nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1833 | 50 | 05/03/2020 | Monica Sambo Emanuele Rosteghin Bruno Lazzaro Nicola Pellicani Rocco Fiano Giovanni Pelizzato |
Sindaco Luigi Brugnaro inoltrata a Assessore Paolo Romor |
06/03/2020 | 05/04/2020 | scritta rinviata in Consiglio |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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cambio iter per scadenza termini risposta | 06-04-2020 | Inviata per la trattazione in Consiglio comunale ai sensi dell'art. 16 c. 5 del Regolamento del C.c. |
delega | 09-03-2020 | Leggi |
Venezia, 5 marzo 2020
nr. ordine 1833
n p.g. 50
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Lavoro agile/smart working, covid-19
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che
l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.
La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha introdotto, tra l’altro, misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato, definendo il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa
Per il settore di lavoro pubblico, l’articolo 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Premesso inoltre che
già la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020” richiama le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali il lavoro agile, in cui tra l’altro le amministrazioni in indirizzo, nell’esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 4, comma 1, lettera a) introduce ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile, stabilendo che: “la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti”.
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede misure normative volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l’acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.
Infine la direttiva n. 1/2020 del 04 marzo 2020 stabilisce ulteriori “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”
Considerato che
- al fine di tutelare la salute dei dipendenti del comune di Venezia, di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro anche alla luce del fatto che è stata disposta la chiusura di asili, scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado almeno fino al 15 marzo p.v., è auspicabile l’utilizzo degli strumenti di lavoro agile;
SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE SE:
- intenda adottare con urgenza tutte le misure per avviare al più presto il lavoro agile/smart working presso il Comune di Venezia per il tempo necessario al superamento del periodo critico;
- intenda garantire ai lavoratori che hanno gravi patologie, risultano immunodepressi oppure donne in stato di gravidanza, di poter accedere nell’immediato agli strumenti di lavoro agile/smart working;
- se risultano nel Comune di Venezia dipendenti in quarantena.
Monica Sambo
Emanuele Rosteghin
Bruno Lazzaro
Nicola Pellicani
Rocco Fiano
Giovanni Pelizzato
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