1. I soggetti terzi che intendono eseguire riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari dovranno comunicarlo al rispettivo Presidente, almeno un’ora prima dell’inizio della seduta che si intende riprendere.
2. L’autorizzazione deve ritenersi in generale consentita tranne l’ipotesi di diniego prevista dal comma successivo. L’autorizzazione comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente articolo nonché tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in casi di violazione delle norme richiamate.
3. Il diniego alla ripresa audiovisiva viene deciso e motivato dal Presidente.
4. Il Presidente, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riconosciute per la gestione delle sedute, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino pregiudizio allo svolgimento della seduta.
5. Le riprese audiovisive avranno ad oggetto unicamente i lavori consiliari con l’obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori.