nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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986 | 41 | 16/02/2018 | Davide Scano |
Assessore Paolo Romor e p. c. Alla Presidente della X Commissione |
19/02/2018 | 21/03/2018 | in Commissione |
Venezia, 16 febbraio 2018
nr. ordine 986
n p.g. 41
All'Assessore Paolo Romor
e per conoscenza
Alla Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Presenza del Segretario comunale all’interno del Nucleo di Valutazione - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
1. il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di efficienza e trasparenza delle P.A., sancisce all'art. 7, comma 2, che la funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione, dalla CIVIT e dagli stessi dirigenti di ciascuna amministrazione;
2. l'art. 14 dello stesso decreto disciplina carattere e competenze dell'OIV, sancendo in particolare che esso “...sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo” (comma 2), “...è nominato, sentita la CIVIT, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni...” (comma 3) ed “è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla CIVIT, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche...” (comma 7).
Il comma 4 stabilisce che l'OIV, tra l'altro: “a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT...; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III..; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III”;
3. CIVIT (poi divenuta ANAC), ha provveduto attraverso varie delibere a individuare i requisiti per le nomine del/dei componenti l'OIV, delibere poi confluite nella delibera “riassuntiva” n. 12 del 27.02.2013.
Essa, al par. 3.4 “Divieto di nomina”, ribadisce in particolare che: “… il componente interno deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all’OIV”.
Di seguito, al par. 3.5. rubricato “Conflitto di interessi e cause ostative”, è stabilito che “in analogia con le previsioni della l. n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, la Commissione, in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che: […] c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; […] m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d.Lgs. n. 267/2000”;
4. il sopra citato art. 236 del TUEL sancisce, al comma 2, che: “l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico finanziaria”;
5. il par. 14.2 della stessa delibera CIVIT sancisce infine che “tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata”;
rilevato inoltre che
6. gli enti locali hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, all’art. 14 dello stesso decreto n. 150/2009 in quanto essi, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dall’art. 14 e sopra elencati;
7. il Comune di Venezia ha optato per mantenere tali funzioni in capo al NDV (Nucleo di Valutazione), disciplinato dal “Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, e trasparenza della performance” ed a cui sono attribuite le stesse funzioni circa dell’OIV;
8. l’art. 9, comma 2, di tale Regolamento sancisce che “la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dell’Ente è effettuata:
a) per il Direttore Generale, il Segretario Generale e il Capo di Gabinetto (qualora previsto nei rispettivi Contratti): dal Sindaco, su proposta del NDV;
b) per il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, l’Avvocato Direttore dell’Avvocatura Civica e il Direttore responsabile di Ragioneria: dal Direttore Generale su proposta del NDV; c) per gli altri Direttori di Direzione: dal Direttore Generale”;
9. in analogia a quanto previsto dalla CIVIT per i componenti degli OIV, l'articolo 10, comma 1, (apparentemente, in vigore) del Regolamento sancisce che “il Nucleo di Valutazione (NDV) è un organismo che opera secondo principi di indipendenza […] Tale organismo è monocratico e composto da un soggetto esterno dotato di specifica professionalità”;
10. di seguito, l'articolo 11, comma 3, (apparentemente, in vigore) del Regolamento dichiara che “il curriculum vitae del componente dell’NDV deve essere pubblicato, in formato europeo, sul sito del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
11. l'art. 15 del Regolamento (indubbiamente, ancora in vigore) stabilisce che “il NDV svolge funzioni di verifica, garanzia di correttezza e di adeguatezza con riguardo al sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Tra dette funzioni rientrano:
a) la misurazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la validazione della Relazione sulla Performance redatta dalla struttura preposta al Controllo di Gestione;
b) la proposta al Sindaco della valutazione annuale del Direttore Generale, del Segretario Generale e del Capo di Gabinetto (qualora previsto dai relativi contratti);
c) la proposta al Direttore Generale della valutazione annuale del Comandante del Corpo di Polizia municipale, dell’Avvocato Direttore dell’Avvocatura Civica, del Direttore responsabile di ragioneria;
d) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla valutazione dei Dirigenti non di vertice, dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale del Comparto;
e) la garanzia della correttezza del sistema premiante, anche attraverso la verifica dei prospetti finali delle valutazioni individuali dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale del Comparto;
f) l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;
g) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance in seguito all’attività di monitoraggio dello stesso […]”;
considerato che
12. con decreto del Sindaco del 4 marzo 2016, P.G. n. 111522, il Segretario Generale, dott.ssa Silvia Asteria, è stata nominata Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
13. con disposizione P.G. n. 394033 del 18 agosto 2017 il Sindaco ha nominato il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione: Dott.ssa Silvia Asteria (Segretario Generale) – Presidente, Prof. Renato Ruffini – esperto esterno, Dott. Francesco Verbaro – esperto esterno;
14. l’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede al comma 2 che: “il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.
Il successivo comma 4 aggiunge che “il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale”;
15. da quanto sopra, emerge in modo chiaro che in capo al Segretario comunale si cumulano innanzitutto compiti e prerogative che le sono propri, oltre a quelli di competenza del Direttore Generale (poiché non presente a Ca’ Farsetti), quelli spettanti al Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed infine quelli spettanti ai componenti del Nucleo di Valutazione da Lei stessa presieduto;
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede
1. di spiegare se e come sia possibile che il Segretario comunale, al vertice della complessa macchina comunale, possa proporre, come NDV, al Sindaco la valutazione di se stessa;
2. di spiegare se e come il NDV, presieduto dallo stesso Segretario comunale, possa proporre allo stesso Segretario, le valutazioni “del Comandante del Corpo di Polizia municipale, dell’Avvocato Direttore dell’Avvocatura Civica, del Direttore responsabile di ragioneria”;
3. di spiegare se e come il NDV possa garantire la “correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla valutazione dei Dirigenti non di vertice, dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale del Comparto” dato che l’intera struttura fa comunque capo allo stesso Segretario comunale che presiede il NDV;
4. di spiegare se e come il NDV possa confermare l’adempimento “degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità” controllando di fatto l’operato della persona che lo presiede e che è, al tempo stesso, il Responsabile Anticorruzione;
5. di illustrare se e quando sarebbero stati abrogati gli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 16 del citato “Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, e trasparenza della performance”, come mostra la versione pubblicata on-line (http://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-sul-sistema-misurazione-valutazione-e-trasparenza-performance) ma che stride fortemente con il testo delle varie delibere di GC succedutesi negli anni, sin dalla sua approvazione iniziale;
6. di motivare la scelta politica di passare da uno a tre componenti del NDV, anche in apparente conflitto con il testo dell’art. 10 sopraccitato;
7. per quanto non estendibile tout court la normativa sugli OIV, se non si ritiene, alla luce anche del solo art. 15 del Regolamento ricordato, che sussista una grave situazione di conflitto di interessi tra le numerose e distinte posizioni che insistono in capo al Segretario comunale;
8. se e come possano ritenersi perfettamente validi gli atti posti in essere dal NDV, alla luce di quanto sopra descritto;
9. se possa valutarsi conforme ai principi di imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art. 97 Costituzione, l’operato d’un Segretario comunale che, a dispetto della normativa citata, accetti comunque di divenire, su richiesta del Sindaco, Presidente del NDV.
Davide Scano
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