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Partito Democratico - Interpellanza nr. d'ordine 977

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
977 34 03/02/2018 Monica Sambo
 
Giovanni Pelizzato
Francesca Faccini
Andrea Ferrazzi
Nicola Pellicani
Bruno Lazzaro
Sindaco
Luigi Brugnaro
 
e p. c.
Alla Presidente della I Commissione
 
inoltrata a
Assessore Paolo Romor
06/02/2018 08/03/2018 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare08-01-2019Leggi
delega08-05-2018Leggi

 

Venezia, 3 febbraio 2018
nr. ordine 977
n p.g. 34
 

Al Sindaco Luigi Brugnaro


e per conoscenza

Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Oggetto: Testamento Biologico - Disposizioni anticipate di trattamento – Applicazione della legge 219/2017

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
-con deliberazione di Consiglio n. 53 del 08/07/2013 è stato approvato il Regolamento di istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento;
- la dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico", è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. ;
- il Comune di Venezia ha istituito il Servizio di deposito delle D.A.T. grazie ad una convenzione con il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia;
Premesso, inoltre, che
- Con legge del 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” è stato introdotto nel nostro ordinamento il c.d. biotestamento
Visto che
- L’art. 4 della l. 219/2017 prevede ai commi che “…
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. 7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.”.
Considerato che
- Da quanto emerso dalla stampa vi è un ritardo nella applicazione della normativa da parte del Comune e che nemmeno il sito della USL risulta aggiornato (come stabilito per legge);
- Ad ora gli uffici competenti comunicano all’utenza che è in via di definizione la procedura per poter rilasciare la DAT;
Si interroga il Sindaco
- Per sapere quando verrà attivata la nuova modalità del servizio;
- Quali saranno le modalità di erogazione del servizio e di annotazione della Dat da parte dell’ufficio di stato civile;
- Per richiedere una delucidazione in commissione ed alla cittadinanza sul servizio di raccolta della Dat.

 

Monica Sambo

Giovanni Pelizzato
Francesca Faccini
Andrea Ferrazzi
Nicola Pellicani
Bruno Lazzaro

 
 
Pubblicata il 03-02-2018 ore 18:32
Ultima modifica 03-02-2018 ore 18:32
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