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Movimento 5 Stelle - Interpellanza nr. d'ordine 645

Logo Movimento 5 Stelle Davide Scano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
645 28 27/02/2017 Davide Scano
 
Assessore
Michele Zuin
 
e p. c.
Al Presidente della VIII Commissione
28/02/2017 30/03/2017 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare07-01-2020Leggi

 

Venezia, 27 febbraio 2017
nr. ordine 645
n p.g. 28
 

All'Assessore Michele Zuin


e per conoscenza

Al Presidente della VIII Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VIII Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Contratti tra Ve.La. S.p.A. e società del Sindaco ed elusione del Codice degli Appalti - INTERPELLANZA a risposta orale in commissione ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
1. l’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) fissa, al comma 1, le soglie comunitarie al di sopra delle quali si applicano le disposizioni del codice e per la materia dei servizi prevede, in particolare, alla lettera c): “euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (…)”.
Al comma 12, per evitare elusioni della norma, si stabilisce che: “se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale (…)”;
2. l'art. 36 dello stesso Codice, stabilisce, al comma 1, che: “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese...”.
Al comma successivo precisa che: “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…)”;
3. l’art. 30 sopra citato afferma, al comma 1, che “l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (…)” e al comma 2 aggiunge: “le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (…)”;
4. il Regolamento per gli acquisti in economia di Ve.La. S.p.A., che è il medesimo per l’intero gruppo AVM, ripete sostanzialmente, agli artt. 10 “Affidamento diretto” e 12 “Procedura di scelta del contraente”, quanto previsto dalla normativa nazionale;
5. con delibera del 26.03.2013, Ve.La. S.p.A. ha adottato il regolamento dell’Albo Fornitori, già redatto dalla capogruppo, AVM S.p.A. Gli operatori economici dunque, purché dotati dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del previgente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), possono ottenere l’iscrizione, con durata triennale rinnovabile;

premesso inoltre che

6. il codice Etico e di Comportamento adottato dalle società del gruppo AVM, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si applica ad amministratori, dirigenti e dipendenti e sancisce al par. 1.3 che: “tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai “Destinatari” del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza, equità, ragionevolezza, obiettività e ragionevolezza e reciproco rispetto”;
7. al parag. 2.2 dello stesso Codice Etico si prevede che: “…i “Destinatari” delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi di AVM o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore (…) Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici.
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti/affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di debito o credito significativi (…) Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza…”;

considerato che
8. ATTIVA S.p.A. è una società del gruppo UMANA che si occupa, principalmente, di progettazione e commercializzazione di insegne e altri mezzi pubblicitari, organizzazione convegni, meeting e fiere, grafica ed editoria. I soci principali sono UMANA HOLDING S.p.A. (70,08%), EVERAP S.p.A. (10,43%), UMANA S.p.A. (4,88%), Luigi Brugnaro (4,78%) e Paolo BETTIO (4,33%): la società è quindi controllata e pienamente riconducibile alla figura del Sindaco;
9. nel corso del 2014, tale società ha ricevuto da Ve.La. S.p.A., mediante affidamento diretto, diversi incarichi per servizi nel settore del marketing e della pubblicità, per una cifra complessiva pari ad euro 41.253,00 (dalla “realizzazione pannelli pubblicitari Palazzo del Cinema” alla “stampa pellicole adesive e striscioni in pvc”, dalla “fornitura e posa pellicola vaporetti Carnevale” alla “fornitura e posa pellicole adesive approdi e biglietterie automatiche”);
10. nel corso del 2015, la stessa società ha ricevuto da Ve.La. S.p.A., sempre mediante affidamento diretto, diversi incarichi per servizi nel settore del marketing e della pubblicità, per una cifra complessiva pari ad euro 60.395,00 (dalla “stampa materiali” al “telo per maxi affissione e similari per advertising”, dalla “pubblicità su pannelli” alla “pellicolatura biglietterie/emettitrici”);
11. nel corso del 2016, la stessa società ha ricevuto infine da Ve.La. S.p.A., sempre mediante affidamento diretto, diversi incarichi per servizi nel settore del marketing e della pubblicità, per una cifra complessiva pari ad euro 37.547,00 (dalle “insegne luminose per Agenzia P.le Cialdini” alle “varie per eventi”, dalla “stampa materiali” alla “pellicolatura biglietteria ex APT P.le Roma”);

