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Partito Democratico - Mozione nr. d'ordine 333

Logo Partito Democratico Andrea Ferrazzi
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
333 81 12/05/2016 Andrea Ferrazzi
 
Bruno Lazzaro
Monica Sambo
12/05/2016

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
ritiro07-10-2016Leggi

 

Venezia, 12 maggio 2016
nr. ordine 333
n p.g. 81
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Pubblicazione determine

 

Premesso che


-occorre rilevare preliminarmente che gli obblighi discendenti dalle disposizioni relative all’Albo pretorio on line e all’Amministrazione trasparente hanno fondamento giuridico e normativo diverso. Infatti, come precisato dall’ANAC “l’obbligo di affissione degli atti all’albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono funzioni diverse. Si consideri peraltro che la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione “Amministrazione trasparente” che l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.”. Pertanto, se l’amministrazione pubblica nell’Albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza, è comunque tenuta a pubblicarli all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.


-l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni dei Comuni è disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con l’art. 124 e con le altre disposizioni ad esso connesse. In particolare, l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, come da ultimo modificato dall’art. 9 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disciplinato la pubblicazione nei siti informatici, disponendo che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, s’intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.


Visto che


-con nota pg 214144 del segretario generale del 4 maggio 2016 si dichiara che " Per le determine non esiste normativa che preveda obbligo di pubblicazione ";


-diversamente da quanto scritto nella nota del segretario Generale il Consiglio di Stato ha affermato che la pubblicazione all' Albo pretorio on line del Comune non riguarda solo le Deliberazioni, ma anche le Determinazioni Dirigenziali “esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante” (ex multis C.d.S., sez. V, 15 marzo 2006 , n. 1370);


- il T.A.R. Campania, Sezione I, con sentenza n. 03090/2012 del 28 giugno 2012 ha ritenuto che la pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipale), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici con l'intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante;

-il decreto legge 179/ 2012, infine, definisce l'obbligo per l'ente locale della pubblicazione delle determine;


- nella pubblicazione delle deliberazioni, atti e provvedimenti degli enti locali all’Albo pretorio on line, devono essere osservate le norme stabilite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali nonché i principi fissati dal Garante per la privacy nelle Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. Tali Linee guida – unicamente per i provvedimenti contenenti dati sensibili e personali – prescrivono specifiche modalità operative a tutela della riservatezza. Va da sé che, come specificato dal Garante, “Il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire anche senza l’utilizzo di dati personali. In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili.”.


Atteso che


- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha disposto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabilendo, all’art. 3, che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli”.;


- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 disciplina la pubblicazione di atti relativi a molti settori e servizi delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, e dedica gli artt. 23 e 24 agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa, con una formulazione espressa in termini generali e completata da riferimenti specifici.


Si invita il Sindaco


A procedere alla pubblicazione all'albo pretorio anche delle Determine Dirigenziali.

 

Andrea Ferrazzi

Bruno Lazzaro
Monica Sambo

 
  1. Andrea Ferrazzi
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 12-05-2016 ore 09:58
Ultima modifica 12-05-2016 ore 09:58
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