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Lista Civica Casson - Mozione nr. d'ordine 1713

Logo Lista Civica Casson Rocco Fiano
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
1713 54 27/09/2019 Rocco Fiano
 
Francesca Faccini
Giovanni Pelizzato
27/09/2019

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
esito30-09-2019Leggi

 

Venezia, 27 settembre 2019
nr. ordine 1713
n p.g. 54
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili. Mozione collegata alla P.D. n. 260/2019 “Variante al Piano di assetto del Territorio (PAT) di adeguamento alle disposizioni della Legge Regionale 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo – adozione – e istituzione del “Registro del consumo di suolo”.

 

Il Consiglio Comunale di Venezia

Premesso che


Con l’approvazione della Legge Regionale 16 marzo 2015, n.4, “Modifiche di leggi e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, il Consiglio Regionale del Veneto ha apportato alcune innovazioni all’interno della disciplina delle varianti urbanistiche;

In particolare la previsione dell’art. 7 della predetta legge introduce le “varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”, disponendo che:

“1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).”;


La successiva circolare 11 febbraio 2016, n. 1, del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ribadisce quanto stabilito dalla Legge Regionale 16 marzo 2015, n.4, fornendo chiarimenti in merito all’art. 7 succitato e invitando i comuni a tenerne conto negli “obiettivi di contenere i consumi di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio”;

Considerato che

Come indicato dalla Legge Regionale, le varianti in questione non influiscono sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata, e potranno essere adottate tramite variazioni al Piano degli Interventi, con la procedura di cui all’art. 18 della L.R. n. 11/2004;

Considerato inoltre che

Già altri comuni del Veneto hanno adottato provvedimenti analoghi,


INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

di iniziare l'iter per prevedere con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 e secondo quanto indicato dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale Regione Veneto del 11 febbraio 2016, n. 1, l’acquisizione attraverso un avviso pubblicato all’albo pretorio delle istanze dei cittadini di riclassificazione di aree edificabili di proprietà, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente (ad esempio da area edificabile a terreno agricolo), con la conseguente valutazione e quantificazione dell’eventuale impatto prodotto sulla fiscalità pubblica.

 

Rocco Fiano

Francesca Faccini
Giovanni Pelizzato

 
  1. Rocco Fiano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 27-09-2019 ore 11:12
Ultima modifica 27-09-2019 ore 11:12
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