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Movimento 5 Stelle - Interpellanza nr. d'ordine 712

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
712 69 13/04/2017 Davide Scano
 
Assessore
Francesca Zaccariotto
 
e p. c.
Al Presidente della IV Commissione
14/04/2017 14/05/2017 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare23-10-2017Leggi

 

Venezia, 13 aprile 2017
nr. ordine 712
n p.g. 69
 

All'Assessore Francesca Zaccariotto


e per conoscenza

Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Aggiudicazione gara d’appalto a impresa in liquidazione fallimentare - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
1. l'art. 36 dello stesso Codice, stabilisce, al comma 1, che: “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese...”.
Al comma successivo precisa che: “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati (…)
”;
2. l’art. 30 sopra citato afferma, al comma 1, che “l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (…)” e al comma 2 aggiunge: “le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (…)”;
3. l’art. 80 dello stesso Codice si occupa dei “motivi di esclusione” e, al comma 5, stabilisce che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, (…) b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110”;

premesso inoltre che
4. Il Servizio Gare e Contratti della Direzione Finanziaria comunale ha indetto, con lettera d’invito del 1 febbraio 2017, la gara n. 11/2017 relativa a “lavori di restauro, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico degli edifici della nuovissima all'Arsenale di Venezia” del valore di euro 490.980,35 (oneri fiscali esclusi) e da svolgersi mediante procedura negoziata ai sensi del sopra ricordato art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5. come scritto al parag. 14 della lettera d’invito, “l’aggiudicazione avverrà con riferimento al minor prezzo, determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice, mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia”;
6. successivamente, in data 02 marzo, la gara è stata aggiudicata provvisoriamente all’ATI VETTORE COSTRUZIONI E RESTAURI S.r.l. + SER.BER. S.r.l. grazie ad un ribasso del 38,621%;

considerato che
7. la società VETTORE COSTRUZIONI E RESTAURI S.r.l. è in liquidazione fallimentare, dichiarata con sentenza del Tribunale di Venezia del 21.10.2015, con designazione della dr.sa Maria Sandra TIOZZO BASTIANELLO quale curatrice fallimentare;
8. incredibilmente, tale circostanza non è stata affatto tenuta in considerazione dalla commissione giudicatrice, seppur costituisca causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 sopra ricordato ed esplicito contenuto, tra i vari, della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (parag. 15.3 del bando di gara);
9. non si comprende che tipo di controlli abbia condotto la commissione, visto che il certificato SOA della stessa impresa sembra sia scaduto nel 2016 e che il bando di gara, al parag. 5, prevedeva anche un sopralluogo obbligatorio come pure il rilascio di una cauzione provvisoria;
10. è evidente che la gara in esame dovrebbe essere revocata tout court poiché la partecipazione dell'ATI ha influenzato, di molto, il calcolo della soglia d'anomalia. Essa, del resto, non solo doveva esser esclusa dalla commissione ma non avrebbe dovuto neppure essere invitata dagli uffici, vista la sua condizione;
11. la Regione Veneto, contrariamente a quanto fatto dal Comune, ha revocato, con decreto n. 109 del 07.09.2015, una gara per lavori pubblici alla medesima impresa, proprio per la pendenza della procedura fallimentare dinnanzi al Tribunale;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:


1. di spiegare innanzitutto come sia possibile aggiudicare provvisoriamente una gara d’appalto ad un impresa dichiarata fallita dal Tribunale, in aperto contrasto con la normativa di cui al Codice degli Appalti;
2. di spiegare se sia stata controllata l’attestazione SOA delle imprese costituenti l’ATI aggiudicataria e chi abbia svolto il sopralluogo previsto nel bando di gara, sottoscrivendo poi “il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione”;
3. di spiegare i motivi per cui alla procedura di gara in esame siano stati invitati soltanto sette operatori economici anziché “almeno dieci” come espressamente stabilito dall’art. 36, comma 2 lett. c), su enunciata;
4. se non si ritenga necessaria una immediata revoca dell’affidamento provvisorio insieme alla procedura di gara nel suo complesso;
5. se sussistano o meno responsabilità, e con quali conseguenze, in capo al dirigente ed ai funzionari componenti la commissione giudicatrice, per il danno arrecato alle imprese concorrenti (il costo di partecipazione ad una gara di questo tipo si aggira sui 1.000 euro).

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 13-04-2017 ore 18:13
Ultima modifica 13-04-2017 ore 18:13
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