nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1110 | 132 | 21/05/2018 | Davide Scano |
Assessore Paolo Romor e p. c. Alla Presidente della I Commissione |
21/05/2018 | 20/06/2018 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 27-08-2019 | Leggi |
Venezia, 21 maggio 2018
nr. ordine 1110
n p.g. 132
All'Assessore Paolo Romor
e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Bando per sostituti gondolieri - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
1. con determinazione n. 754 del 20.04.2018, a firma del dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, è stato approvato il nuovo “avviso di selezione pubblica per l'espletamento del corso “arte del gondoliere” con lo scopo di selezionare 60 aspiranti sostituti Gondolieri a cui rilasciare il certificato professionale;
2. il “servizio pubblico di gondola” rientra, va ricordato, “nei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed è assimilato al servizio di taxi” ed è regolato dagli artt. 22 e ss. della L.R. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63;
3. tra i requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione al corso vi sono, in particolare:
“- certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente (da conseguire entro il mese di agosto);
- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione (da conseguire entro il mese di agosto);
- attestato di abilitazione al salvamento in mare rilasciato da Enti o Società abilitate alla certificazione (da conseguire entro il mese di agosto)”;
4. l'Allegato A del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di Gondola prevede i primi due tra i requisiti che debbono sussistere in capo ai concorrenti, per conseguire il “certificato professionale” che “è requisito precipuo soggettivo” “per l'iscrizione al ruolo specifico dei Gondolieri […]”. Il terzo requisito, seppur meritevole, non è invece previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
premesso inoltre che
5. il bando prevede che vi sia una fase di preselezione “...che consiste nel superamento di un esame attitudinale preliminare di voga effettuata a prua di una gondola da traghetto “da parada” atto ad individuare i migliori candidati idonei alla frequentazione al corso. Tale prova verrà espletata all’interno dell’Arsenale di Venezia, a partire dal giorno 14 Maggio 2018 (entrata portale dei Leoni-Campo Arsenale). I candidati verranno avvisati del giorno e dell’orario a cui saranno chiamati a svolgere la preselezione attraverso un SMS al numero di cellulare indicato dal candidato nell’istanza. L’idoneità dei candidati alla frequentazione del corso sarà valutata dal Comitato di Gestione”;
6. le prove, quest’anno saranno svolte “al chiuso” senza la possibilità, sembra, di verificare le abilità vogatorie dei vari concorrenti. Del tutto diversa è stata invece la prova svoltasi, in occasione del bando 2014, in Canal Grande tra Ca’ Rezzonico e San Samuele, dunque sotto gli occhi di tutti (un tempo, la prova consisteva addirittura in un giro, di 10-15 minuti, per i canali interni);
7. il “Comitato di Gestione” è composto da: il dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, il dirigente Settore Eventi e Tutela delle Tradizioni, il Presidente dei Bancali e il Vice presidente dell'Associazione Gondolieri;
8. l'Allegato A del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di Gondola prevede, fra l'altro, che “per l'iscrizione al ruolo specifico dei Gondolieri […] è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con: - il superamento di una prova di voga...previo esame da parte di una Commissione composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001...”;
9. il richiamato art. 35, comma 3, prevede che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: […] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
10. l'art. 57 invece, dello stesso T.U. sul Pubblico Impiego, afferma il principio di pari opportunità e statuisce che “le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e)”;
considerato che
11. le licenze rilasciate, dal Comune di Venezia, per l'esercizio del servizio pubblico di gondola sono 433, come da ultima modifica dell'art. 3 del Regolamento comunale;
