nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1025 | 71 | 13/03/2018 | Ottavio Serena Renzo Scarpa |
Sindaco Luigi Brugnaro e p. c. Al Presidente della VIII Commissione inoltrata a Assessore Michele Zuin |
14/03/2018 | 13/04/2018 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 14-02-2019 | Leggi |
delega | 18-09-2018 | Leggi |
Venezia, 13 marzo 2018
nr. ordine 1025
n p.g. 71
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Al Presidente della VIII Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VIII Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Consulenze presso Comune di Venezia e società partecipate. Legittimità, opportunità e valutazioni negli affidamenti delle stesse
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
PREMESSO CHE:
- Il 5 luglio 2012 con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica mediante tagli ad hoc, atti a migliorare la produttività e l’efficienza di alcuni settori della Pubblica Amministrazione il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legge detto Spending Review: “disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati”. Le misure introdotte da tale provvedimento, riguardano anche la riduzione della spesa degli “incarichi consulenziali”;
- su questo spinoso argomento, è anche intervenuta con numerose sentenze, la Corte dei Conti, definendo che le Pubbliche Amministrazioni, rispondendo a principi di economicità e ragionevolezza hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono, rendendosi ammissibile il ricorso ad incarichi e consulenze professionali esterne soltanto in presenza di precise condizioni quali la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l'oggetto circoscritto dell'incarico e/o della consulenza. Di fatto ribadendo il dettato costituzionale, che prevede che esse debbano uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità.
Quindi, seppur sia stata confermata la legittimazione della Pubblica Amministrazione ad affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di soggetti esterni, per realizzare una “buona amministrazione” debbono necessariamente tener conto:
a) della straordinarietà e l'eccezionalità delle necessità da soddisfare;
b) dell’assenza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero della carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo;
- la Corte dei Conti è intervenuta, a questo proposito, sanzionando più volte le Pubbliche Amministrazioni ed i dirigenti Responsabili. Si menziona, come esempio, la sentenza n. 36/2015, riferita al danno erariale da affidamento di incarichi esterni.
La Sezione giurisdizionale della Basilicata, nella suddetta Sentenza del 1 luglio 2015, ha stabilito che “...esiste danno erariale nel caso in cui la P.A. proceda all'affidamento di incarichi esterni qualora essi potevano essere espletati da personale interno all'ente pubblico...”. Va evidenziato che, anche in questi contesti, gli articoli di stampa possono avere rilievo nel mondo giuridico, considerato che la Procura contabile ha avviato l'istruttoria dopo aver appreso dalla stampa il fatto sopra riportato;
- coerentemente con quanto detto sopra, nell’espletamento del proprio mandato di Consiglieri Comunali, anche i sottoscritti sono intervenuti, a vario titolo, sulla materia, mediante diverse interpellanze e anche attraverso la presentazione di emendamenti alla proposta di deliberazione (PD 2016/604 “Linee guida contenenti gli obiettivi e gli indirizzi generali per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019”).
Tali emendamenti, risultati tutti respinti, in particolare quelli dal numero 13 al 17, trattavano il problema del “familismo amorale”.
Una diffusa e dannosa pratica di maladministration del bene pubblico, che riguarda l’affidamento di consulenze a famigliari ed amici. Fattispecie di condotta che degenera facilmente in gravi forme di reato, come sta capitando in altre zone d’Italia, tanto che il Procuratore Regionale della Corte dei Conti, Marcovalerio Pozzato ha definito essere: "...In dispregio al pubblico decoro prima ancora che a elementari principi ordinamentali legati all'incompatibilità…" (in un articolo della testata giornalistica “TrentoToday” del 23 febbraio 2018 in allegato 1);
- in definitiva occorre necessariamente combattere il “familismo amorale”, la maladministration del bene pubblico, nonché la cosiddetta “cortesia a futura memoria”.
CONSIDERATO CHE:
- All’interno di questa Amministrazione comunale e delle sue partecipate, seppur dotate di propri dirigenti e dipendenti estremamente competenti nelle loro materie, si continuano a rilevare, purtroppo, incarichi di consulenza affidati in “anomalia” agli obblighi comportamentali in capo ai dirigenti responsabili.
Come si può desumere, ad esempio, dallo schema in allegato 2, dove sono riportati gli incarichi di consulenza affidati dalla società partecipata VELA nel corso dell’anno 2017.
Inscritti in esso, infatti, troviamo:
a) parenti stretti di figure istituzionali;
b) soggetti dell’associazione denominata “Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta”, avente come presidente un consigliere di questa Amministrazione Comunale;
c) sempre dalla sezione “Amministrazione trasparente”, del sito della società Vela, come fatto paradossale, si evince la consulenza, fornita da un consigliere di Municipalità;
d) un giornalista di una testata locale, con ruolo di “collaboratore comunicazione per l’ufficio stampa carnevale 2017” - €. 1.500,00 oltre IVA e INPGI. In questo caso, viene da interrogarsi sull’opportunità di questo tipo di scelte. Se non siano già presenti tra l’ampio Ufficio Stampa del Comune e tra i dipendenti della stessa società VELA, persone che possano svolgere il medesimo ruolo.
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- ragionando nei termini di “spending review” e considerando i correnti tempi di “vacche magre”, non sia opportuno valutare maggiormente la reale necessità di affidamenti come quello da 200.000,00 €. (erogati dalla società Casinò di Venezia gioco, per una prestazione riferita allo scorso anno) documentato dalla stampa del 12 marzo c.a. (allegato 3) ed ivi definito, come “Maxiconsulenza”. Allo stesso modo, ci si interroga se siano stati posti in essere i sopramenzionati criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità. E se tale funzione sia stata strettamente necessaria, e/o potesse essere stata svolta da qualcun altro all’interno del Comune.
SI CHIEDE AL SINDACO DI VENEZIA:
1. Se è a conoscenza di tutte le problematiche sopra evidenziate;
2. di fornire adeguata spiegazione in merito alle stesse;
3. di mettere in atto adeguati controlli ed azioni volte al contrasto, specialmente preventivo, dei fenomeni illustrati, al fine di garantire il pieno rispetto dei criteri sopramenzionati, di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità;
4. di porre in essere specifici ed efficaci procedure, che contrastino l’affidamento di eventuali incarichi di consulenza a parenti o affini di soggetti istituzionali di questo Comune e/o delle società ed esso partecipate, nonché a chi è già titolare di una carica istituzionale.
In sostanza, si chiede che ci sia la massima attenzione negli affidamenti, che in qualche caso, pur non costituendo palese illecito amministrativo e/o penale, rappresentano un fenomeno che può essere mal interpretato e suggerire “presunti favoritismi”.
Allegati
Allegato 1 (pdf - 46 kb)
Allegato 2 (pdf - 103 kb)
Allegato 3 (pdf - 216 kb)
Ottavio Serena
Renzo Scarpa
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