Logo della Città di Venezia
Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2015-2020 > Gruppi consiliari > Partito Democratico > Consiglieri comunali > Monica Sambo > Archivio atti > Interpellanza nr. d'ordine 942
Contenuti della pagina

Partito Democratico - Interpellanza nr. d'ordine 942

Logo Partito Democratico Monica Sambo
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
942 6 27/12/2017 Monica Sambo
 
Assessore
Giorgio D'Este
 
e p. c.
Al Presidente della II Commissione
09/01/2018 08/02/2018 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare06-09-2018Leggi

 

Venezia, 27 dicembre 2017
nr. ordine 942
n p.g. 6
 

All'Assessore Giorgio D'Este


e per conoscenza

Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare II Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Sospensione e ritiro della patente ai consumatori, detentori, acquirenti di sostanze stupefacenti

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 


Premesso che
- il 4 dicembre 2017 ha avuto luogo una la II commissione consigliare in cui si è affrontato, tra i vari temi, quello dello spaccio e del consumo di droga;

- il Comandante della Polizia Municipale Dott. Marco Agostini, invitato alla commissione, affermava che una delle nuove misure poste in essere dalla Polizia Municipale di Venezia, come deterrente al consumo di droga, in caso di detenzione o acquisto di droga , era la revoca della patente di guida;

Visto che tale novità è stata richiamata anche dalla stampa a seguito delle dichiarazioni del comandante Agostini e dell’Assessore il giorno 5 dicembre 2017;

Atteso che
- L’ art. 75 del DPR 309/90 (T.U. sulle Tossicodipendenze) statuisce che “Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla”;

- in caso di accertamento da parte dell'organo di Polizia di uso, detenzione o assunzione di sostanze psicotrope è previsto dalla legge un obbligo di segnalazione alla prefettura;

- Il codice della strada elenca i requisiti morali necessari per poter conseguire la patente di guida e st bilisce che le persone condannate per reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990, non possono conseguire la patente e nel caso la condanna intervenga successivamente al rilascio della stessa, il prefetto provvede alla revoca della patente. Infatti, l’art. 120 del codice della strada stabilisce che

“1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1,lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma”.


Si interpella l'Assessore competente per sapere

- a quali novità normativa si riferiva il Comandante Agostini quando affermava che, a partire dagli ultimi mesi, è stato possibile revocare la patente di guida agli acquirenti o consumatori di droghe;

- a quale soggetto competa ( Polizia Municipale o Prefetto) la sospensione o la revoca della patente di guida;

- se nel passato la Polizia Municipale applicava l’art. 75 del DPR 309/1990;

- quali differenze, se ve ne siano, sussistono tra la nuova normativa citata dal Comandante Agostini e il DPR 309/1990;

- se la Polizia Municipale doveva eo deve comunicare al Prefetto i casi di detenzione, acquisto o spaccio di stupefacenti anche ai fini del ritiro o sospensione della patente;

- quale siano le norme applicabili ai casi di cui sopra;

- quante patenti sono state revocate o sospese, e da quali Sezioni, direttamente della Polizia Municipale negli ultimi 3 anni (divise per anno);

- quante segnalazioni, e da quali Sezioni, sono state effettuate al Prefetto per detenzione, acquisto, consumo o spaccio di stupefacenti ai fini del ritiro o della sospensione della patente negli ultimi 3 anni (divise per anno).

 

Monica Sambo

 
 
Pubblicata il 27-12-2017 ore 15:44
Ultima modifica 28-12-2017 ore 09:29
Stampa