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I Commissione - Verbale

Seduta del 10-05-2018 ore 10:30
congiunta alla VIII Commissione e alla X Commissione

 

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Felice Casson, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman

 

Consiglieri presenti: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman, Barbara Casarin (sostituisce Marta Locatelli)

 

Altri presenti: Assessore Renato Boraso, Dirigente Franco Fiorin , Dirigente Loris Sartori , Dirigente Paolo Gabbi , Funzionario Michele Dal Zin, Amministratore Delegato AVM Giovanni Seno

 

Ordine del giorno della seduta

  1. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 944 (nr. prot. 1) con oggetto "Affidamento della Gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia. Gare e bilancio società AVM.", inviata da Ottavio Serena
  2. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 945 (nr. prot. 2) con oggetto "Affidamento della Gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia. Gare e bilancio società AVM.", inviata da Ottavio Serena
  3. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 946 (nr. prot. 3) con oggetto "Affidamento della Gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia. Gare e bilancio società AVM.", inviata da Ottavio Serena

Verbale

SAMBO: alle ore 11.01, constatato il numero legale e dando lettura dell'ordine del giorno delle interpellanze – nr 944-945-946- inviate dal consigliere Serena aventi oggetto :"Affidamento della Gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia. Gare e bilancio società AVM." Sentita la disponibilità del proponente di poterle trattare congiuntamente , apre ai lavori di commissione.

SERENA: nel ricordare che le interpellanze risalgono al dicembre del 2017 , quando era in itinere il procedimento di gara in discussione richiede i motivi perchè si siano attesi mesi prima di poter affrontare il dibattito.

SAMBO. Ricorda di aver più volte sollecitato la trattazione in merito.

BORASO: motiva che vi sono stati dei ritardi per motivi tecnici e nel frattempo la gara in questione sia stata aggiudicata quando le interpellanze all'ordine del giorno sono state presentate.

SERENA: lamenta la mancanza di molti passaggi e sulla tempistica della discussione delle proprie interpellanze, dando lettura dei punti esposti nella documentazione degli atti ispettivi con particolare riguardo a dei punti riportati in neretto : nel particolare la questione relativa Bando pubblicato in GUCE il 03-01-2015 :
- la relativa Gara d’appalto per la Concessione novennale del citato servizio extraurbano “linea 80”, obbliga l’aggiudicatario ad assumere 55 dipendenti il cui costo annuo complessivo è di circa 2,9 milioni di Euro (circa €. 53.000,00 pro capite) per i 9 anni di validità della concessione.
Prosegue riportando, contrariamente a quanto stabilito nei documenti di gara, quanto si è poi appreso dall'accordo sindacale – riportato nell'allegato 1 dell'interpellanza (http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/503.jpg ), e cioè che il personale da trasferire al nuovo gestore sia individuato su base volontaria, stravolgendo in tal modo quanto previsto con lex specialis.
Nel sintetizzare la lettura del documento in discussione, con particolare riferimenti agli ultimi tre punti :
1) i termini della unilaterale modifica delle condizioni di gara citata;
2) l’effettivo danno economico, in capo ad AVM-ACTV- Comune di Venezia, derivante dalla procedura adottata, Ee le rispettive, eventuali, responsabilità;
3) le responsabilità del mancato rispetto della lex specialis.
Auspica che vi possa possa essere,durante i lavori di commissione, un approfondimento della trattazione in questione.

SCARPA R: a conferma di quanto esposto si augura di poter ottenere i dovutoi chiarimenti.

SAMBO : prosegue nei lavori di commissione dando parola al dott. Chiaia in rappresentanza dell' ing. Paolo Gabbi del Servizio Trasporti Caccia Pesca e Polizia Locale della Città Metropolitana di Venezia.

