nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1228 | 214 | 30/08/2018 | Davide Scano |
Sindaco Luigi Brugnaro e p. c. Alla Presidente della VI Commissione inoltrata a Assessore Paola Mar |
31/08/2018 | 30/09/2018 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 25-10-2019 | Leggi |
delega | 25-09-2018 | Leggi |
Venezia, 30 agosto 2018
nr. ordine 1228
n p.g. 214
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente della VI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VI Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Allontanamento di un noto pittore inglese da Piazza San Marco - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
1. l’art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) stabiliva che “non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione”;
2. la norma, col “Registro dei Mestieri Girovaghi”, è stata abrogata nel 2001, con l'obiettivo dichiarato di semplificare i procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS. Ciò ha spinto i Comuni ad adottare dei regolamenti per disciplinare le procedure di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada, complicando spesso la situazione previgente;
3. con legge del 22 novembre 2017, n. 175, denominata "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", si riconosce per la prima volta, all'art. 1, comma 3, che “la Repubblica riconosce: […] e) l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani”;
4. il Comune di Venezia si è dotato del “Regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico”, approvato con delibera CC n. 66 del 04.06.2007;
5. esso prevede per “l’attività artistica nel campo delle arti figurative”, in cui rientrano appieno pittori, fotografi e ritrattisti, solo due tipi di concessione: una decennale ed una semestrale (dal 1 gennaio al 30 giugno oppure dal 1 luglio al 31 dicembre);
6. in entrambi i casi si tratta di attività aventi scopo di lucro che prevedono il pagamento del canone per l’occupazione di suolo e presuppongono il possesso dei seguenti requisiti:
a. titolo professionale (l’iscrizione alla partita IVA inerente l’attività professionale di artista ma “per i cittadini stranieri, o per i cittadini italiani residenti all’estero, costituisce titolo professionale la dichiarazione rilasciata in lingua italiana dalla rispettiva ambasciata o consolato, da cui risulti che la medesima attività artistica viene svolta anche nel paese di origine o di residenza”);
b. autocertificazione antimafia;
c. eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc;
d. iscrizione Camera di Commercio;
7. il numero di queste concessioni è definito dallo stesso Regolamento con un numero chiuso: 42 concessioni decennali e 30 semestrali. Sembra, peraltro, che molte concessioni decadute non siano state più riassegnate (il Regolamento non prevede bandi);
8. per le autorizzazioni decennali sono previste specifiche postazioni mentre per le semestrali c’è più libertà, previo parere della sezione competente di P.L., ma esclusa comunque “l’area Marciana, così come definita dal D.M. del MIBAC del 09 novembre 1991”;
9. il Regolamento in materia di COSAP non aggiunge alcunché ma, anzi, all’art. 4, comma 5, rimanda al sopraccitato Regolamento “per le occupazioni effettuate dai pittori, ritrattisti o artisti di strada…”;
considerato che
10. i social network e la stampa locale riportano la notizia relativa all’allontanamento da Piazza San Marco di un noto pittore inglese, Ken Howard R.A., da parte di una pattuglia di agenti di P.L.. Egli si stava accingendo a ritrarre la Basilica da sotto le Procuratie, quando è stato invitato, con suo grande stupore, a impacchettare cavalletto, tele e tutto il materiale perché sarebbe stato privo di autorizzazione;
11. l’artista vive a Londra ma, periodicamente visita Venezia, dove ha anche comprato casa proprio per l’affetto che nutre per la città e, appunto, perché ama ritrarla nei suoi quadri. Egli è stato Presidente del New English Art Club, è membro del Royal Institute of Oil Painters, della Royal Society of British Artists. E’ stato eletto nel 1991 Royal Academician (R.A.), nel 2010 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, ha, tra le altre cose, ritratto anche la Regina d’Inghilterra, ecc.
12. il Capo di Gabinetto, il dott. Morris CERON, nel rispondere alle critiche per quanto successo, ha dichiarato che “...se un pittore, noto o meno, fa una richiesta di permesso temporaneo per dipingere non ci sono affatto problemi, sono i benvenuti […] i pittori della Piazza hanno una concessione diversa, lunga ma ripeto: un pittore che chiede un permesso non se lo vede negare”. Così pure l’assessore al Turismo, Paola MAR: “non si può dipingere in Piazza senza un permesso”;
13. pur riconoscendo la complessità del compito di vigilare sulla città, contrastando le numerosissime forme di illeciti ed abusi che vi sono, è necessario che l’Amministrazione, e gli agenti di P.L., riesca a riconoscere chi promuove la bellezza della città con rispetto, passione e senza fini di lucro com’è il caso, appunto, dell’artista Ken Howard R.A.;
14. tecnicamente, peraltro, stando alle norme regolamentari sopraccitate, quanto dichiarato dall’Assessore e dal Capo di Gabinetto è falso.
I Regolamenti comunali non prevedono affatto la casistica qui descritta, cioè quella di una persona che, per puro diletto e senza alcun intento commerciale, voglia dipingere dal vivo un quadro in quella che viene definita, non a caso, una delle più belle città del mondo.
Le uniche ipotesi ammesse sono le due concessioni per attività lucrativa e, tra l’altro, con la possibilità pure di farsi sostituire da persona che potrebbe anche non saper dipingere e poi di poter passare la licenza ai propri eredi, un po’ come nel medioevo. E, infine, l’area Marciana è del tutto inibita ad una qualsiasi concessione;
15. insomma, si conferma una volta di più il trend negativo in cui versa la città: tutto quanto è finalizzato al business. Non a caso, il Regolamento sull’arte di strada non si trova, nel sito web comunale, all’interno della sezione “Cultura” bensì in quella “Attività economiche, commerciali e imprese”;
16. il tutto risulta ancor più grottesco se si pensa ai tanti artisti che, in passato, hanno fatto fortuna proprio dipingendo la città lungo una riva o sopra un ponte (non certo rinchiusi in qualche scuola o museo): il Canaletto, Francesco Guardi, Bernardo Bellotto, Ruskin, De Pisis, Cherubini e molti altri;
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede
1) di spiegare a quale tipo di “permesso” avevano pensato l’Assessore al Turismo ed il Capo di Gabinetto per il caso qui descritto posto che, per quanto riportato, appare chiaro che i Regolamenti comunali non prevedano affatto questa fattispecie concreta;
2) se non si ritenga opportuno, data l’eccezionalità del caso e la carenza dei Regolamenti vigenti, porgere delle formali scuse all’artista da parte dell’Amministrazione, proponendogli un indennizzo simbolico e cioè invitare l’illustre artista a dipingere la città da uno dei balconi centrali della prestigiosa sede di Cà Farsetti.
Davide Scano
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