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Movimento 5 Stelle - Interpellanza nr. d'ordine 1027

Logo Movimento 5 Stelle Sara Visman
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1027 73 14/03/2018 Sara Visman
 
Assessore
Simone Venturini
 
e p. c.
Alla Presidente della III Commissione
16/03/2018 15/04/2018 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare08-11-2019Leggi

 

Venezia, 14 marzo 2018
nr. ordine 1027
n p.g. 73
 

All'Assessore Simone Venturini


e per conoscenza

Alla Presidente della III Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare III Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: segnalazione sulle modalità di intervento dell’associazione Centro Aiuto alla Vita

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che

- la legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza", all'articolo 5 dispone che :

"Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate".

Considerato che
- il comitato Venezia Laica composto da numerose associazioni ( AIED, ANPI Mestre, ANPI Venezia, Associazione Culturale Campo S. Margherita P.Peroni, Associazione Luca Coscioni, Chiesa Pastafariana, Collettivo Stonewall, Laicitalia, SNOQ, SOS Diritti, Studenti Medi Venezia-Mestre, Uaar Venezia) ritiene che l'Associazione " Centro aiuto alla vita onlus" (iscritta al Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione del Veneto con numero di classificazione VE0072 ), eserciti la sua attività nell'atrio dell'ospedale all'Angelo, distribuendo volantini prevalentemente, nei giorni in cui sono programmate le interruzioni di gravidanza con modalità inappropriate rispetto alle quali alleghiamo il volantino divulgativo e una dichiarazione alla stampa del Comitato (All. 1 e 2)

Considerato che
la succitata associazione ha ricevuto un contributo di 7.000,00 euro da parte del Comune di Venezia come da DGC nr. 368 del 29 dicembre 2017;

Ritenuto che

onde evitare strumentalizzazioni ideologiche e comunque al fine di fare chiarezza sul ruolo e sul perimetro di azione delle associazioni di volontariato che esercitano in sussidiarietà nell’ambito di aiuto alla donna che si trova nelle situazioni come in premessa;

Visto che
il principio di sussidiarietà riconosciuto alle associazioni dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" al Capo I ne determina i principi, in particolare:

- l'art. 1 enuncia: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";

- l’art. 4 enuncia: "Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero come descritto dall'art. 128, comma 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998: "Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

Ritenuto che
la legge indica la dignità, la riservatezza e la libertà della donna come punti cardine di tutte le attività di supporto;


Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto
si interpella l’Assessore al fine di


1. relazionare su quante e quali associazioni, sostenute con contributi pubblici, si occupano di donne con particolari fragilità conseguenti ad una gravidanza problematica;

2. relazionare se l’Amministrazione abbia ritenuto di verificare le circostanze segnalate nel Considerato;

3. chiarire se tali azioni, ove fossero risultate veritiere, siano da ritenersi coerenti con le prerogative attribuite all’associazione Centro Aiuto alla Vita dal suddescritto rapporto di sussidiarità;

4. relazionare sui metodi di elargizione di contributi pubblici alle associazioni di volontariato che si offrono di ricoprire ruoli nel “sistema integrato di interventi e servizi sociali”


Allegati
 
Allegato 1 (pdf - 432 kb)
Allegato 2 (pdf - 348 kb)

 

Sara Visman

 
  1. Sara Visman
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 14-03-2018 ore 16:25
Ultima modifica 14-03-2018 ore 16:25
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