nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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674 | 45 | 20/03/2017 | Davide Scano |
Assessore Massimiliano De Martin e p. c. Alla Presidente della V Commissione |
23/03/2017 | 22/04/2017 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 22-01-2020 | Leggi |
Venezia, 20 marzo 2017
nr. ordine 674
n p.g. 45
All'Assessore Massimiliano De Martin
e per conoscenza
Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Il futuro del canile-rifugio di San Giuliano a Mestre - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
1. l'art. 8, commi 4 e 5, della L.R. Veneto 28 dicembre 1993 n. 60 stabilisce che: “i comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni”;
2. con delibera C.C. n. 762 del 04.05.1987, è stata approvata la convenzione tra Comune di Venezia e l'Associazione Veneta Zoofila per la costruzione e gestione di un “canile-rifugio”, vista l'assenza di una struttura ad hoc, da realizzare a San Giuliano nel terreno comunale adiacente l'ex depuratore e per una soglia massima di 600 animali.
Con la medesima delibera è decisa altresì l'assegnazione di un contributo una tantum di 40 milioni di lire per la sua costruzione (spesa totale di 135 milioni), nonché un contributo annuo di 12 milioni di lire per i servizi resi (nella Convenzione, peraltro, all'art. 9 si parla di 125 milioni di euro);
3. l'art. 12 della Convenzione prevede che: “il Comune di Venezia assume separatamente a suo carico le spese relative alla fornitura di energia elettrica, AMAV, canone fognatura ed a quanto dovuto per il servizio relativo al funzionamento del rifugio, mentre l'A.V.Z. rimborserà una somma forfettaria (…) in relazione alla propria attività non oggetto della presente convenzione ed in relazione alle presenze animali proprie o per convenzioni in atto con terzi (Comuni, ULSS, ecc.): tale somma viene inizialmente individuata in £ 5.000.000”;
4. con delibera G.C. n. 2653 del 14.07.1994, è stata approvata una nuova Convenzione per la gestione del canile con relativo contributo annuo di 125 milioni di lire, in vista tuttavia della realizzazione di un nuovo canile che si stima di poter costruire in tre anni;
5. nel 2013, insieme al rinnovo della concessione, è stata stipulata un’altra Convenzione in cui si precisano meglio i rapporti tra Comune e associazione concessionaria. All’art. 3, in particolare si dispone che “l’associazione potrà effettuare lavori di miglioria della struttura a propria cura e senza ulteriori spese per l’Amministrazione, senza poter vantare da ciò diritto alcuno nei confronti del Comune” mentre all’art. 10 si aggiunge che: “l’associazione dovrà riconsegnare il terreno in buono stato e libero da persone e/o cose di proprietà della stessa. Quanto non rimosso dall’associazione (opere ed attrezzature), resterà di proprietà dell’Amministrazione che, qualora interessata, corrisponderà un equo indennizzo in rapporto all’utilità, costo iniziale e vetustà delle stesse”;
6. all’interno di ciascuna convenzione susseguitasi nel tempo, è stato previsto che la durata della concessione fosse annuale. Di fatto, essa è stata tuttavia rinnovata all’associazione AVZ, dal 1987 ad oggi, senza alcun bando o procedura ad evidenza pubblica;
7. con delibera GC n. 599 del 12.12.2014, il Commissario Straordinario ha attuato una ricognizione della situazione amministrativa e previsto di individuare il nuovo gestore della struttura mediante gara. E' fissata anche la misura del contributo annuo, per espletare il servizio, pari ad euro 75.000. La stessa delibera dichiara poi che il soggetto subentrante dovrà indennizzare AVZ per i beni immobili presenti, per un valore di euro 82.990,59, come quantificato dalla Direzione LL.PP. del Comune (per i beni mobili l’indennizzo è invece solo eventuale e pari ad euro 18.500);
8. con successiva determina della Direzione Ambiente, la n. 240 del 25.02.2015, si attiva la procedura di gara per l’affidamento triennale del canile-rifugio, con contributo annuo di 75.000 euro, approvando i fac-simile di avviso pubblico e convenzione ivi allegati;
9. con relazione del 26.08.2015, il Servizio Espropri della Direzione Contratti determina nuovamente il valore attribuibile alle opere realizzate, nell’ambito del canile, in euro 42.946 (di cui 33.000 euro per rifacimento dell’impianto elettrico). Quest’ultima cifra è stata espressamente accettata dal rappresentante legale di AVZ;
premesso inoltre che
10. con nota del 26 giugno 2015, la Procura della Repubblica ha comunicato all'amministrazione comunale che, nello svolgimento di indagini sulla gestione della struttura, “dai primi accertamenti, è emerso che all'interno di essa insistono - da lunga data – opere abusive che, pur sembrando essere prima facie penalmente prescritte...paiono però rilevare sotto il profilo amministrativo”;
11. conseguentemente, in data 16 luglio 2015, personale tecnico e della Polizia Municipale del Comune ha fatto sopralluogo nel rifugio-canile e redatto rapporto dal quale “risulta accertata da parte dell'Associazione Veneta Zoofila (…) la realizzazione di opere su immobili e/o aree di interesse paesaggistico tutelati ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 di proprietà pubblica senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146...”
