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Movimento 5 Stelle - Interpellanza nr. d'ordine 694

Logo Movimento 5 Stelle Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
694 57 03/04/2017 Davide Scano
 
Assessore
Renato Boraso
 
e p. c.
Al Presidente della IV Commissione
03/04/2017 03/05/2017 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare06-12-2017Leggi

 

Venezia, 3 aprile 2017
nr. ordine 694
n p.g. 57
 

All'Assessore Renato Boraso


e per conoscenza

Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Carico e scarico “discrezionale” nella ZTL e Area Pedonale di via Ospedale a Mestre - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
1. l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) fornisce ai numeri 2), 54) e 58) le definizioni di “Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”, di “Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli” e di “Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”;
2. con delibera di GC n. 176 del 11.04.2006 è stata istituita formalmente la “area pedonale” di via Ospedale, poi trasformata in “zona residenziale”, soltanto dalle ore 16:00 alle 18:00, con delibera n. 649 del 06.12.2007. Agli uffici è stato assegnato poi il compito di formulare le conseguenti ordinanze di regolamentazione del traffico al fine di “consentire il transito e la sosta ai veicoli per il trasporto di merci autorizzati con permessi orari o annuali nelle fasce orarie di volta in volta individuate (…) per le sole operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario a consentire tali operazioni”;
3. la delibera di GC n. 226 del 15.05.2006 ha fornito una regolamentazione generale delle Zone a traffico limitato e delle Aree Pedonali. Relativamente a queste ultime si ribadisce quanto specificato sopra, e cioè: “possono venir ammesse alla circolazione le seguenti categorie di veicoli: (…) - veicoli per trasporto cose, limitatamente agli orari stabiliti; - autoveicoli autorizzati, solo per l'accesso a cortili e autorimesse, sui percorsi più brevi”;
4. l'ordinanza n. 233 del 23 maggio 2006 ha attuato puntualmente quanto previsto nelle delibera sopraccitata, individuando le varie ZTL ed Aree Pedonali;
5. con ordinanza n. 89 del 11.02.2008 si è regolamentata la viabilità di via Ospedale, autorizzando, giustappunto, il transito ai soli pedoni, salvo eccezioni per determinate categorie di veicoli (titolari di posti auto o garage all'interno dell'area, limitatamente per accedere a cortili e autorimesse, polizia, ambulanze, VV.FF., Veritas) a cui si aggiunge, nel solo intervallo dalle 16:00 alle 18:00 (in cui l’area diventa “Area Residenziale”), il transito e “la sosta per operazioni di carico e scarico da limitarsi ai soli autorizzati al transito in “ZTL A3 e per il tempo massimo di 30 minuti…solo all’interno degli stalli di sosta previsti a riguardo, di cui al tratto di via Ospedale con senso di marcia che va dal civ. 33 al civ. 23”;
6. le attività commerciali e gli esercizi pubblici situate in via Ospedale, Galleria Matteotti e P.tta Battisti sono titolari di autorizzazione al transito solo in alcune ZTL (A2, A3 ed A6), contraddittoriamente rispetto a quanto previsto dalla delibera GC n. 427 del 22.09.2011 che autorizza il transito, per residenti e dimoranti, in ogni ZTL di Mestre;
Nelle autorizzazioni, rilasciate dalla Direzione Mobilità e Trasporti, si specifica inoltre che “è vietato il transito nelle corsie riservate del Comune di Venezia e il transito e la sosta in area pedonale” e che “la sosta momentanea per operazioni di carico e scarico per un tempo massimo di 30 minuti (…) dovrà avvenire esclusivamente negli stalli opportunamente delimitati a tale scopo con adeguata segnaletica, sia verticale che orizzontale”;

