 
		| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo | 
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| 715 | 31 | 18/04/2017 | Elena La Rocca | 18/04/2017 | 
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo | 
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| esito | 30-06-2017 | Leggi | 
Venezia, 18 aprile 2017
nr. ordine 715
n p.g. 31
 
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Locazioni turistiche. Promozione di azioni presso il legislatore nazionale e il Governo per riconoscere la natura d’impresa a chi loca turisticamente più di tre appartamenti
Premesso che
- il contratto di locazione è disciplinato, in via generale, dal Codice Civile, artt. 1571-1614; 
- una disciplina speciale è stata introdotta dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998, che hanno portato vincoli sia alle locazioni abitative che a quelle industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico;
- la L. n. 431/1998 art. 1 c. 2, lett. c, ha escluso da tali vincoli le locazioni a finalità esclusivamente turistica; 
- con la Legge Cost. n. 3/2001, la competenza legislativa in materia turistica è stata attribuita alle Regioni; 
- con la L. n. 246/2005, il Parlamento ha delegato il Governo al riordino della normativa statale, la quale è stata  accorpata nel Codice del Turismo D.Lgs n. 79 del 2011;
- il Codice del Turismo, all'art. 53, dispone che “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione”; 
- tale norma ha creato nell'ordinamento una situazione di incertezza essendo da taluni interpretata come una riserva di legge statale in materia di turismo;
considerato che
- nel contesto normativo descritto, diverse leggi regionali che miravano a regolare la materia degli affitti turistici sono state impugnate innanzi ai TAR;
- nelle città d'arte, s'impone la necessità di regolamentare gli affitti turistici che, da una parte rappresentano delle vere e proprie attività d'impresa, dall'altra alterano il mercato degli affitti destinati alla residenzialità;
- in risposta alla mozione d’ordine n. 864, che impegna il Sindaco e la Giunta nell'esercizio della funzione di iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione del Veneto, l'Assessore regionale Caner ha risposto a mezzo stampa - 31 marzo 2017 - che la materia degli affitti di abitazioni a destinazione  turistica è di competenza esclusiva dello Stato;
- risulta, da tale mozione, la volontà di regolare la ricettività turistica nella direzione di riconoscere la diversificazione tra l’affitto occasionale e quello non occasionale, che configura una sostanziale attività d’impresa;
- risulta altresì la volontà di individuare dei limiti nelle modalità di esercizio di tale settore per “regolarne il fenomeno in modo compatibile con la residenzialità”;
- come già richiamato, la mozione impegna in azioni di iniziativa legislativa presso la Regione del Veneto, nonché ad un’attività d’impulso presso lo Stato affinché intervenga normativamente;
tutto quanto premesso e considerato
il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 
- a farsi promotori presso il Governo, il  Parlamento e la Regione del Veneto, così come indicato nelle premesse, affinché s’intervenga normativamente nel settore delle locazioni a destinazione turistica;
- a fare in modo che tali interventi restituiscano un quadro normativo tale da attribuire la natura d’impresa alle attività di locazione a finalità esclusivamente turistica, qualora tale attività di locazione investa più di tre appartamenti afferenti ad una stessa proprietà.
Elena La Rocca
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