nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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787 | 112 | 07/06/2017 | Davide Scano |
Assessore Massimiliano De Martin e p. c. Alla Presidente della V Commissione |
07/06/2017 | 07/07/2017 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 25-09-2018 | Leggi |
Venezia, 7 giugno 2017
nr. ordine 787
n p.g. 112
All'Assessore Massimiliano De Martin
e per conoscenza
Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Taglio alberi ad alto fusto presso gli Ex Giardinetti Reali a San Marco - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
1. l'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 elenca e definisce quali beni possano essere qualificati come “beni culturali” ed al comma 4, lett. f) si annoverano anche “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”;
2. all’art. 20 dello stesso Codice, rubricato “interventi vietati”, si dichiara al comma 1 che: “i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”;
3. l'art. 15.2 del “Regolamento per la tutela e la promozione del Verde” del Comune stabilisce che “di norma gli abbattimenti di alberature pubbliche e private sottoposte a vincolo non sono ammesse” ed elenca poi alcune deroghe precise ma aggiunge anche che “sono abbattute, a tutela della pubblica incolumità, le alberature che siano valutate a rischio di schianto improvviso (…) In tali casi è ammessa l’esecuzione d’interventi di capitozzatura, e/o di riduzione drastica della chioma, qualora risolvano il pericolo derivante alla pubblica incolumità per il rischio di caduta della pianta, o di sue branche”;
4. l'art. 17.1 dello stesso Regolamento sancisce inoltre che: “qualora non sia possibile evitare l’abbattimento di un albero, occorre ripristinarlo con sostituzione entro l’anno successivo mediante un esemplare di caratteristiche simili ed idonee al sito (...)”;
premesso inoltre che
5. con la delibera GC n. 630 del 18.12.2014, il Commissario Prefettizio ha preso atto del disciplinare di concessione, da parte dello Stato, dei compendi immobiliari denominati "Giardinetti Reali”, “Padiglione Selva o dei Santi” e “Bunker nel giardino dell’ex Palazzo Reale di Venezia” alla Fondazione “Venice Gardens Foundation Onlus”, di durata diciannovennale;
6. con i poteri del consiglio comunale, lo stesso Commissario ha approvato, con delibera n. 64 del 16.04.2015, il progetto depositato dalla citata fondazione secondo quanto previsto dall’art. 7 del DPR 380/2001 e stabilendo che “l'approvazione del progetto di restauro costituisce variante alla V.P.R.G. per la Città antica, senza necessità di approvazione superiore, ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27”;
7. l’art. 7 del T.U. dell’Edilizia, rubricato “Attività edilizia delle p.a.” prevede che: “Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383, e s.m.;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554”.
Il successivo articolo 8 dispone invece che: “la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico”;
8. l’art. 24, comma 2 bis, della L.R. Veneto 7 novembre 2003 n. 27 stabilisce poi che: “il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore”;
9. con la delibera GC n. 204 del 18.07.2016, l’attuale amministrazione ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di “restauro e valorizzazione”, avallando in toto quanto votato dal Commissario;
considerato che
10. la fondazione assegnataria dei beni è nata, curiosamente, soltanto 10 giorni dopo l’avvenuta presentazione del progetto alla competente alla Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio;
11. i compendi immobiliari denominati “Giardinetti Reali” e “Padiglione Selva o dei Santi” appartengono alla categoria del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico Archeologico, iscritti rispettivamente nel registro Mod. 23D/8 ai n. 49 e 16 della Provincia di Venezia – VED0049/parte – e, pertanto, sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004;
12. nella documentazione tecnica, allegata alla delibera CC n. 64 del 16.04.2015, non si fa alcun riferimento al taglio di alberature.
Nella relazione firmata dalla Presidente della fondazione, Adele RE REBAUDENGO, si afferma anzi esplicitamente che: “l’intervento rispetterà il tempo lungo del giardino, il suo evolversi, unendo in un disegno chiaro e regolare l’esistente e i nuovi inserimenti, facendo riemergere le tracce degli strati più antichi (…)” e inoltre che “sarà un giardino ricco di specie botaniche, verranno salvaguardate e integrate le piante d’alto fusto esistenti e realizzato un “sottobosco”, in particolare di erbacee da foglia, che con il tempo si moltiplicherà fino a occupare, in modo uniforme e visivamente spettacolare, aiuole e bordure”;
13. nelle scorse giornate (31 maggio e 1 giugno) alcuni operai hanno provveduto a tagliare almeno una decina di alberature di alto fusto (vedasi fotografie allegate) situate all’interno degli Ex Giardinetti Reali, costruiti da Napoleone ed in cui ha passeggiato anche la principessa Sissi;
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:
1. se il taglio di almeno una decina di alberature ad alto fusto, all’interno del complesso degli “Ex Giardinetti Reali” in area marciana, corrisponda realmente “alle finalità di interesse pubblico generale e di restauro manutentivo perseguiti da questo Ente” (come scritto dal Commissario, per il parere di massima, nella nota del 14.10.2014);
2. se e dove fosse prevista questa eradicazione, posto che nella documentazione allegata alla delibera di consiglio sopra richiamata non ve n’è affatto menzione;
3. se il descritto taglio d’alberi sia il preludio ad un plateatico (anch’esso non menzionato nelle planimetrie) a servizio del futuro bar;
4. se, per l'avvenuto taglio, siano state rispettate le norme e gli iter autorizzativi previsti dal Regolamento del Verde e se, altresì, gli alberi abbattuti saranno ripristinati con esemplari similari ai sensi dello stesso Regolamento;
5. se la citata "Venice Gardens Foundation Onlus" sia stata considerata dall’amministrazione comunale quale “concessionario di servizio pubblico” (per l’allestimento del bar/caffè) o, in caso contrario, si espongano i diversi motivi sulla base dei quali il progetto è stato approvato ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 380/2001 anziché, come appare più corretto, ai sensi del successivo articolo 8;
6. se, altresì, l’allestimento del bar/caffè sia stato considerato da Codesta amministrazione quale “opera pubblica o di pubblica utilità” ex art. 24, comma 2 bis, della succitata L.R. n. 27/2003, e quindi bypassando la procedura prevista per le varianti al PRG;
7. se non sussistano sufficienti motivi per una revoca delle delibere comunali finora votate, causa inadempimento da parte della fondazione concessionaria con rifiuto dunque del rilascio della nuova “autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande alla Fondazione in deroga alla vigente regolamentazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 102/2012”;
8. se non sia opportuno altresì sollecitare il competente Ministro della Cultura a revocare la concessione rilasciata per poi allestire un bando ad evidenza pubblica, aperto a tutti, con il coinvolgimento della cittadinanza veneziana;
9. di spiegare i motivi per cui VERITAS S.p.A. abbia mantenuto gli Ex “Giardinetti Reali” in una condizione di abbandono e di indicare quali e quante segnalazioni siano state fatte in passato, dalla medesima società, in ordine al rischio di schianto delle citate alberature.
Allegati
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Davide Scano
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