1. La diffusione delle immagini delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in generale consentita, sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Le riprese audiovisive eseguite ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuate dagli spazi riservati alla stampa.
3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno accreditarsi presso l’ufficio che si occupa della comunicazione istituzionale del Comune di Venezia.
4. Il Presidente, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio comunale, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive nei casi in cui queste impediscano il regolare svolgimento della seduta.