Tali opere sono state poi descritte in modo preciso e fatte oggetto di apposita “ordinanza di demolizione e rimessa in pristino”, la n. prot. 2015/451084 del 07.10.2015. Trattasi in particolare di: 6 box prefabbricati per quasi 50 mq (122,44 m³ di volume), tettoie in strutture metalliche e copertura in lastre ondulate plastiche, un magazzino metallico da 20,4 mq, una platea di cemento armato di 13,4 mq. Addirittura, su una “area originariamente definita (…) come “area di temporanea libertà degli animali” c'è stato un “ampliamento dei ricoveri con realizzazione di recinti e pavimentazioni, parzialmente coperti da tettoie...” di 186,7 mq;
12. particolare rilievo assume a tal proposito il sopralluogo effettuato poco prima dal sopra ricordato Servizio Espropri del Comune, in data 26.06.2015, il quale attesta che: “l’attuale struttura (…) corrisponde parzialmente a quanto autorizzato con concessione edilizia n. 2907/87 (…) Sono rimaste come da progetto esclusivamente i box per animali; per quanto riguarda le strutture accessorie (…) queste risultano sostituite con altre o modificate (vedi garage) o aggiunte senza alcun previo permesso a costruire dell’Amministrazione comunale, peraltro in zona soggetta a vincolo ambientale. Pertanto ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DPR 327/2000 non è possibile valutare i fabbricati in quanto non risultano in possesso di alcun titolo legittimante lo stato in essere”;
13. posteriormente alla notifica dell’ordinanza di cui sopra, la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo in data 11.02.2016, al fine di accertare l’adempimento o meno della medesima entro il termine concesso (90 giorni dalla notifica, avvenuta il 12.10.2015). L’esito è stato però piuttosto insoddisfacente, dato che varie tettoie, recinzioni e platee in calcestruzzo permanevano ancora in essere;
considerato che
14. alla delibera del Commissario Zappalorto sopraccitata, e relativa determina dirigenziale, non ha fatto seguito alcuna procedura di gara per la gestione del servizio;
15. il 13 aprile 2016, durante la seduta della commissione consiliare V, si è dibattuto molto circa i lavori di smantellamento delle opere abusive, realizzate dall’associazione concessionaria, comportanti la necessità, almeno secondo l'amministrazione ed un parere dell'ASL, di uno spostamento temporaneo degli animali in altra struttura. Gli uffici comunali hanno avviato, in tal senso, un'indagine di mercato per individuare il possibile canile alternativo per i tre mesi ritenuti opportuni allo scopo. Considerate tuttavia le forti proteste delle associazioni animaliste, Lei si era impegnato a riconvocare entro 15 giorni la medesima commissione per giungere ad una decisione definitiva;
16. ad oggi, alcuna commissione è stata più convocata su tale materia, anzi gli uffici hanno inizialmente proceduto nella scelta, con determina dirigenziale n. 581 del 19.04.2016, affidando il servizio di trasporto e custodia di 40 cani, per tre mesi, ai gestori del canile di Musile di Piave la cui offerta è stata considerata la più conveniente poiché avrebbe garantito “la prosecuzione delle abitudini di convivenza consolidate presso il rifugio di San Giuliano...e ulteriori economie (trasporto gratuito, nessun costo accessorio e 2,50 euro/giorno/cane iva inclusa)”;
17. in quella stesa sede, il sig. Franco ZACCARIN, Presidente di AVZ, ha dichiarato: “i lavori di demolizione erano già stati effettuati tutti” e “ciascun cane ha un tetto sopra la testa”. In realtà, alla luce dei controlli svolti in data 11.02.2016 dalla P.L., tale affermazione era parzialmente infondata;
18. l’amministrazione ha deciso poi, su indicazione dell’ASL e pressione delle associazioni animaliste, di non spostare più alcun animale;
19. l’Associazione AVZ ha presentato poi, a giugno 2016, una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di “coperture…per la protezione dei cani e realizzazione di zona cucina/lavaggio” ma tale istanza è stata bocciata per carenza di titolarità dell’area (la concessione risulta scaduta al 31.12.2015) e per impedimenti urbanistici (artt. 46.5 e 47.3.1 delle NTSA);
20. sulla scorta dei due sopralluoghi effettuati dal sottoscritto, presso il rifugio, a luglio 2016 e gennaio 2017, le opere abusive sono state oggetto di rimozione completa ma permangono delle aree con inerti misto ad amianto. Dalla relazione medico-veterinaria allegata, redatta in occasione del primo sopralluogo, risulta che i box utilizzati per ospitare gli animali non siano affatto idonei allo scopo;
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:
1. di illustrare quali siano gli intendimenti generali dell’amministrazione rispetto alla tutela di cani vaganti e randagi presenti nel territorio comunale, ai sensi della citata legge regionale;
2. di sapere se si ritenga soddisfacente il livello di assistenza e cura degli animali garantito dalle strutture del rifugio/canile di San Giuliano, alla luce anche della relazione qui allegata;
3. di sapere quante volte, negli ultimi dieci anni, gli uffici comunali hanno effettuato ispezioni e/o visite di controllo presso il canile/rifugio di San Giuliano;
4. di sapere a quanto ammontano i contributi erogati all’associazione AVZ per la gestione del canile dal 1987 ad oggi con indicazione media annuale del numero di animali ospitati;
5. se non si ritenga particolarmente grave la dichiarazione del dott. Carlo Nordio, Procuratore Aggiunto della Repubblica, circa il fatto che le opere abusive realizzate sembrano “essere prima facie penalmente prescritte” e se sussistano responsabilità in capo al Comune;
6. di conoscere i motivi per cui l'Amministrazione comunale, alla luce degli abusi edilizi commessi, non ha proceduto immediatamente alla revoca della concessione nei confronti dell'associazione AVZ ma, anzi, sta continuando a confermare lo status quo, dopo la scadenza del 31.12.2015, con brevi concessioni provvisorie;
7. di rendere noto se e quali sanzioni pecuniarie siano state comminate per le condotte illecite descritte nell’ordinanza di demolizione, nonché quali conseguenze amministrative abbia avuto l’iniziale inadempimento della stessa ordinanza;
8. di specificare altresì se il Comune abbia concesso una qualche sanatoria parziale delle opere realizzate;
9. di sapere se e in quale misura l’associazione AVZ abbia ottemperato correttamente, dal 1987 al 2012, all’obbligo di versamento della somma annua a forfait di 5 milioni di lire (art. 12 Convenzione del 1987 e art. 11 Convenzione 1994) per l’autorizzazione a curare/ospitare animali provenienti da privati e/o altri Comuni;
10. di illustrare i motivi dell'incredibile inerzia della nuova amministrazione rispetto all'indizione della nuova gara per la selezione del nuovo gestore del servizio, in accordo con la delibera GC n. 599 del 12.12.2014, approvata coi poteri del Commissario Straordinario, e relativa determina dirigenziale;
11. di spiegare se, anche alla luce degli abusi edilizi compiuti, possa ritenersi ancora valida la clausola, posta nelle convenzioni, circa l'indennizzo da pagare ad AVZ per le strutture costruite, in caso di scioglimento della concessione. Ciò, anche rispetto alla generali norme di legge che escludono qualsiasi forma di ristoro per le eventuali migliorie apportate al bene dal locatario/concessionario;
12. di spiegare le ragioni per cui la commissione V non sia più stata convocata (entro 15 giorni dal 13 aprile 2016), come da Suo impegno, per proseguire la discussione sul canile;
13. di precisare se la ricordata determina dirigenziale n. 581 del 19.04.2016, all’apparenza non revocata, abbia comportato o meno una spesa a carico dell’erario comunale;
14. di trattare la presente interpellanza in una commissione ad hoc da svolgersi a Mestre, al fine di agevolare la partecipazione della cittadinanza interessata al tema.
Allegati
Relazione medico veterinaria (pdf - 55 kb)
Davide Scano
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