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Movimento 5 Stelle - Mozione nr. d'ordine 1761

Logo Movimento 5 Stelle Elena La Rocca
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
1761 66 16/12/2019 Elena La Rocca
 
Sara Visman
17/12/2019

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
esito17-12-2019Leggi

 

Venezia, 16 dicembre 2019
nr. ordine 1761
n p.g. 66
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Installazione di impianti di telefonia mobile (art. 87 bis del D.Lgs 259/2003 e smi), con tecnologia 5G. Mozione collegata al punto all’ordine del giorno n. 2 “Approvazione “Regolamento Edilizio” e “Nuovo Regolamento di Igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande”. P.D.N. 2019.1007

 

Il Consiglio del Comune di Venezia

PREMESSO CHE
- il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica; chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
- la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione;
- la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1 agosto 2016 con la modifica D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;
- il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi;

PRESO ATTO CHE:
- il cosiddetto Principio di Precauzione è stato adottato dall'Unione Europea nel 2005 riportando che "Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno";
- la Legge 36/2001 chiede al Ministero della Sanità di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale e di concerto con Ministero dell'Ambiente e MIUR lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale, alle Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e indica che è competenza dei comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l'obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste da articolo 10 comma 1 della Legge 36/2001, stabilendo che i Ministeri Ambiente, Salute e Istruzione debbano ottemperare;
- secondo l'OMS circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità (per l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%);
- a ottobre 2013 la Regione Basilicata considera elettrosensibilità come malattia rara e la inserisce nell'elenco delle esenzioni per i costi delle prestazioni sanitarie;

TENUTO CONTO CHE
- la Legge 36/2001 prevede all'articolo 8 comma 5 il finanziamento delle attività di controllo e monitoraggio, finanziamento integrato mediante la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 15;
- la Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE per le frequenze 5G nel range 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz prevede che il periodo di misura sia compreso nell'intervallo di rispettivamente 16.7-17.7 minuti e 2.0-2.2 minuti;
- nel DPCM 8 luglio 2003 si definisce un limite più stringente di intensità di campo elettrico rispetto alla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e pari a 6 V/m in un periodo pari a 6 minuti e divieto di superamento del valore di 20 V/m mentre con articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179/2012 è stato definito che i valori devono essere mediati nell'arco delle 24 ore e non più nei 6 minuti previsti in origine, passando da una verifica per misura diretta a una verifica attraverso stima previsionale fatta da ARPA e basata sui dati forniti dagli operatori;

PRESO ATTO inoltre che i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile (art. 87 bis del D.Lgs 259/2003 e smi), con tecnologia 5G;

CONSIDERATO CHE:
- il 5G è una tecnologia che si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni, anche dette onde millimetriche. Ciò ha due implicazioni: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di più ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio indoor (negli USA hanno stimato un impianto ogni 12 edifici);
- gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi e indicazioni preliminari (le sperimentano in Russia per le terapie del dolore) paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche (stanchezza, sonnolenza e parestesia).

VALUTATO CHE: proprio per il carattere di novità, sperimentazioni del genere dovrebbero valutare l'impatto e prendere in considerazione il rischio prima che lo stesso si verifichi;
Il progetto stesso, contestualmente all'attivazione, dovrebbe prevedere uno stretto monitoraggio sanitario su un campione di popolazione per individuare l'insorgenza di possibili effetti collaterali indesiderati; per la valutazione ex-ante viene utilizzata la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) che rappresenta una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali complessivi, diretti o indiretti, di una politica, di un piano, di un programma o di un progetto sulla salute di una popolazione.

CONSIDERATO CHE:
- malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, forniscano una valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti;

PRESO ATTO delle iniziative di alcuni gruppi consigliari a livello regionale, per la valutazione dei rischi da esposizione degli impianti dalla nuova tecnologia 5G;


VALUTATO quanto sopra,
impegna il Sindaco e la Giunta

1) Di adottare ogni provvedimento necessario a:
a) attuare tutte le misure cautelari possibili a tutela della salute (diritto costituzionalmente garantito) recependo gli esiti dei più recenti studi scientifici in materia;
b) ridurre i limiti di esposizione alla radiofrequenza per i cittadini e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte.

2) Di intraprendere azioni per promuovere la valutazione di Impatto Sanitario sulla popolazione esposta alle onde elettromagnetiche, da parte degli Enti competenti in materia, ASL 3 “Serenissima” e ARPA Veneto, anche con l'ausilio del mondo accademico universitario e degli istituti di ricerca, al fine di escludere eventuali effetti negativi sulla salute dei cittadini.

3) Di trasmettere la presente mozione:
- al Ministero della Salute;
- al Ministero dell’Ambiente;
- all’ANCI nazionale e all’ANCI Veneto;
- ai Parlamentari Veneti;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- ai Consiglieri della Regione Veneto;

 

Elena La Rocca

Sara Visman

 
 
Pubblicata il 16-12-2019 ore 12:30
Ultima modifica 16-12-2019 ore 12:30
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