12. secondo quanto riportato dalla stampa locale, al giorno circolano però, mediamente, soltanto 250 gondole effettive mentre, secondo i dati depositati presso l'ex Istituzione, pare che la media sia leggermente più alta, attorno alle 290 barche (gli altri sono di riposo);
13. accanto ai 433 gondolieri, vi sono circa 160 sostituti gondolieri (uno ogni 2,7 gondolieri ma che diventano uno ogni 1,8 gondolieri se si considerano le sole barche in circolazione ogni giorno). Essi sopperiscono alla conduzione delle gondole nei limitati casi di cui all’art. 8 del Regolamento (motivi di salute, inabilità temporanea, ferie, incarichi elettivi o sindacali);
14. sempre secondo quanto riporta la stampa locale, essi debbono lavorare “almeno 90 giorni l'anno per coprire i costi fissi” (si tratta di piccole imprese individuali con partita IVA), dunque un giorno ogni quattro;
15. la scelta dell'amministrazione di aggiungere, al contingente attuale, ulteriori potenziali 60 unità al ruolo dei sostituti gondolieri è piuttosto discutibile perché potrebbe generare una pericolosa e “insana” concorrenza tra lavoratori, con corsa al ribasso nel rendere la prestazione di sostituto. La media, con queste nuove leve, si alzerebbe ad un sostituto ogni 1,9 gondolieri (uno ogni 1,3 gondolieri, conteggiando le sole barche circolanti);
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede
1) di spiegare se e quali analisi siano state condotte dall’Amministrazione comunale, rispetto al fabbisogno (domanda, offerta, disservizi, politica tariffaria, sviluppo/riduzione, ecc.) del “servizio pubblico di gondola” in vista della pubblicazione del bando in esame;
2) se non si ritenga che aggiungere, ai 160 attuali, ulteriori 60 sostituti gondolieri non farà altro che creare una situazione di “dumping sociale” con corsa al ribasso nell’offrire la prestazione lavorativa e creazione così di ulteriore precariato lavorativo e sociale;
3) di spiegare i motivi per cui alcuni dei requisiti previsti per l'ottenimento della “certificazione professionale” possono essere acquisiti “entro il mese di agosto” anziché essere necessari fin da subito. Potrebbe accadere infatti che, con le preselezioni svolte subito, potrebbero passare alla fase successiva dei concorrenti che magari poi non riescono ad acquisire le attestazioni previste;
4) di spiegare se, per l'inserimento di un requisito ulteriore, non fosse necessaria una formale modifica del vigente Regolamento da parte del Consiglio Comunale;
5) di illustrare i motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale, in barba alla trasparenza, a far svolgere le preselezioni “al chiuso” anziché in luogo pubblico, e più consono, com’è stato nel 2014 il Canal Grande;
6) se si ritenga, veramente, che i due membri della Commissione valutatrice, esponenti apicali dei Bancali e dell'Associazione Gondolieri, possano considerarsi non ricollegabili in alcun modo con le categorie professionali coinvolte dalla selezione, come richiede il ricordato art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
7) se si ritenga soddisfatto il principio delle pari opportunità, di cui al citato art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 posto che la Commissione appare composta da 4 persone di sesso maschile: l'Ing. Loris SARTORI (dirigente della Mobilità e Trasporti), l'arch. Manuel MEDORO (dirigente del Settore Tradizioni), il sig. Andrea BALBI (Presidente dei Bancali) ed il sig. Daniele D’ESTE (Vicepresidente dell'Associazione Gondolieri);
8) di spiegare i motivi per cui la parte del corso abbia subito un fortissimo ridimensionamento rispetto al passato, al punto da renderlo quasi una formalità: la parte teorica è infatti di sole 60 ore mentre quella pratica di 10.
Nel 2014, era previsto invece un periodo di praticantato della durata di ben 12 mesi (150 ore di studio teorico, lezioni di voga a prua per 150 giorni e lezioni di voga a poppa per almeno 40 ore) a cui doveva aggiungersi la previa attestazione di aver fatto un corso di voga alla veneta per almeno 6 mesi;
9) se e in che misura corrisponde al vero che, all’interno della categoria dei sostituti, vi sono degli ex gondolieri che hanno ceduto la licenza di cui erano titolari;
10) se l’amministrazione abbia intenzione di riaprire, visto che si tratta pur sempre di “servizio pubblico”, gli stazzi per il servizio di “gondola da parada” via via chiusi nel tempo.
Davide Scano
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