CHIAIA: in quanto legale per il contenzioso di gara con stipula di contratto avvenuto qualche giorno prima alla convocazione della commissione in atto, ricorda che il menzionato servizio di trasporto pubblico extraurbano di collegamento tra Chioggia e V enezia sarà attivato a partire dalla 10 maggio 2018. Ricorda che l'iter burocratrico riguardante la gara di bando ed i relativi ricorsi, ha visto la partecipazione anche di ACTV, risultata poi ultima nella graduatoria e segnala come l'intera gara non abbia ottenuto alcuna pregiudiziale da parte della Corte dei Conti .
Ricorda che la gara in questione prevedeva un obbligo da parte del subentrante ma non da parte della società uscente. A garanzia di obbligo della società uscente a salvaguardia del personale ed ad ulteriore garanzia del servizio, gli obblighi sono stati regolarizzati dalla stessa gara con assunzione di 16 lavoratori AVM , ritenendouto ciò idoneo alla salvaguardia del lavoro.
Conferma che l'offerta del vincitore della gara di appalto sia stata giudicata la migliore al fine di garantire, con costi e ricavi, un servizio che consentisse di non lasciare a terra gli utenti. Nel merito dei costi del personale ritiene non sussista alcun problema.

BORASO: conferma che non sussiste alcun danno erariale e dà lettura di quanto segue : con riferimento all’Interpellanza presentata in data 29 dicembre 2017 dai Consiglieri Comunali
Ottavio Serena e Renzo Scarpa avente ad oggetto “Affidamento della Gestione in regime di
concessione dei sevizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento
tra Chioggia e Venezia. Gare e bilancio società AVM” si evidenzia quanto segue:
Al paragrafo 7 - “Personale dell’attuale affidatario Actv S.p.A.” della nota illustrativa di cui all’
“Affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale
extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia - CIG 607606711C”
pubblicata dall’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale
Omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia (oggi Città
metropolitana di Venezia), viene riportato la seguente determinazione:
L’aggiudicatario è obbligato ad assumere il personale non dirigente (indicato nella sottostante
tabella) assunto con contratto di lavoro subordinato, dipendente dell’attuale gestore ed impegnato
nel servizio di TPL a base di gara (garantendo il proseguimento senza soluzione di continuità del
rapporto di lavoro), con l’inquadramento contrattuale ed il trattamento economico e normativo
originario, comprensivo di quanto disciplinato dagli accordi/contratti nazionali integrativi aziendali
e dagli accordi individuali applicati dall’azienda di provenienza. […] L’organico ed i relativi costi
sono soggetti, nel periodo intercorrente tra la data trasmissione della lettera di invito ad offrire e la
data del subentro del nuovo gestore, a naturali evoluzioni e modifiche a seguito di pensionamenti,
nuove assunzioni, variazioni delle retribuzioni, scatti di anzianità, ecc.. La composizione del
personale garantito non sarà modificata sotto il profilo della qualificazione, fatte salve motivate
eccezioni nonché le modifiche conseguenti all’applicazione degli automatismi previsti dai CCNL e
dagli accordi/contratti integrativi aziendali.
Si evidenzia innanzi tutto che gli addetti quantificati dall’Ente di Governo in numero di 55 (pag. 13
della nota illustrativa al bando di gara) rappresentano una semplificazione/forfettizzazione di un
numero composito di addetti (vedasi allegato H al bando, con le relative percentuali di
attribuzione alla linea 80E) e cioè la sommatoria di frazioni di un numero maggiore di addetti (n.
84) attribuibili alla suddetta linea per le relative quote di attribuzione.
Ciò vale per gli addetti di manutenzione (che non riparano unicamente autobus impiegati sulla
linea 80E) , per quelli di movimento e di struttura (per la medesima motivazione) e altresì per i
conducenti, in quanto i 43 addetti dichiarati sono la sommatoria di quote di FTE (full time
equivalent) composte di autisti che sono impiegati anche su altre linee aziendali.
Tale precisazione per chiarire che non è mai stato possibile abbinare al numero di addetti indicati
nel bando, un elenco di nominativi specifico.
Inoltre, va tenuto conto che anche per gli addetti che operavano “prevalentemente” sulla linea
80E, le modifiche verificatesi tra il gennaio 2015 (data di pubblicazione del bando) e il dicembre
2016 (data di aggiudicazione definitiva, peraltro con contratto stipulato solo nel maggio 2018) “a
seguito di pensionamenti, nuove assunzioni, variazioni delle retribuzioni, scatti di anzianità, ecc.. “,
hanno comportato un notevole cambiamento delle quote di attribuzione degli autisti, in quanto,
tra le altre cause, è da evidenziare che storicamente il naturale percorso dei conducenti di linea
80E, in termini di posizionamento, con l’avanzare dell’anzianità, vede il loro spostamento sui turni
del servizio urbano di Chioggia -rimasto in gestione ad AVM/ACTV- bacino sul quale, negli ultimi 5
anni si è modificato il fabbisogno (a seguito dei già citati pensionamenti, avvicendamenti etc).
Oltre a ciò, il Gruppo AVM ha dovuto mantenere le risorse già in essere a causa del blocco
generale delle assunzioni a tempo indeterminato per le aziende pubbliche a seguito del Testo
unico sulle società partecipate (dlgs 175/16), in forza del quale è stato obbligato a determinare un
riposizionamento generale del personale in servizio.
Peraltro, quanto meno per le attività manutentive e di staff, Il personale non “ceduto”, in virtù
delle mutate condizioni e delle necessità organizzative del Gruppo AVM succitate, è stato
comunque quantificato e valorizzato in termini di servizi erogati dalle aziende del Gruppo AVM al
nuovo gestore aggiudicatario del servizio, con stipulazione di relativi contratti in corso di
sottoscrizione (la sottoscrizione doveva necessariamente essere successiva alla stipula del
contratto di servizio tra il nuovo gestore e l’Ente di Governo); il valore di tali contratti assomma a
circa € 338.000 annui.
Da ultimo, si sottolinea che l’obbligo di assunzione da parte del nuovo affidatario non equivale ad
un obbligo di cessione del contratto di lavoro da parte di ACTV, la quale, come già detto, qualora
operasse in tal senso dovrebbe contestualmente procedere a nuove assunzioni obbligatoriamente
ex art. 25 Dlgs 175/16 per mantenere gli standard richiesti dal contratto di servizio in essere. Si
sottolinea che le assunzioni ex art. 25 Dlgs 175/16 sono le assunzioni “vincolate” agli elenchi
ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), ove convergono i lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati dalle altre società pubbliche; tale modalità non permette logicamente
di scegliere i soggetti “ a minor costo”, ma solo coloro che risultano disponibili .
A conclusione riporta la sentenza del Consiglio di Stato citata, la n. 2078 del 23/03/17, di cui si riporta il passo letto: la giurisprudenza di questa Sezione, infatti, ha affermato che la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost. , che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016).


