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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 181

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
181 38 30/12/2015 Davide Scano
 
Sindaco
Luigi Brugnaro
30/12/2015 29/01/2016 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta in Consiglio comunale27-02-2017Leggi

 

Venezia, 30 dicembre 2015
nr. ordine 181
n p.g. 38
 

Al Sindaco Luigi Brugnaro


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Utilizzo dell'impianto sportivo pubblico di via Pennello a Mestre da parte di soggetto diverso dal concessionario

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che


1. il Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi disciplina, al Capo I, le “Concessioni in uso”, elencando all'art. 9 in particolare quali siano i possibili soggetti beneficiari dei provvedimenti concessori e cioè: a. società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive e riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportiva; b. associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro; c. aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini d. soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro. Insomma, il testo ribadisce lo stesso ordine di priorità fissato dalla normativa nazionale (art. 90, comma 25, della Legge 289/2002);


2. all'art. 10 dello stesso Regolamento si dispone che solo le categorie sopra elencate possano presentare istanza di assegnazione e che “...in caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione che ne curerà anche l’iter amministrativo e il relativo atto scritto di concessione. In tal caso, sia la domanda che la concessione dovranno pervenire, per conoscenza, al Settore competente del Comune”. La stessa norma attribuisce poi al Comune il potere di “controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari” chiudendo il sistema con la seguente disposizione: “il concessionario d'uso non può subconcedere l'uso dell'impianto assegnatogli”;


3. la convenzione, disciplinante i rapporti tra Comune e concessionario, sottoscritta per la piscina di via Pennello, a Mestre, prevede espressamente all'art. 25 che: “il conduttore è tenuto ad informare l’amministrazione comunale, tramite raccomandata R.R., di ogni variazione intervenuta nella denominazione e nella ragione sociale, indicando il motivo della variazione. Sarà discrezione dell’amministrazione comunale verificare tale variazione e valutare se questa possa essere causa di recesso dalla gestione stessa”. Il successivo art. 26 aggiunge che: “....è fatto divieto al conduttore di sublocare l'impianto affidatogli o di concedere a terzi la gestione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 18” (quest’ultima norma sancisce che: “...è data facoltà al conduttore di appaltare a terzi i servizi di pulizia e conduzione degli impianti tecnologici”);

considerato che


4. gli impianti natatori del Comune di Venezia sono stati affidati senza l’esperimento di alcuna procedura di gara, né in sede di prima assegnazione né per i successivi rinnovi, in violazione del basilare principio di imparzialità della p.a. (l’art. 3 del risalente R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 stabilisce inequivocabilmente che: “i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti…”). Peraltro, di recente si è giunti alla formulazione di bandi di gara per le piscine di Sant’Alvise, a Venezia, e A. Marcegaglia, al Lido, caratterizzati tuttavia da clausole illegittime che hanno ristretto di molto la partecipazione;


5. la descritta situazione di “permanente oligopolio” ha comportato condizioni economiche particolarmente favorevoli ai gestori e del tutto sfavorevoli all’amministrazione locale, in contrasto totale col principio generale di economicità che dovrebbe informare sempre l’operato della p.a.;


6. l'impianto natatorio di via Penello a Mestre risulta dato in concessione, sin dalla sua costruzione (inizio anni ’80), alla A.S.D. Polisportiva Terraglio (tale circostanza è confermata dal rapporto consegnato ai consiglieri comunali durante la recente seduta della commissione XI);


7. presso tale impianto sportivo opera tuttavia una società privata, la Fisiosport Terraglio S.r.l., la cui attività è, secondo la visura camerale: “ambulatorio di medicina fisica, riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale” e poi “rieducazione e riabilitazione (non medica) attraverso attività sportiva”. Tale società non ha però nulla ha a che vedere con la concessione comunale rilasciata e, trattandosi di una società commerciale, non è certo tra i soggetti che, per legge, possono prioritariamente beneficiare dell’affidamento di impianti sportivi. Risulta inoltre che i soci siano la stessa A.S.D. Polisportiva Terraglio più alcuni suoi dirigenti e che la sede legale sia proprio situata in via Penello n. 5;


8. nel sito web di tale società è scritto poi che: “la struttura opera all’interno di un nuovo sito adiacente ed integrato agli impianti natatorio-sportivi comunali di via Penello a Mestre-Venezia (località Favorita), edificato sulla base di un progetto - condiviso con l'Amministrazione comunale e con la Regione Veneto - che ne fa il primo edificio pubblico altamente specializzato destinato alla medicina territoriale riabilitativa”: si tratta, presumibilmente, dei cd. blocchi 3 e 4 dell’immobile di cui parla la convenzione, stipulata in data 26.07.2012 per il rinnovo della concessione fino al 2027 (si specifica che per il blocco 4 vi saranno delle bollette separate ma non si fa alcuna menzione di un soggetto giuridico nuovo il quale, peraltro, usufruisce indirettamente, di fatto, dei sussidi comunali per l’attività svolta nel blocco 3 come pure della fideiussione ventennale decisa dallo stesso consiglio comunale);

premesso e considerato tutto quanto sopra, si chiede:


1. di conoscere innanzitutto se il Sindaco e la Giunta fossero o meno a conoscenza delle circostanze sopra descritte, circa la gestione di una porzione d'uno dei maggiori impianti sportivi da parte di un soggetto terzo rispetto a quello che è assegnatario, senza bando di gara, della concessione fino al 2030;


2. di riferire quale ruolo sia svolto effettivamente dalla Fisiosport Terraglio S.r.l. all'interno del predetto impianto comunale e, in particolare: se tale soggetto incassi quote o corrispettivi per prestazioni erogate, se remuneri il personale o i fornitori, sempre in relazione a servizi proposti all'interno degli impianti comunali in questione;


3. di spiegare a che titolo questo soggetto giuridico, del tutto estraneo alla concessione rilasciata, abbia la sede legale presso la struttura comunale, precisando inoltre se, a fronte di tale occupazione, vi sia un qualche versamento di canoni nei confronti dell'amministrazione;


4. di riferire i motivi per cui gli uffici comunali del Settore Politiche Sportive non abbiano rilevato alcunché di quanto sopra descritto e che appare in evidente contrasto con più norme della convenzione stipulata per la concessione dell’impianto sportivo. Si precisi inoltre quali provvedimenti vorrà assumere, se necessario, l’amministrazione per la mancata vigilanza da parte di dirigenti e funzionari;


5. di valutare la necessità di provvedere ad una revoca della concessione in essere, considerate le gravi violazioni commesse dal titolare della medesima, per lo meno negli ultimi cinque anni e, conseguentemente, di mettere a gara la gestione dell’impianto secondo criteri che favoriscano finalmente l'amministrazione sotto il profilo economico e senza clausole limitative della partecipazione;


6. in subordine, alternativamente al quesito n. 5, di considerare una rivisitazione totale della concessione rilasciata in senso economicamente più vantaggioso per il Comune. Ciò alla luce della situazione di pesante indebitamento dello stesso ente locale nonché degli ingiustificati vantaggi (fideiussione, prolungamento di gestione della piscina, uso di immobile e parcheggi comunali, ecc.), a carico dell’erario, di cui gode una società commerciale, del tutto privata, per l’erogazione di servizi privati liberamente offerti sul mercato (il Comitato Tecnico non fissa qui alcuna tariffa)

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 30-12-2015 ore 12:36
Ultima modifica 30-12-2015 ore 12:36
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