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Movimento 5 Stelle - Mozione nr. d'ordine 506

Logo Movimento 5 Stelle Elena La Rocca
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
506 140 07/10/2016 Elena La Rocca
 
10/10/2016

 

 

Venezia, 7 ottobre 2016
nr. ordine 506
n p.g. 140
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Riforme Costituzionali 2016

 

Premesso che

- l'art. 138 della Costituzione attribuisce al Parlamento la competenza nella revisione delle norme costituzionali e specificatamente stabilisce che:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
”;

- l'attuale Parlamento, tuttavia, è eletto con un sistema elettorale noto come “Porcellum”, sistema illegittimo in alcune sue parti così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1/2014, di cui si ricordano alcuni passaggi:
1) “..tali disposizioni (con riferimento al premio di maggioranza) non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”;
2) “..Tali disposizioni (con riferimento al voto alla lista) violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., che stabiliscono che il suffragio è «diretto» per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost. che stabilisce che il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»;
Esse, infatti, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione dei candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personal
e”;

- la sentenza citata non annulla l'esito delle elezioni né annulla gli atti adottati finora dal Parlamento poiché vale il principio di retroattività per i soli rapporti pendenti e non per quelli conclusi (le elezioni sono un fatto concluso) e perché vige il principio di continuità dello Stato, per il quale non si può rimanere senza le Camere;


Considerato che

- la riforma della legge elettorale non richiede di mettere in atto riforme costituzionali;

- riforme costituzionali dovrebbero essere avviate solo dopo la rielezione del Parlamento;

- l'attuale Parlamento ha approvato una riforma costituzionale che intende modificare radicalmente il sistema di poteri che attualmente regola la vita civile italiana;

- in particolare, il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato dall'esistenza di un sistema di pesi e contrappesi che impediscono a ciascuno dei tre poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario - di prevalere sull'altro;

- in combinato disposto con la legge elettorale Italicum, questo sistema di poteri viene sostituito a favore del dominio del potere esecutivo (il Governo);

- nel 2006 il popolo italiano si è espresso, tramite referendum, contro un analogo tentativo di riforma costituzionale, confermando la volontà di preservare l'attuale modello costituzionale che riconosce la centralità del Parlamento eletto nella funzione legislativa e la piena sovranità del popolo, che si esprime attraverso l'elezione diretta dei suoi rappresentanti;

Considerato inoltre che

- il testo della riforma è stato sintetizzato nel quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»;

- questa dicitura è per molti versi fuorviante rispetto alla reale portata delle riforme, che minano alla base il sistema di pesi e contrappesi pensato per tenerci al riparo da nuovi autoritarismi e per garantire la sovranità popolare;

Rilevato anche che

- tale riforma:
a) non supera del tutto il bicameralismo paritario, in contraddizione con il testo del quesito stesso;
b) produrrebbe esigui risparmi, nonostante siano indicati come una delle ragioni di opportunità della stessa;

- la complessità della materia e l'importanza della questione rende fondamentale informare i cittadini tutti di quanto sta accadendo e in modo esaustivo affinché il voto sia quanto più possibile un voto consapevole;


tutto quanto premesso, considerato e rilevato,
si invita il Sindaco e la Giunta a


1) attivarsi affinché sia realizzata una campagna informativa sui processi che hanno portato alla nascita delle Costituzione e sugli obbiettivi principali che la carta costituzionale si prefigge;

2) dichiarare l'importanza che lo Stato operi per perseguire la stabilità del governo del paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare ma senza “produrre un'alterazione profonda del principio di rappresentanza democratica, sul quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente" come ha scritto la Corte Costituzionale (sent. 1/2014) "

3) ribadire che il quesito referendario così come posto risulta parziale e se non è associato ad una corretta campagna informativa sui contenuti della riforma, potrebbe diventare ingannevole.

 

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Nota della Segreteria Generale:
"La mozione è decaduta per assenza della firmataria, nella seduta di Consiglio comunale del 19 novembre 2019."

 

Elena La Rocca

 
 
Pubblicata il 07-10-2016 ore 15:38
Ultima modifica 25-11-2019 ore 10:46
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