TEMPERINI: interviene riportando due questioni: la prima consiste nel di ribadire la clausola sociale di obbligo ad evidenza pubblica, al fine del riassorbimento per conservazione dei posti di lavoro ed al secondo punto ribadisce l'obbligo del blocco delle assunzioni per le società partecipate e nel caso di ACTV, per poter fare nuove assunzioni, ha l'obbligo di farlo attraverso esodati eccedenti al fine di attuare la clausola sociale del riassorbimento. Pone poi la questione per quale del motivo per il quale ACTV partecipò non risultando poi vincitrice e ricorda il Regolamento Unitario che prevede che come la partecipazione a bandi e gare sia consentitao secondo normative comunitarie.

SCARPA R. : afferma che esiste un obbligo a tener fede ai numeri e pur affermando che il vincitore della gara non abbia alcun obbligo erariale, ma riconosce invece che vi sia stato un danno finale nei confronti dei lavoratori che non sono stati tutelati. Prosegue lamentando che si assiste ad un peggioramento del trattamento economico dei lavoratori, e con il rischio di un possibile loro sfruttamento. Chiede se sia possibile che non mettendo un vincolo al trattamento dei lavoratori, alla fine l'azienda privata possa ottenere un ingiustificato guadagno e ritiene che egli appalti senza regole possano contribuire a limitare le tutele dei lavoratori ed il rischio di peggioramento del trattamento degli stessi. Ritiene che quanto sta accadendo e' cio che "non avremmo voluto sentire".

ZUIN : afferma che il consigliere Scarpa si prenderà la responsabilità dei termini usati nella propria esposizione.

LA ROCCA: ritiene che riferirsi ad un "possibile sfruttamento" sia bene diverso dall'utilizzo del termine "sfruttamento" .

FIANO: chiede che venga spiegata l'attuazione della clausola del mantenimento del personale ACTV ora che non e' piu' di loro gestione la linea extraubana, per comprendere in che modo viene utilizzato tale personale.

