nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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982 | 38 | 13/02/2018 | Silvana Tosi |
Sindaco Luigi Brugnaro e p. c. Alla Presidente della I Commissione inoltrata a Assessore Paolo Romor |
13/02/2018 | 15/03/2018 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 11-10-2019 | Leggi |
delega | 08-05-2018 | Leggi |
Venezia, 13 febbraio 2018
nr. ordine 982
n p.g. 38
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Convenzione Difensore Civico Metropolitano. Risposta urgente in Commissione.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che:
- l’articolo 11 del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali - stabiliva che lo Statuto comunale e quello provinciale potevano prevedere l'istituzione del Difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
Considerato che:
- la Legge n.191 del 23 dicembre 2009, all'articolo 2, comma 186, lett. a) ha previsto, alla scadenza dell’incarico, la soppressione della figura del solo Difensore civico comunale, come disciplinato dall'articolo 11 del Testo Unico degli Enti Locali, così facendo dal 01/01/2013 il Comune di Venezia risulta sprovvisto dell’Organo di difesa civica, seppure nella sua vigenza dal 2002 al 2012 abbia trattato circa 3.800 pratiche.
Preso atto che:
- la predetta Legge e sempre ai medesimi riferimenti normativi specifica anche che: “le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”.
Constatato che:
- in tema di accesso agli atti, la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all’articolo 25, comma 4), secondo periodo prevede che: “In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione”.
Tenuto conto che:
- anche il Regolamento in materia di diritto di accesso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2017 prevede all’articolo 13, comma 1), che:”Avverso le decisioni del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame al responsabile procedimento corruzione e trasparenza, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 cosiddetto “Codice del processo amministrativo” e al successivo comma 2) prevede che: ”In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale”.
Considerato che:
- rivolgersi al Difensore civico, sia per il diniego di accesso agli atti, che per quanto riguarda l’impugnazione, ai sensi del predetto articolo 13 del Regolamento in parola, risulta per il cittadino un procedimento più agevole e soprattutto non oneroso, in quanto il servizio è erogato a titolo gratuito.
Visto che:
- con delibera provinciale n. 66 del 30/12/2014 è stato nominato il Difensore civico provinciale e che ora a seguito dell’istituzione della Città Metropolitana lo stesso assume il ruolo di Difensore civico territoriale, tant’è che lo Statuto della Città Metropolitana all’articolo 12, comma 2), lett.l, prevede che il Consiglio Metropolitano: “elegge, alla scadenza, il Difensore civico, regolamentandone preventivamente i requisiti e le prerogative, a condizione che i Consigli di almeno un terzo dei Comuni metropolitani ne richiedano il convenzionamento”.
Ritenuto che:
- ad oggi si sono convenzionati 14 Comuni Metropolitani, fra i quali però non compare il Comune di Venezia, seppure il costo convenzionale ammonti ad euro 1.300,00, come da verbale di deliberazione n.1/2011 del 21/01/2011, a cura del Consiglio provinciale.
Evidenziato che:
- Il Consiglio Metropolitano, in data 05/02/2018, ha approvato il Regolamento per le funzioni del Difensore civico.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI INTERPELLA IL SIG. SINDACO DI VENEZIA:
affinché il Comune di Venezia:
1) si convenzioni, al più presto, con l’Organo della difesa civica metropolitana, stante anche le recentissime dichiarazioni proprio a sostegno dell’Organo in parola;
2) istituisca uno sportello informativo a tutela dei diritti del Consumatore
Silvana Tosi
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