considerato che
7. nonostante l'apparente chiarezza dell'ordinanza sopraccitata, i commercianti della zona sono stati spesso sanzionati per aver transitato e sostato nell'area pedonale di via Ospedale, seppur la loro presenza fosse finalizzata all'effettuazione di brevi operazioni di carico/scarico merci da e per il loro negozio e, addirittura, anche durante l'intervallo ammesso, dalle 16:00 alle 18:00.
Ciò è dipeso, in massima parte, dall'estrema confusione della segnaletica presente in loco: quella orizzontale non esiste affatto mentre quella verticale è del tutto confusa e disallineata rispetto ai numeri civici indicati nel testo dell'ordinanza (si vedano le foto allegate);
8. deve aggiungersi che i residenti del condominio di via Ospedale n. 27 sembrano beneficiare, da alcuni mesi, di una particolare autorizzazione “al transito in via Ospedale dalle ore 00:00 alle 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per effettuare operazioni di carico e scarico per il tempo di 30 minuti in via Ospedale tra il civico n. 25 e il civico n. 29 sugli stalli preposti”, in totale deroga rispetto a quanto dispone la sopra ricordata ordinanza;
9. ne deriva che commercianti ed esercenti godono di 2 sole ore al giorno per svolgere le operazioni di carico e scarico, a servizio della loro attività economica, mentre i condomini, presumibilmente non titolari di veicoli destinati al trasporto di cose, godono di ben 22 ore al giorno per fare, impropriamente, carico e scarico merci (leggi: borse della spesa, mobili, valigie, ecc.). E' evidente la disparità di trattamento, ingiustificabile e aggravata dal fatto che per le attività economiche, tra le poche ancora resistenti a Mestre, le operazioni di carico e scarico oltre le 2 ore autorizzate possono fare la differenza, talvolta, tra il mantenere e il perdere la clientela;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede


1.
di spiegare, innanzitutto, se l'amministrazione voglia confermare o meno l'intenzione, espressa in campagna elettorale, di sostenere commercianti ed esercenti pubblici in termini di minor burocrazia e minori sanzioni amministrative;
2. di rendere noto il numero di sanzioni di cui agli artt. 158, commi 2 e 6, e 7, commi 9 e 14, C.d.S. elevati nell'ultimo triennio 2014-2016 all'interno dell'area pedonale qui in esame, distinguendo se possibile quelle relative a veicoli adibiti al trasporto di cose;
3. di valutare se non si ritenga contraddittorio e discriminatorio il trattamento riservato ai commercianti (2 sole ore per carico/scarico merci) rispetto a quello dei residenti del condominio ricordato (22 ore per carico/scarico improprio di spese, valigie, mobili) e se un’autorizzazione similare sia stata rilasciata anche agli abitanti delle case vicine;
4. di valutare se, parimenti, non si ritenga contraddittorio e discriminatorio il trattamento riservato ai commercianti (2 sole ore per carico/scarico merci) rispetto a quello dei veicoli diretti al Teatro Toniolo che possono superare le 3,5 t e che beneficiano, di volta in volta, di autorizzazioni al transito ad hoc. Quindi, il carico/scarico di scenografie e materiale pare possa svolgersi sempre;
5. se commercianti ed esercenti debbano essere considerati, come pare allo scrivente, “dimoranti” presso la ZTL all'interno della quale è situata la relativa attività economica e se, dunque, possa essere esteso anche a loro il diritto di accesso ad ogni ZTL del centro di Mestre, come previsto dalla delibera GC n. 427 del 22.09.2011;
6. se sussistano, e quali, responsabilità in capo a dirigenti e funzionari comunali per l'abnorme titolo autorizzatorio rilasciato e a quale ordinanza esso faccia riferimento;
7. se, in generale, non si ravvisi la necessità di aggiornare e modificare la regolamentazione del transito e sosta nelle ZTL e nella Aree Pedonali, per rispondere meglio alle esigenze di commercianti, esercenti e residenti di Mestre, non solo nell'area sopra descritta;
8. di rimettere al Sindaco, visto l'esempio di (mal) governo della mobilità cittadina, le deleghe relative a “mobilità” e “trasporti”.


Allegati
 
Zona carico e scarico via Ospedale - 1 (jpg - 813 kb)
Zona carico e scarico via Ospedale - 2 (JPG - 2,8 Mb)
Zona carico e scarico via Ospedale - 3 (jpg - 1,1 Mb)
Zona carico e scarico via Ospedale - 4 (jpg - 1,8 Mb)

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 03-04-2017 ore 14:24
Ultima modifica 03-04-2017 ore 14:24
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