BORASO: ricorda semplicemente che le gare sono normate a livello comunitario, nel caso di aziende che gestivano il servizio non avevano nessun obbligo a partecipare e ribadisce che vi siano precise disposizioni che non consentivano ulteriori assunzioni a tempo determinato, tanto e che negli ultimi quattro anni non "potevano" assumere personale. Lamenta l'alta percentuale di dipendenti che partecipano al servizio di seggio durante le elezioni e come tutto ciò comporti una ricaduta negativa sul servizio del trasporto pubblico. Inoltre ricorda che 17 lavoratori hanno liberamente scelto di andare a lavorare per l'azienda "ArrivaVeneto" e che non vi è stato alcun obbligo sindacale in merito, che vi sono stati tutti i passaggi legali e si sono svolti tutti gli iter normativi previsti, con pareri dello stesso Consiglio di Stato.
Infina auspica che la nuova società vincitrice , a partire dal 10 maggio 2018, possa svolgere l'incarico al la meglio e confida ottimismo in merito.

TEMPERINI: riprendendo la sentenza del 23 marzo 2018 da parte del Consiglio di Stato ed in particolare l'art 41, ribadisce, dandone lettura, quanto affermato precedentemente dall'assessore, ovvero: "che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria."

CHIAIA: precisa che il contratto prevede la vigilanza rispetto alle regole e che per i lavoratori in questione ci si è attenuti al Contratto Nazionale dei Ferrotranvieri. Inoltre che vi sono state molte sentenze al fine di garantire la regolatà della gara in questione.

PELLICANI: chiede dove sia stato ricollocato il personale all'interno di AVM, chi è rimasto all'interno della azienda e se vi sono casi di linee esternalizzate che sono poi tornate "in house" all'azienda comunale.

SCANO: chiede quali siano stati i motivi per i quali ACTV è arrivata ultima nella gara di appalto .

CHIAIA: ricorda che un primo ricorso non aveva come diretto argomento l'obbligo riguardante i 55 lavoratori ma solo una "censura", anche se non diretta, e dissente sul fatto che per la stazione appaltante vi sia stata una azione diversa da quanto regolarmentato dalla gara e vi sia stato un obbligo da parte delle ditte appaltanti di assumere 16 o 17 lavoratori.
Nel merito del contratto stipulato ritiene debba ritenersi uno dei più importanti come collegamento tra due città dell'area metropolitana ed infine, citando uno scambio di mail con l'ingegner Gabbi, menziona l'obbligo della ditta appaltante di vigilare sui contratti dei lavoratori la non impugnazione della clausola sociale.

SAMBO: chiede se sia possibile ottenere le mail di cui si e' fatto menzione nel precedente intervento.

SCARPA R. ricorda che non si tratta di ramo d'azienda, ma bensi' di cessione di un servizio.

BORASO: sulla questione precedentemente esposta ricorda che il personale in carico ad ACTV è stato redistribuito in altri servizi dell'azienda.

TEMPERINI: riferendosi al bando tipo ANAC, per quanto riguarda la procedura di trasporto pubblico, ritiene si debba specificare come avviene il passaggio dei lavoratori e, nei casi di un nuovo servizio, che ciò avvenga "come se fosse un bando di ramo di azienda".

FIANO: nel merito delle società partecipanti al bando chiede quali caratteristiche aveva "ArrivaVeneto" per aggiudicarsi la gara di appalto.

CHIAIA: conferma che l'offerta pervenuta da parte dell'ACTV sia è stata economicamente la peggiore e non vi è stato alcun ricorso in merito. Nel caso di "ArrivaVeneto" fa sapere che vi è stata l'offerta di oltre un milione di km aggiuntivi per sevizi complementari e che la loro offerta è sia risultata la seconda offerta, prima per la parte economica.

SAMBO: a conclusione dei lavori di commissione chiede ai proponenti le interpellanze se si ritengono soddisfatti dalle risposte ottenute.

SERENA: per quanto riguarda le gare di appalto chiede si possa ottenere una relazione sintetica con le motivazioni da parte del Responsabile unico del procedimento di tutto l'iter della gara di bando.
Si dichiara non soddisfatto ed auspica quanto meno che l'iter sia chiarito e sia messo agli atti della commissione.

SAMBO: riscontrata la dichiarata non soddisfazione da parte del proponente, alle ore 12.35 dichiara conclusi i lavori di commissione.

 

 

 

 

Atti collegati
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A cura della segreteria della Commissione
Pubblicato il 31-05-2018 ore 08:55
Ultima modifica 31-05-2018 ore 08:55
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