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Movimento 5 Stelle - Interpellanza nr. d'ordine 759

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
759 97 24/05/2017 Davide Scano
 
Assessore
Michele Zuin
 
e p. c.
Alla Presidente della X Commissione
24/05/2017 23/06/2017 in Commissione

 

 

Venezia, 24 maggio 2017
nr. ordine 759
n p.g. 97
 

All'Assessore Michele Zuin


e per conoscenza

Alla Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Consulenze nelle società partecipate a professionisti di fiducia del Sindaco - INTERPELLANZA ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
1. l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici), stabilisce, al comma 1, che: “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese...”.
Al comma successivo precisa che: “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…)
”;
2. l’art. 30 sopra citato afferma, al comma 1, che “l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (…)” e al comma 2 aggiunge: “le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (…)”;

premesso inoltre che

3. il codice Etico e di Comportamento adottato dalle società del gruppo AVM, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si applica ad amministratori, dirigenti e dipendenti e sancisce al par. 2.2 che: “…i “Destinatari” delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi di AVM o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore (…) Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici.
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti/affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di debito o credito significativi (…) Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza…
”;

considerato che
4. con un atto di indirizzo, la Giunta comunale, secondo quanto riporta il Gazzettino (edizione del 12.03.2017), avrebbe imposto alla società IVE S.r.l. la nomina di un nuovo legale per addivenire ad un accordo transattivo con la controparte, VENICE REFITTING, per il contenzioso relativo all’area “ex Complessi” in via delle Industrie, vicino al VEGA.
Quindi, anziché aspettare l’esito del secondo grado, forse più favorevole in base alle risultanze della CTU già espletata e del parere del primo legale incaricato, l’Avv. Maria Grazia ROMEO, il nuovo difensore ha posto in essere un accordo di conciliazione per 7,5 milioni di euro sul quale però ha aperto un’indagine la Corte dei Conti;
5. l’avvocato designato dalla Giunta è l’Avv. Federico BERTOLDI che appare essere molto vicino alla figura del Sindaco: è uno degli avvocati della sua squadra di basket, la S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE S.p.A., ed è stato da lui nominato nei C.d.A. di ACTV S.p.A. e della neonata Agenzia per lo Sviluppo;

considerato inoltre che
6. la società VENEZIA SPIAGGE S.p.A., controllata al 51% dal Comune di Venezia, ha presentato, in data 17.05.2016, una domanda di permesso di costruire in deroga per la riqualificazione dello stabilimento balneare in gestione che prevede ristrutturazione, ricomposizione volumetrica ed ampliamento delle strutture e dei servizi. Il professionista, a cui è stato affidato l’incarico di progettazione, è l’Ing. Andrea BERRO;
7. anche quest’ultimo appare piuttosto vicino al Sindaco: egli infatti è stato designato quale consigliere nel C.d.A. di VERITAS S.p.A. ed amministratore unico della SAN SERVOLO SERVIZI S.r.l., società controllata dalla Città Metropolitana di Venezia e il cui core business è la gestione di alcuni immobili di particolare pregio;
8. l’Ing. BERRO, inoltre, è il tecnico incaricato per il progetto di recupero dell’area DEC a Mestre, in relazione al quale questa amministrazione ha votato da poco un analogo permesso di costruire in deroga. Infine, l’Ing. BERRO si sarebbe speso pure, a quanto riferisce il Gazzettino (edizioni del 01 e 04.02.2017), con i proprietari del compendio dell’ex Umberto I per negoziare alcune varianti e/o modifiche progettuali, spendendo curiosamente il consenso della stessa amministrazione comunale (mai espressasi in realtà).
Su quest’ultima vicenda, è peraltro depositata un’interpellanza del sottoscritto a cui l’assessore all’Urbanistica, DE MARTIN, non ha mai fornito alcuna risposta;

considerato infine che

9. AMES S.p.A. ha svolto nel 2016 un’indagine esplorativa di mercato per l’affidamento biennale di servizi di tutela legale: tale servizio è stato affidato, col criterio del massimo ribasso e secondo canoni di legge, allo studio legale PETTINELLI;
L’Avvocato Paolo PETTINELLI, affermato professionista, gode anch’egli della fiducia del Sindaco posto che è stato da lui nominato Presidente di AVM S.p.A.;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:


1.
se, innanzitutto, corrisponda al vero la circostanza, gravissima se confermata, per cui la Giunta avrebbe formulato un atto d’indirizzo per la nomina di un avvocato di fiducia del Sindaco quale legale di una società partecipata e controllata dallo stesso Comune, bypassando così la normativa interna societaria (Regolamento per il conferimento degli incarichi);
2. di spiegare come IVE S.r.l. e VENEZIA SPIAGGE S.p.A., controllate dal Comune di Venezia, siano pervenute alla scelta di affidare i sopra descritti servizi legali e di progettazione ai due professionisti designati, rispettando le norme del Codice degli Appalti nonché quelle “interne” dei Regolamenti per il conferimento degli incarichi e del Codice Etico di cui ogni azienda ha dovuto dotarsi;
3. di spiegare poi se, parimenti, la procedura e l’esito della gara espletata da AMES S.p.A. non confligga con le norme del Codice Etico della stessa società o, viceversa, con quelle del codice di AVM relativamente alla posizione del suo presidente;
4. se non si ritenga opportuno chiedere formalmente l’espressione di un parere, rispetto alle tematiche qui sollevate, ad ANAC ed Autorità Antitrust.

 

Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 24-05-2017 ore 10:54
Ultima modifica 24-05-2017 ore 10:54
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