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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1968

da Assessore Paola Mar

Venezia, 31 luglio 2020
n p.g. 2020/328904
 

Al Consigliere comunale Elena La Rocca


e per conoscenza

Al Presidente della IX Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IX Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1968 (Nr. di protocollo 149) inviata il 07-07-2020 con oggetto: Necessarie modifiche al “regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico” del 2007

 



In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto di seguito indicato.

Premetto che l’Amministrazione Comunale si è fatta parte attiva nella rivitalizzazione dei territori anche attraverso la promozione e coorganizzazione di eventi atti a rivitalizzare i territori stessi al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, così come dettato nelle linee programmatiche di mandato 2015-2020 e che l’esercizio dell’arte di strada può essere uno strumento strategico di recupero e valorizzazione degli spazi urbani, nonché di aggregazione e promozione sociale se integrato nel territorio, nel rispetto del patrimonio architettonico, monumentale, tenendo conto dei flussi turistici che interessano in particolare il centro storico.
Su mia indicazione il Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi, ha svolto un’attività mirata all’aggiornamento del regolamento comunale in materia di esercizio dell’Arte di Strada in quanto il regolamento in essere, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/06/2007, risultava ormai non adeguato alle realtà attuali. Il lavoro è stato concluso ed è pronto per intraprendere l’iter amministrativo per essere portato al vaglio in primis della Giunta comunale per poi essere sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Corre l’obbligo di precisare che nel frattempo, a seguito Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61), sono state sospese le attività non considerate strategiche e tra queste anche l’arte di strada, pertanto si è ritenuto opportuno non dar corso alla bozza di regolamento in essere e attendere la ripresa delle attività.
Segnalo comunque che l’ipotesi del nuovo regolamento prevede modalità più snelle per l’esercizio dell’attività, nonché ammette l’utilizzo di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, in quanto le emissioni sonore non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

L’art. 19 del vigente regolamento disciplina le sanzioni e nello specifico:
1. Chiunque eserciti l’arte di strada senza aver ottenuto l’autorizzazione è soggetto all’applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 400,00.
2. Chiunque eserciti l’arte di strada in violazione alle norme del presente regolamento, in maniera difforme da quanto previsto nell’autorizzazione e nelle relative prescrizioni è soggetto all’applicazione della sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 350,00.
3. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni sopracitate, in ogni caso di esercizio dell’arte di strada senza autorizzazione, in zone vietate e/o in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, potrà procedersi alla confisca degli strumenti e delle attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività secondo il disposto dell’art. 20 della legge 689 del 24.11.1981.
4. A colui che abbia commesso una o più violazioni del presente regolamento o abbia esercitato l’attività in maniera difforme a quanto previsto nell’autorizzazione o nelle relative prescrizioni nel corso della validità dell’autorizzazione, non verrà rilasciata altra autorizzazione per la durata di un anno con decorrenza dall’ultima violazione commessa.
5. Per quanto non disciplinato si applica la legge 689 del 24.11.1981.

Va precisato che la sanzione viene esercitata solo in caso di abuso e in tal caso la Legge 689/81 prevede la confisca amministrativa del bene.
Il dissequestro del bene viene richiesto dall’interessato dopo aver pagato la relativa sanzione amministrativa.

 

Paola Mar

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 31-07-2020 ore 11:13
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