27-08-2019 | Leggi | 
| verbale seduta commissione consiliare | 27-08-2019 | Leggi | 
| delega | 08-05-2018 | Leggi | 
Venezia, 2 marzo 2018
nr. ordine 1011
n p.g. 60
 
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Comune di Venezia. Violazione dell’Articolo 9 della legge del 22 febbraio 2000. Articolo n. 28.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
PREMESSO CHE:
- 	Il Sindaco del Comune di Venezia, e di questo la stampa del giorno 2 marzo c.a. ne parla 	diffusamente, ha indetto in data 9 febbraio 2018, all’interno dell’ufficio ad uso del Gruppo 	consiliare “Luigi Brugnaro Sindaco”, una conferenza stampa di presentazione dei candidati alle 	elezioni politiche del 4 marzo della coalizione tra PDL, Lega, FI;
- 	della suddetta conferenza stampa, ha inoltre scritto all’interno del suo profilo Twitter, che, tra 	l’altro, risulta essere indicato come “account ufficiale del Sindaco di Venezia”; 
- 	l’Agenzia Garante nelle Comunicazioni - AGCOM – ha ritenuto che questi comportamenti, 	costituiscono violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, posta a garanzia della 	“Par Condicio”. A seguito di ciò, con propria delibera N. 92/18/CONS che si 	allega alla presente, 	(allegato 1), ha sanzionato il Comune di Venezia, ordinando e si cita testualmente:“…di 	pubblicare 	sul proprio sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la 	durata di quindici giorni, un messaggio recante 	l’indicazione di non rispondenza a quanto 	previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni del 9 febbraio 	2018 e i video pubblicati nel profilo twitter del Sindaco di Venezia e sul sito istituzionale del 	Comune concernenti la conferenza stampa di presentazione dei candidati del centrodestra in 	quanto non relativi ad attività istituzionali. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso 	riferimento al presente ordine...”;
- 	fa molto riflettere, inoltre, (lo si evince anche dalla suddetta delibera dell’AGCOM a pagina 2), 	l’inciso presente nei sopracitati tweet del Sindaco: “...Per noi questo è interesse 	veneziano...”.
CONSIDERATO CHE:
- non si tratta del primo intervento che le diverse Autorità competenti sono costrette a svolgere nei confronti del comportamento di questa Amministrazione;
- la Città non trae certo beneficio dal fatto che la propria Amministrazione e il proprio Sindaco vengano osservati e/o sanzionati in questo modo;
- lo scrivente Gruppo Consiliare Misto aveva già sollevato perplessità in una precedente occasione, attraverso l’interpellanza del 20 luglio 2017, - numero d’ordine 822, P.G. 131 – che si allega alla presente come allegato 2 – nella quale veniva chiesto conto al Sindaco: “perché abbia verosimilmente chiesto all'Ufficio (stampa del Comune) di redigere un comunicato stampa, che contiene al proprio interno una pubblicità di una manifestazione organizzata da una società non pubblica”;
- si deve considerare, per quanto sopra descritto, se sia stato fatto un utilizzo della “res pubblica” conforme agli interessi della Città. Essendo i luoghi ed i mezzi della Pubblica Amministrazione destinati a beneficio di tutta la collettività e non solo di una specifica fazione politica;
- i suddetti comportamenti, potrebbero far pensare ad un generale, reiterato, atteggiamento impostato più sull’imposizione che sulla collaborazione dato che, in queste occasioni, i dipendenti del Comune e lo staff di giornalisti che curano la comunicazione del Sindaco, inevitabilmente vengono coinvolti nelle responsabilità dell’aver mancato al rispetto delle vigenti normative, relativamente non solo alla comunicazione istituzionale come in questo ultimo caso al profilo Twitter del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ma, anche e in modo molto più grave, allo stesso uso della “cosa pubblica”.
Peraltro, a tale proposito, si menzionano:
a. la legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
b. 	le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso 	ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 	politica” e, in particolare, l’art. 9;
c.	 il Testo Unico dei doveri del giornalista, e in particolare l'art. 14.
SI CHIEDE AL SINDACO DI VENEZIA:
1. di valutare con maggior attenzione il proprio comportamento, per evitare di incorrere ulteriormente nel mancato rispetto delle norme giuridiche esistenti;
2. se intende prendere in considerazione la questione della tutela da eventuali responsabilità dei dipendenti del Comune e del suo Staff, inevitabilmente coinvolti in queste vicende;
3. di voler discutere pubblicamente di queste questioni in una apposita commissione consiliare.
Allegati
 
Allegato 1 (pdf - 472 kb)
Allegato 2 (pdf - 38 kb)
Ottavio Serena
Renzo Scarpa
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