nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | 51 | 27/02/2018 | Davide Scano |
Sindaco Luigi Brugnaro e p. c. Alla Presidente della I Commissione inoltrata a Assessore Paolo Romor |
28/02/2018 | 30/03/2018 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
---|---|---|
verbale seduta commissione consiliare | 08-01-2019 | Leggi |
delega | 09-05-2018 | Leggi |
Venezia, 27 febbraio 2018
nr. ordine 1003
n p.g. 51
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Mancata pubblicazione dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” e possibile incompatibilità di un amministratore comunale - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
1. l'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di trasparenza delle P.A., stabilisce che “con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni: […] d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti”;
2. l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 2000 n. 267 (TUEL), rubricato “Incompatibilità”, sancisce che “non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 […]”;
3. con decreto del Sindaco del 4 marzo 2016, P.G. n. 111522, il Segretario Generale, dott.ssa Silvia Asteria, è stata nominata Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (precedentemente, tale ruolo era stato svolto dalla dott.ssa Rita CARCO, ora in quiescenza);
rilevato inoltre che
4. il consigliere della Lega (Nord) e delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto, risulta essere Presidente dell’associazione, senza scopo di lucro, chiamata “Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta”, iscritta all’albo comunale dal 16.03.1998 e poi riconfermata in data 20.12.2005 (prima con il n. 1624 e poi col n. 2385);
5. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale le dichiarazioni, di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e), del citato D.Lgs. n. 33/2013, presentate e sottoscritte dal consigliere per gli anni 2015, 2016 e 2017, non recano alcuna indicazione rispetto all’incarico sopra indicato come può riscontrarsi facilmente qui:
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/amministrazione_trasparente/giunta_consiglio/GIUSTO%20GIOVANNI.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F8%252F5%252FD.f1fe8e2a78876cea3470/P/BLOB%3AID%3D84484/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/amministrazione_trasparente/giunta_consiglio/Modello%20E%20%20Giovanni%20Giusto%20.pdf
considerato che
6. in data 24 febbraio 2017, il sottoscritto ha presentato una specifica istanza di accesso agli atti in merito all’attività dell’associazione qui descritta, chiedendo note d’iscrizione all’albo comunale, copia di statuto, atto costitutivo, bilanci, eventuali contributi e/o concessioni di beni comunali, ecc.
Ebbene, il funzionario della Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni ha risposto in data 15 marzo 2017, trasmettendo alcuni dei documenti richiesti e precisando altresì che “l’ufficio Albo delle Associazioni, sino alla modifica regolamentare, di cui alla deliberazione CC n. 16 del 26.02.2016, non richiedeva copia dei bilanci delle associazioni e non annotava le eventuali concessioni di contributi o atti di concessioni di beni immobili comunali”. Il Direttore, competente per quel settore, precisava poi al sottoscritto che comunque “sono in corso ulteriori verifiche e sarà cura dello scrivente trasmetterne le risultanze”;
7. ad oggi, cioè quasi un anno dopo, non si conosce se siano state effettuate tali verifiche e che esito abbiano avuto, come pure non si conoscono le eventuali azioni intraprese dall’amministrazione a seguito del ricevimento, da parte di tutti gli assessori e consiglieri comunali, di una lettera anonima pervenuta il 5 dicembre scorso e avente per oggetto la presunta incompatibilità del consigliere;
considerato inoltre che
8. ad ogni buon conto, nella documentazione di bilancio del Comune risultano disposti, a favore dell’associazione, i seguenti pagamenti:
€ 5.000, il 01.08.2016 per “altri servizi”. La voce di cui sopra riguarda alcune gite in barca a favore di alcune classi scolastiche e pare che sia una voce costante negli anni, almeno dal 2012 (purtroppo il dato preciso non è disponibile perché la sezione relativa, all’interno del menù “Amministrazione Trasparente” non è accessibile da molti giorni);
