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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 341

da Assessore Michele Zuin

Venezia, 21 giugno 2016
n p.g. 295529
 

Al Consigliere comunale Davide Scano


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 341 (Nr. di protocollo 40) inviata il 21-05-2016 con oggetto: Il SUV “blu” del Direttore Generale di AVM S.p.A. - INTERROGAZIONE a risposta scritta ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.

 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si riscontrano le singole richieste:


1. di spiegare innanzitutto se il Sindaco fosse a conoscenza dei fatti qui descritti quando ha espresso giudizi di grande apprezzamento per l’Ing. SENO, peraltro prima dello svolgimento della selezione per D.G. del gruppo AVM e, perciò, influenzando non poco l’operato della commissione giudicatrice;


L'Amministrazione comunale in carica non ha avuto ovviamente alcun potere decisionale in merito all'iter relativo all'acquisto dell'autovettura citata nell'interrogazione essendo svolti i fatti nel corso del 2013 e del 2014.


2. di illustrare quale organo di AVM, e con quali modalità, abbia deciso di procedere all’acquisto di un’auto di servizio, come quella qui descritta, in contrasto con la normativa in materia di auto “blu”, con la spending review e con qualsiasi barlume di buon senso, vista la situazione, a quel tempo, del bilancio comunale e dello sforamento del Patto di Stabilità per il 2013;


L'acquisto dell'auto in oggetto, non costituendo una spesa extra budget, non necessitava di una approvazione da parte di organi aziendali ma rientrava nei poteri e nelle deleghe gestionali dei vertici del Gruppo.


3. di indicare inoltre chi, e con quali modalità, abbia deciso l’assegnazione del Suv, quale benefit aziendale, al nuovo D.G. viste le chiare disposizioni contenute nell’atto di indirizzo del Commissario che, per l’appunto, vietano “l’applicazione di aumenti retributivi o di nuove/maggiori indennità o comunque di altre utilità a qualsiasi titolo”;


L'autovettura in esame non è mai stata assegnata come benefit al nuovo Direttore Generale né lo era quando il medesimo rivestiva il ruolo di Amministratore Delegato anche se l'auto veniva utilizzata dallo stesso pur rimanendo la stessa nella piena disponibilità aziendale.


4. di spiegare inoltre le ragioni di segretezza per cui la presenza di questo considerevole fringe benefit (emolumento integrativo del reddito del beneficiario) non appaia sul sito web della società, in violazione delle norme sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, né con riferimento all’Ing. SENO nella sua veste di ex A.D. né con riferimento alla sua attuale incarico da D.G. di gruppo AVM;


Alla luce del fatto che l'autovettura non costituiva un benefit aziendale la società ha ritenuto che la fattispecie non determinasse l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.


5. di spiegare inoltre i motivi per cui Codesto Assessorato abbia taciuto la presenza di tale fringe benefit nella risposta fornita all’interrogazione n. d’ordine 227 del 16.02.2016, in cui si attesta che “la retribuzione del Direttore Generale di Gruppo è di 150 mila euro annui lordi, a cui potrà aggiungersi un premio di risultato fino ad un massimo di euro 50 mila annui lordi, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione d’intesa con il socio, in linea con la retribuzione di posizioni di pari livello e responsabilità nel Gruppo Città di Venezia”. Forse si ignorava completamente tale circostanza? Questo, peraltro, confermerebbe lo scarso livello di controllo della spesa pubblica nelle partecipate;


Alla luce del fatto che l'uso dell'autovettura non costituiva né costituisce un benefit riconosciuto al Direttore Generale lo scrivente non ha omesso alcuna informazione nella risposta all'interrogazione n. 227/2016.


6. di indicare i periodi di godimento dell'auto (data d'inizio e fine) sia per l'ex A.D. sia per l'attuale D.G. e se è stata assegnata loro anche una tessera Telepass per l'autostrada;


Alla luce di quanto sopra rappresentato si precisa che l'auto in oggetto è stata utilizzata dal momento dell'acquisto (gennaio 2014) dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale di Gruppo con la precisazione che comunque la stessa era nella piena disponibilità aziendale. Inoltre non risulta essere mai stata assegnata ai predetti soggetti un tessera Telepass.


7. se non sussistano responsabilità in capo al management, passato e presente, di AVM e dei dirigenti comunali per l’acquisto dell’auto di servizio, nonché per la sua assegnazione quale benefit aziendale, e quali misure s’intendano eventualmente adottare;


Alla luce di quanto rappresentato nei punti precedenti e dal fatto che l'autovettura in esame non era un benefit riconosciuto all'amministratore Delegato e al Direttore Generale si ritiene che non sussista alcuna responsabilità in capo agli Amministratori e ai Dirigenti comunali per l'acquisto dell'autovettura aziendale in oggetto.

 

8. se non si ritenga opportuno coinvolgere l’Avvocatura Civica per l’espressione di un parere in merito all’esercizio di una azione sociale di responsabilità contro gli amministratori aziendali per le condotte fin qui descritte;

 

Alla luce di quanto rappresentato non si ritiene possano sussistere alcuna fattispecie di responsabilità da parte degli Amministratori del Gruppo AVM che giustifichi una qualunque azione di responsabilità.

 

Michele Zuin

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 21-06-2016 ore 12:52
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