nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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1832 | 11 | 05/03/2020 | Monica Sambo Emanuele Rosteghin Nicola Pellicani Bruno Lazzaro Rocco Fiano Giovanni Pelizzato |
06/03/2020 |
Venezia, 5 marzo 2020
nr. ordine 1832
n p.g. 11
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Mozione lavoro agile/ smart working covid-19
Premesso che
l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.
La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha introdotto, tra l’altro, misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro subordinato, definendo il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa
Per il settore di lavoro pubblico, l’articolo 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Premesso inoltre che
già la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020” richiama le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali il lavoro agile, in cui tra l’altro le amministrazioni in indirizzo, nell’esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 4, comma 1, lettera a) introduce ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile, stabilendo che: “la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti”.
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede misure normative volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l’acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.
Infine la direttiva n. 1/2020 del 04 marzo 2020 stabilisce ulteriori “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”
Considerato che
- al fine di tutelare la salute dei dipendenti del comune di Venezia, di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro anche alla luce del fatto che è stata disposta la chiusura di asili, scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado almeno fino al 15 marzo p.v., è auspicabile l’utilizzo degli strumenti di lavoro agile;
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
- ad adottare con urgenza tutte le misure per avviare al più presto il lavoro agile/ smart working presso il Comune di Venezia per i tempo necessari al superamento del periodo;
- di garantire ai lavoratori che hanno gravi patologie, risultano immunodepressi oppure donne in stato di gravidanza di poter accedere nell’immediato agli strumenti di lavoro agile/smart working
Monica Sambo
Emanuele Rosteghin
Nicola Pellicani
Bruno Lazzaro
Rocco Fiano
Giovanni Pelizzato
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