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Mozione nr. d'ordine 199

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
199 9 27/01/2016 Monica Sambo
 
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27/01/2016

 
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Venezia, 27 gennaio 2016
nr. ordine 199
n p.g. 9
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: “Isola della Certosa” e “Forte Sant’Andrea”: avvio di un processo partecipativo finalizzato alla condivisione delle progettualità dedicate a tali beni comuni

 

Premesso che

-La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale p.d. n. 2015/710 del 15.12.2015 ha ad oggetto l’ “Accordo di valorizzazione ex art. 5, comma 5, D.lgs. 85/2010 per il trasferimento in proprietà al Comune di Venezia dei complessi immobiliari dello Stato denominati “Isola della Certosa” e “Forte Sant’Andrea” dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004”;

-L'isola della Certosa e il Forte Sant'Andrea sono di straordinaria importanza anche perchè costituiscono elementi fondamentali di una serie di risorse storico ambientali che l'attuazione del federalismo demaniale dovrà mettere a sistema consentendo una lettura complessiva dell'antico sistema difensivo veneziano ed una sua adeguata fruizione, attuale, rivolta al futuro della Comunità e sostenibile. In particolare va perseguita la strategia che punta alla realizzazione del Sito Unesco delle fortificazioni storiche veneziane che può mettere in positiva relazione regioni e paesi diversi;

-Anche per questi motivi, la massima attenzione va assicurata alla pubblicità degli atti amministrativi, alla massima trasparenza dei procedimenti ed a favorire la partecipazione della cittadinanza attiva al formarsi delle scelte. Si tratta non di ostacolare le decisioni, ma di raccogliere osservazioni come anche proposte che consentano di giungere alle migliori scelte ed alla loro massima condivisione;

-Entrambi i beni sono configurabili quali beni comuni e come tali si rende necessaria la massima condivisione delle progettualità ad essi dedicate;

Considerato che

-La delibera in oggetto non risulta essere stata inviata dall’amministrazione alla Municipalità di Venezia per esprimere il parere obbligatorio ex art. 23 dello Statuto, un passaggio utile e necessario;


- l'art. 23 dello statuto del Comune di Venezia al Punto 2. recita "Inoltre esse (le municipalità) esprimono pareri obbligatori su : (…) Gli strumenti urbanistici che riguardano la Municipalità; piani di acquisizione e dismissione del patrimonio Comunale compreso nel territorio di competenza della Municipalità”;


-I contenuti della delibera in oggetto non risultano essere stati condivisi dall’amministrazione con le associazioni presenti in città nell’ambito di un processo partecipativo volto a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza attiva veneziana in merito alla definizione dei programmi di valorizzazione;


-La delibera in oggetto non risulta essere stata inviata dall’amministrazione alle Consulte competenti, le quali, nonostante l’importanza storica e ambientale dei beni indicati, non sono compiutamente a conoscenza dei contenuti della delibera stessa ex art 27 dello statuto;


Considerato, inoltre, che

-La delibera in oggetto ha contenuti urbanistici (come si evince dal contenuto del punto 4 del deliberato) e per tal genere di schema di deliberazione, attinente al governo del territorio, si impone l’obbligo di tempestiva pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 39 nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale;

-Di tale obbligatoria pubblicazione non vi è tuttavia traccia nelle apposite pagine Pianificazione e governo del territorio e Schemi di provvedimento da sottoporre ad approvazione;

-A tale proposito è stata presentata in data odierna, alla presidenza del Consiglio e al Segretario Generale del Comune di Venezia, dall'Associazione Venezia Cambia e dall'Associazione "Comitato Ambientalista Altro Lido" una diffida diretta all’Amministrazione;

Visto che

- Il provvedimento di approvazione della delibera potrebbe essere aggredibile per omissioni procedurali e vizi di forma e ne sarebbe bloccata l’efficacia ex articolo 39 comma 3 del D.Lgs 33/2013;


- I responsabili dell’omessa pubblicazione potrebbero essere esposti alle sanzioni di cui all’art. 46, in quanto verrebbe violato il principio di obbligatoria preventiva informazione al pubblico quale garanzia delle libertà individuali e collettive, limitando la possibilità di partecipazione della cittadinanza garantito dal D.Lgs 33/2013;


-Tale preventiva pubblicazione avrebbe permesso alle associazioni e alla cittadinanza di presentare proposte o osservazioni;

Chiede

Che la discussione della delibera in oggetto sia rinviata al fine di permettere l'avvio di un percorso partecipato che includa l'invio della delibera stessa, per le dovute osservazioni e integrazioni, alle realtà associative, ai cittadini, alle Municipalità e alle consulte competenti in materia .

 

Monica Sambo

Ed altri

 
 
Pubblicata il 27-01-2016 ore 12:49
Ultima modifica 27-01-2016 ore 12:49
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