9. inoltre risultano disposti, da parte della società Ve.La. S.p.A. questi altri pagamenti:
€ 1.100 il 23.03.2015 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€ 10.000 il 23.03.2015 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€ 1.900 il 27.07.2015 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€10.000 il 27.07.2015 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€ 2.500 il 09.11.2015 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€ 10.500 il 20.11.2015 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€ 1.700 il 25.02.2016 per un affidamento diretto relativo a “materiale carnevale”;
€ 10.000 dal 25.02 al 12.04.2016 per un affidamento diretto relativo a uno “spettacolo”;
€ 2.000 il 16.05.2016 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€ 10.000 dal 16.05 al 01.08.2016 per un affidamento diretto relativo a uno “spettacolo”;
€ 10.500 dal 13.09 al 15.11.2016 per un affidamento diretto relativo a uno “spettacolo”;
€ 3.575 dal 13.09 al 15.11.2016 per un affidamento diretto relativo ad uno “spettacolo”;
€ 10.000 il 28.02.2017 per un affidamento diretto relativo a “Carnevale 2017: organizzazione del corteo acqueo in maschera della festa veneziana del 12 febbraio”;
€ 13.750 il 30.09.2017 per un affidamento diretto relativo a “Regata Storica: compartecipazione alle spese per l'organizzazione delle regate amatoriali”;
€ 2.000 l’01.07.2017 per un affidamento diretto relativo a “Festa della Sensa: organizzazione regate idroscalo e premiazione Certosa”;
€ 10.000 l’01.07.2017 per un affidamento diretto relativo a “Realizzazione del corteo storico della Festa della Sensa con la partecipazione delle varie remiere, domenica 28 maggio u.s.”;
10. con delibera di GC n. 79 del 28.02.2014 è stato approvato “il Disciplinare tecnico (allegato sub B) che regolamenta l’affidamento a Ve.La. S.p.A., del servizio di interesse generale di promozione turistica e culturale della Città di Venezia, in applicazione della deliberazione di CC n. 68 del 12.10.2012, per un periodo di 9 anni”;
11. il capitale sociale di Ve.La. S.p.A. è interamente posseduto in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne detiene direttamente una quota del 10%, mentre la partecipazione di maggioranza del 90% è detenuta per il tramite di AVM Spa, a sua volta controllata interamente dal Comune di Venezia. L’art. 5 dello Statuto societario prevede espressamente che la Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali e da società interamente partecipate da Enti Locali.
Per effetto di specifiche disposizioni statutarie, nonché dei meccanismi organizzativo gestionali attivati, si può affermare che il Comune di Venezia può esercitare su Ve.La. S.p.A. "un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi”;
12. l’Associazione “Coordinamento delle Remiere” peraltro, al momento dell’elezione del consigliere comunale, era assegnataria di una porzione del complesso sportivo di Sacca Fisola - Sacca San Biagio e, precisamente, della palazzina Est (concessione n. di repertorio 16466 del 11.03.2012 con scadenza al 30 giugno 2016);
13. tale concessione si è conclusa anticipatamente perché, con delibera n. 462 del 29.12.2015, la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore allo Sport (Codesto Sindaco), ha deciso di ridefinire gli ambiti gestionali dell’intero impianto sportivo, riunendo di nuovo la piscina al resto delle strutture dell’isola 1 da affidare con nuova concessione e restituendo invece “la seconda isola al Settore Patrimonio, per utilizzi istituzionali o che comunque tengano conto anche delle esigenze di promozione e sviluppo di attività e manifestazioni legate alla tradizione locale, in particolare della voga alla veneta” e con “…il riaccorpamento delle due Palazzine Est ed Ovest del centro nautico”;
14. secondo sommarie informazioni, e il sito web dell’associazione stessa, pare che essa abbia mantenuto come sede operativa l’isola di Sacca Fisola alla Giudecca (la sede legale è invece presso lo studio professionale del consigliere comunale).
Precisamente, dei tre capannoni presenti, uno pare sia utilizzato da CUS e Ca’ Foscari per il ricovero dei dragon boat, un altro dalla Polizia Locale per le sue imbarcazioni ed un terzo proprio dal Coordinamento (di almeno 250 mq per il ricovero delle 9 caorline avute in comodato d’uso dall’ex Provincia più cucina, sala riunioni, palestra, bagni e spogliatoi). E’ presumibile, visto il tenore della delibera, che per l’uso di questi spazi non sia più previsto alcun canone concessorio e il pagamento delle utenze;
15. con delibera di GC n. 152 del 04.04.2014, l’amministrazione ha deciso di “concedere in comodato d’uso gratuito per un periodo di tre anni rinnovabili e con obbligo di rimessaggio e manutenzione, la vecchia muta di “mascarete” dismesse (giacenti inutilizzate dal 2007 presso il cantiere nautico comunale al Lido di Venezia), al Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, alle condizioni indicate in premessa”;
16. a quanto sopra, occorre aggiungere “il rilascio di una concessione per l'occupazione e l'uso esclusivo della superficie acquea di mq 443,00 sui canali Retro Giudecca e Sacca Fisola – Laguna Veneta, antistante gli edifici in uso alle società remiere, da destinare ad uso pubblico e senza fini di lucro”. Tale concessione è stata richiesta dal Comune all’ex Magistrato alle Acque ed ottenuta per un periodo di 15 anni, dietro “pagamento di un canone annuo determinato in € 360,72, salvo aggiornamento annuale ISTAT, e con obbligo di provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali per l'importo di € 721,44”. Il tutto, ovviamente, a carico dell’erario comunale (vedasi determinazione DD n. 761 del 05.06.2017);
considerato infine che
17. con interrogazione n. d’ordine n. 142 del 08.12.2015, il sottoscritto ha chiesto, esplicitamente, al Sindaco:
“5. di illustrare quali sovvenzioni pubbliche, da Comune e partecipate, abbia ricevuto il Coordinamento delle Remiere, nell’ultimo triennio, il quale è presieduto dallo stesso consigliere comunale delegato alle Tradizioni. Si precisi infine per quale motivo sia stato scelto come intermediario tale soggetto anziché direttamente le società remiere operanti nel Comune, posto che non tutte risultano aderire al Coordinamento;
6. alla luce del quesito n. 5, si precisi infine se non sussista, forse, un conflitto di interessi tra il ruolo di consigliere comunale svolto dal Delegato (controllore) e l’attività di Presidente del citato Coordinamento (controllato)”;
18. la risposta fornita, più di un anno dopo, dall’Assessore ZUIN è stata alquanto evasiva sul tema. Egli ha dichiarato infatti che: “…non si ritiene vi sia alcun conflitto di interessi dato che la figura del Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni e il Coordinamento delle Remiere hanno una quasi totalità di comuni interessi nella promozione e diffusione della voga nel nostro territorio”;
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede
1. di spiegare se, com’è desumibile dall’espressa disposizione di legge, il consigliere aveva l’obbligo di inserire nella dichiarazione ex art. 14, comma 1 lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 33/2013 la sua carica di Presidente dell’associazione “Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta”;
2. di indicare, con riferimento al punto 1), quali dirigenti e uffici avevano il compito di vigilare in materia;
3. di illustrare quali fossero le condizioni della concessione previgente sulla cd. Palazzina Est del centro sportivo nonché quali siano gli spazi comunali attualmente in uso all’Associazione, sulla base di quale titolo e con quali costi a carico della collettività;
4. di spiegare se il Comune abbia rinnovato la concessione del comodato d’uso delle “mascarete”, scaduta nel mese di aprile 2017 e se gli uffici abbiano verificato il contestuale impegno assunto dall’Associazione di “…recuperare a proprie spese le “mascarete” di cui sopra allo scopo di impiegarle per le regate delle “schie” e delle “maciarele”che vedono gareggiare bambini dai 5 ai 14 anni in varie competizioni loro riservate culminanti nella partecipazione alla “Regata Storica” posto che, allo scrivente, risulta che le barche siano ancora al cantiere comunale del Lido, in condizioni di abbandono (vedi foto);
5. di spiegare, puntualmente, quali pagamenti abbia ricevuto l’Associazione direttamente dall’amministrazione comunale ed a quale titolo;
6. di spiegare se Ve.La. S.p.A. abbia applicato, come previsto dalla legge, il principio di rotazione nell’affidare i numerosi servizi sotto soglia di cui sopra all’Associazione;
7. di valutare, previo esame dei bilanci dell’Associazione, se il complesso delle “utilità” attribuite all’Associazione, e sopra evidenziate, possa concretizzare causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi del citato art. 63, comma 1, punto 1) D.Lgs. n. 267/2000;
8. di valutare, in subordine, se i 14 affidamenti diretti di servizi operati da Ve.La. S.p.A. a favore dell’Associazione ricordata, durante il mandato elettivo del consigliere, possano concretizzare causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi del citato art. 63, comma 1, punto 2) D.Lgs. n. 267/2000.
Allegati
Foto 1 (jpg - 233 kb)
Foto 2 (jpg - 259 kb)
Davide Scano
scarica documento in formato pdf (43 kb)