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Interrogazione nr. d'ordine 34

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
34 13 02/09/2015 Davide Scano
 
Assessore
Paolo Romor
17/09/2015 17/10/2015
 
rinviata al
30/12/2015
 
rinviata al
30/11/2015
 
rinviata al
16/11/2015
scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta23-12-2015Leggi
rinvio dei termini30-11-2015Leggi
rinvio dei termini16-11-2015Leggi
rinvio dei termini16-10-2015Leggi

 

Venezia, 2 settembre 2015
nr. ordine 34
n p.g. 13
 

All'Assessore Paolo Romor


e per conoscenza

Alla Presidente della X Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: “Correttezza assegnazione incarichi e supplenze presso nidi e scuole dell’infanzia comunali” INTERROGAZIONE ai sensi dell’art. 7 del Regolamento C.C. (risposta scritta)

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che


1. l’articolo 4, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013 n. 125 ha modificato l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 (T.U. sul Pubblico Impiego) inserendo il seguente testo: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;


2. l’articolo 4, comma 9, della citata legge dispone poi che: “Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale (…) riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”;

considerato che


3. il Comune di Venezia ha espletato, nel 2010, un bando di concorso pubblico (codice 04/2010), per titoli ed esami, per “educatore assistente all’infanzia” – categoria C1 per gli asili nido, stilando una graduatoria finale con 75 nominativi la cui validità triennale (art. 35, comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001) è stata rinnovata fino al 2016 dall’amministrazione. Da tale lista sono stati attinte finora circa 35 unità per l’assunzione a tempo indeterminato;


4. il Comune di Venezia ha espletato successivamente, nel 2014, due ulteriori bandi di concorso (codici 06 e 07/2014), per titoli ed esami, per “educatore assistente all’infanzia” – categoria C1 per gli asili nido ed “educatore scuola materna” – categoria C1, riservati tuttavia soltanto a coloro che possedevano i requisiti di cui all’art. 4, comma 6 della citata Legge 125/2013 e cioè: “…hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”. Qui sono state stilate due graduatorie finali rispettivamente di 37 e 27 nomi e dalle quali sono state attinte, ad oggi, da ciascuna di esse 5 unità;


5. l’amministrazione ha sottoscritto l’anno scorso delle “appendici” contrattuali, in forza del ricordato art. 4, comma 9, della Legge 30 ottobre 2013 n. 125, estendendo così alcuni rapporti contrattuali stipulati per l’anno 2014-2015 a tutto il 2015-2016. Tuttavia tali proroghe sono state attuate soltanto per il personale inserito nelle graduatorie degli accennati concorsi di “stabilizzazione” (codici 06 e 07-2014) anche se, in realtà, esistono altri lavoratori che pur non essendo ricompresi in tali graduatorie possedevano ugualmente i requisiti previsti per la proroga di cui all'art. 4, comma 9, della Legge 125/2013 (3 anni di servizio presso l'Ente al 30.10.2013, data di entrata in vigore della norma, maturati magari oltre gli 5 anni considerati dalla norma ai fini del concorso di “stabilizzazione”);


6. con nota prot. 357781 del 11.08.2015, la Direzione Politiche Educative ha formulato l’avviso per la convocazione dei lavoratori cui assegnare incarichi e supplenze a copertura delle carenze esistenti presso scuole dell’infanzia e asili nido comunali. Da tale avviso si evince che l’ordine di chiamata sarà il seguente: in primis “il personale per il quale è stata disposta l’estensione del contratto individuale di lavoro” (cd. “appendice”) di cui alle due graduatorie del 2014 e in subordine coloro che residuano nella graduatoria del 2010;

si chiede all’assessore


1. di spiegare innanzitutto se e per quali motivi la normativa di cui al citato art. 4, comma 1, della Legge 125/2013 abbia trovato attuazione soltanto a decorrere dal presente anno scolastico 2015-2016 mentre ciò non è avvenuto per il 2014-2015 come pure per le chiamate a supplenza effettuate nell’anno 2013-2014 (la nuova norma “anti-precariato” è entrata in vigore a fine ottobre 2013), avvantaggiando così indebitamente alcuni lavoratori a scapito di altri;


2. di spiegare inoltre se e per quali motivi si sia proceduto alla stipulazione di contratti “appendice” con riferimento esclusivo ai lavoratori di cui ai due concorsi di “stabilizzazione” del 2014 nonostante i requisiti per fruire di tale proroga fossero, ai sensi dell’art. 4, comma 9, Legge 125/2013 ben più ampi di quelli previsti per i suddetti concorsi. La norma si riferisce infatti, genericamente, a persone che abbiano “maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze” senza distinguere se tale periodo è stato accumulato per esempio, in 5 o 10 anni. Tale circostanza pregiudicherebbe, se confermata, alcuni lavoratori per violazione del principio di pari trattamento;


3. di spiegare per quale motivo le convocazioni del personale docente, a copertura delle carenze d’organico, debba seguire i criteri delineati nella citata nota del 11.08.2015 posto che la stipulazione, l’anno scorso, di contratti “appendice” sembra sia viziata, come spiegato sopra, da errori di interpretazione della legge. La norma inoltre parla chiaro: le proroghe erano possibili ma non obbligatorie e quindi non si comprende affatto perché tali lavoratori debbano precedere, quest’anno, nelle assegnazioni i lavoratori della graduatoria del 2010 che, cronologicamente, dovrebbero invece avere la precedenza.


4. di valutare, alla luce delle considerazioni e dei quesiti sopra riportati, se non sia opportuna la sospensione delle convocazioni del personale docente, previste per il 3 settembre, con annullamento e riformulazione dell’avviso di cui alla nota del 11.08.2015


5. di valutare infine se sussistono profili di responsabilità, per una riduzione della retribuzione di risultato, in capo ai dirigenti dei Settori Risorse Umane e Politiche Educative rispetto a quanto qui illustrato.

 

Davide Scano

 
 
Pubblicata il 02-09-2015 ore 17:21
Ultima modifica 02-09-2015 ore 17:21
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