considerato inoltre che
12. con delibera GC n. 79 del 28.02.2014 è stato affidato, in house, a Ve.La. S.p.A. il servizio pubblico locale relativo alla “promozione turistica e culturale della città di Venezia”, come da precedente indicazione del consiglio comunale;
13. da un rapido esame delle pagine dedicate ad “artt. 23 e 27 Gare e Contratti”, nella sezione “Amministrazione Trasparente” di Ve.La. S.p.A., si può notare che più del 90% dei contratti stipulati si colloca sotto la soglia minima di 40.000 euro, per la quale non c’è neppure l’obbligo della “procedura negoziata” con almeno 5 imprese del settore. Inoltre, dalla natura dei contratti, si evince che buona parte di essi non è riconducibile alla tipica categoria degli “acquisti in economia” poiché di contenuto programmabile nell’ambito dell’attività istituzionale della società;
14. inoltre, scorrendo i nominativi degli affidatari degli ultimi tre anni (il 2013 non è stato pubblicato, in contrasto col D.Lgs. n. 33/2013) appare evidente, da un lato, la presenza di imprese che ricorrono più e più volte e, dall’altro, un frazionamento artificioso dei contratti dato che molti servizi si rinnovano, anno dopo anno, e quindi ben potrebbero essere raggruppati per categorie omogenee al fine di procedere quanto meno a procedure negoziate (da 40 a 209 mila euro) se non addirittura a vere e proprie gare sopra soglia;

premesso e considerato tutto quanto sopra, si chiede:
1. di spiegare innanzitutto se, successivamente all’elezione del Sindaco, l’Amministratore Unico e/o i dirigenti e/o i dipendenti di Ve.La. abbiano palesato l’esistenza d’un conflitto d’interesse o, comunque, di quelle “gravi ragioni di convenienza” di cui parla il Codice Etico in relazione ai numerosi affidamenti diretti attribuiti ad ATTIVA S.p.A., società riconducibile in modo chiaro allo stesso Sindaco;
2. di spiegare se Ve.La., per tutti i servizi di importo inferiore a 40.000 euro (la quasi totalità), chieda almeno tre preventivi di spesa prima di procedere ad un affidamento diretto, come ammesso dal ricordato art. 36, comma 2 lett. a), del Codice degli Appalti.
3. di spiegare poi se, sulla scorta della stessa norma, tali provvedimenti d’affidamento siano stati tutti “adeguatamente motivati”;
4. di illustrare, sempre con riferimento ai servizi sotto i 40.000 euro, se e come Ve.La. riesca ad osservare “i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità” ex art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e come, conseguentemente, riesca a non limitare “in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici”;
5. se l’amministrazione ritenga che Ve.La. abbia o meno una struttura adeguata e professionalmente preparata, per programmare con largo anticipo le proprie attività, compreso l’affidamento dei contratti per servizi, al fine di aumentare il numero di procedure negoziate e/o di gare comunitarie sopra soglia a discapito degli affidamenti diretti e, dunque, con maggiori economie di spesa;
6. se l’amministrazione sia consapevole che una delle “aree a rischio” comuni a tutti gli enti, dunque anche per Ve.La. S.p.A., secondo il Piano Anticorruzione Nazionale di ANAC è proprio quella del “affidamento di lavori, servizi e forniture”;
7. se non si ritenga opportuno chiedere l’espressione di un parere, rispetto alle tematiche qui sollevate, ad ANAC ed Autorità Antitrust.

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 27-02-2017 ore 14:54
Ultima modifica 27-02-2017 ore 14:54
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