nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 36 | 02/05/2016 | Davide Scano |
Sindaco Luigi Brugnaro |
04/05/2016 | 03/06/2016 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
---|---|---|
risposta in Consiglio comunale | 31-03-2017 | Leggi |
Venezia, 2 maggio 2016
nr. ordine 322
n p.g. 36
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Cancellazione di delibere e determine dalla sezione “Amministrazione Trasparente” - INTERROGAZIONE ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che
1. l'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) dispone che “tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”. L'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha innovato la materia aggiungendo che “a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati...”;
2. l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.”, stabilisce che: “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”;
3. il successivo articolo 3, dello stesso decreto, dichiara che: “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7”;
4. l'art. 8, comma 3, stabilisce che “i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione” e tra questi documenti vi sono, naturalmente, i provvedimenti più importanti: delibere degli organi di governo e determine dirigenziali;
premesso altresì che
5. l'art. 4 dello stesso decreto è rubricato “Limiti alla Trasparenza” ed attesta, al comma 3, che “le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare (...) procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti” e al comma 4 che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”;
6. il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” fornisce, all’art. 4, alcune definizioni importanti in materia di dati da tutelare, in particolare alle lettere d) ed e) si dichiara che sono:
- dati sensibili, “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;
- dati giudiziari, “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”;
7. l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha formulato delle specifiche “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. Con delibera n. 243 del 15.05.2014, infatti, si chiarisce che: “laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni. I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice).
Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (comma 4 del sopraccitato art. 4).
Di seguito, si aggiunge che: “è, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.
È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013)”;
considerato che
8. da un paio di giorni, incredibilmente e illecitamente, sono scomparse dalla sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito web comunale, tutti i provvedimenti di Giunta e Consiglio, come pure tutte le determine dirigenziali. Va detto, peraltro, che già alcuni mesi fa si era provveduto a “oscurare”, illegittimamente, tutte le delibere e determine pubblicate fino ad allora e precedenti al 01.01.2014;
9. dalla stampa locale si è potuto apprendere che la decisione è “mossa da un avviso giunto dal Garante sulla Privacy rispetto alla diffusione di dati privati” e che c'è l'intenzione di mantenere la documentazione online soltanto per 15 giorni ovvero il termine minimo previsto per la “pubblicità legale” nell'albo pretorio il quale, come precisato sopra, a partire dal 01.01.2010, è divenuto digitale;
10. la normativa da tenere in debita considerazione, in merito alla pubblicazione di delibere e determine, non è però soltanto quella relativa all’albo pretorio posto che, dal 2011 ad oggi, si è imposta, con sempre maggior importanza, la legge sulla trasparenza che, come detto, prevede una pubblicazione per 5 anni, almeno (non 15 giorni);
11. rispetto a quanto accaduto, non sembra vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del Sindaco o qualsivoglia assessore o dirigente né, tanto meno, da parte del Segretario Comunale, responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione. E questa condotta è gravissima, alla luce del fatto che la nuova amministrazione ci ha abituati a comunicati stampa, post e tweet sui social network anche sui più irrilevanti accadimenti nonché in considerazione del premio ricevuto allo SMAU di Padova per la sua politica di trasparenza;
12. la richiesta di accesso agli atti da parte di cittadini e professionisti comporterebbe così, in barba alla trasparenza, un appesantimento in termini di burocrazia e maggiori costi per diritti e copie a carico dei richiedenti;
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:
1. di spiegare, innanzitutto, se i fatti narrati dalla stampa locale corrispondano al vero e, in caso di risposta affermativa, di illustrare le cause della prematura scomparsa del famoso e strombazzato slogan “voglio che il Comune sia una casa di vetro”, dato che i vetri di Ca’ Farsetti appaiono ora, con la recente decisione, piuttosto opachi;
2. di indicare poi i motivi per i quali l’amministrazione ha deciso di ignorare, bellamente e gravemente, la normativa sulla trasparenza di cui al ricordato D.Lgs. 33/2013, togliendo la possibilità ai cittadini di leggere agevolmente, e in qualunque momento (almeno, fino a 5 anni dopo), le delibere degli organi comunali nonché le determine dei dirigenti (per lo più di spesa). Si rammenta peraltro, a margine, che il citato decreto è legge nazionale, dunque non derogabile da semplici atti amministrativi, come possono essere i pareri ed i provvedimenti del Garante della Privacy;
3. di spiegare se non si ritenga forse un pessimo segnale, per la credibilità dell’ente, nascondere delibere e determine, specie in una realtà territoriale considerata dal resto del Paese, per le vicende del Mo.S.E., una delle capitali della corruzione e del malaffare;
4. di spiegare se il Comune, con i suoi circa tremila dipendenti, non disponga di risorse, uomini e competenze necessarie al fine di soddisfare l’obbligo di anonimizzazione dei dati personali e di oscuramento/cancellazione dei dati sensibili e giudiziari, nei termini di legge sopra descritti;
5. di rendere note infine, rispetto ai fatti descritti col presente atto, le eventuali responsabilità in capo a dirigenti e/o Segretario comunale e/o Giunta per la mancata osservanza, finora, delle norme poste a tutela della privacy;
6. di rendere di nuovo pubbliche, immediatamente, ai cittadini tutte le delibere e le determine oscurate a partire dal 2011, in osservanza alle leggi di cui alle premesse.
Davide Scano
scarica documento in formato pdf (40 kb)