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Gruppo Misto - Interpellanza nr. d'ordine 837

Logo Gruppo Misto Renzo Scarpa
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
837 136 03/08/2017 Renzo Scarpa
 
Ottavio Serena
Assessore
Michele Zuin
 
e p. c.
Alla Presidente della X Commissione
03/08/2017 02/09/2017 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare17-10-2017Leggi

 

Venezia, 3 agosto 2017
nr. ordine 837
n p.g. 136
 

All'Assessore Michele Zuin


e per conoscenza

Alla Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Costituzione Advisory Board per la gestione della società Casinò di Venezia Gioco S.p.A.. Servizio Ispettivo Comunale. Possibili vizi di legittimità.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

CONSIDERATO CHE:


- la Giunta Comunale, con la propria deliberazione n. 135 dell'11 luglio 2017, (Allegato 1) ha costituito l’Advisory Board previsto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 23/4/2012 (Allegato 2) quale azione propedeutica al procedere nell’affidamento a terzi del servizio di gestione della Casa da Gioco di Venezia;


- In particolare la deliberazione n. 34/2012 così recitava:
• “ 3. la convenzione tra il nuovo concessionario e il Comune di Venezia contenente la disciplina della gestione del Servizio dovrà essere approvata dal Ministero dell’Interno previa verifica da parte di quest’ultimo che il Comune di Venezia mantenga penetranti poteri di indirizzo, di controllo e di vigilanza sulla gestione del Servizio nonché di un ampio potere sostitutivo, esercitabile dal Comune ove il privato concessionario venisse meno ai propri obblighi, in modo da preservare i profili pubblicistici impliciti nella gestione di tale particolare attività;
riguardo a quest’ultima si provvederà, peraltro, ad istituire un apposito Advisory Board che avrà le funzioni di indirizzo e controllo del rispetto della Convenzione e degli indirizzi Ministeriali oltre ad essere un momento di sintesi tra il nuovo gestore e il sistema amministrativo del Comune di Venezia;


- la DCC n. 34/2012 che approvava anche la riorganizzazione societaria del Gruppo Casinò Municipale di Venezia S.p.A. e di fatto separava “CMV gioco e la società Meeting and Dining Services S.r.l., titolare del marchio “Casinò di Venezia” da “Casinò Municipale di Venezia S.p.A.”, (Allegato 3) prevedeva la sottoscrizione da parte del Comune di Venezia, di CMV Gioco e del nuovo soggetto Gestore, di una nuova convenzione, di durata trentennale, contenente la nuova disciplina della gestione della Casa da Gioco” (Allegato 4) e, tra le altre cose, si incaricava di garantire:


• l’esercizio da parte del Comune di Venezia di penetranti poteri di indirizzo, di controllo e di vigilanza sull’attività di gestione del Servizio con particolare riferimento al pieno rispetto della vigente normativa antimafia;
• il mantenimento di un ampio potere sostitutivo, esercitabile dal Comune ove il privato concessionario venisse meno ai propri obblighi;
• l’obbligo di prevedere rigorosi meccanismi finalizzati a conseguire il massimo rispetto della normativa pubblicistica e penale in materia di giochi d’azzardo e a prevenire possibili illeciti anche in materia di riciclaggio;
• l’obbligo di prevedere specifici adempimenti di comunicazione per il nuovo Gestore, in relazione al rispetto della disciplina antimafia nonché espresse previsioni di decadenza della concessione e della nuova Convenzione per la perdita dei requisiti di idoneità morale stabiliti dal bando di gara e in conformità con quanto previsto dalla normativa antimafia di tempo in tempo vigente e in materia di capacità di contrarre con la P.A.;


- la costituzione del nuovo organismo di controllo denominato Advisor Board, era stata deliberata per ottemperare al parere inviato dall’Avvocatura dello Stato al Ministero dell’Interno con nota n. 35015 del 27 gennaio 2012 e trasmesso per conoscenza al Sindaco del Comune di Venezia e alla Prefettura di Venezia con nota prot. 166 del 20 febbraio 2012, (Allegato 5) in cui si precisava che la convenzione disciplinante il nuovo rapporto concessori avrebbe dovuto prevedere la facoltà per il Comune di Venezia di esercitare penetranti poteri di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività di gestione del Servizio al fine di garantirne l’esercizio con regolarità nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei principi di buona amministrazione, nonché la possibilità per il Comune stesso di intervenire esercitando un controllo sostitutivo nei casi più gravi di inadempimento o irregolarità da parte del nuovo soggetto gestore, con risoluzione del rapporto concessorio ove il concessionario fosse venuto meno ai propri obblighi;


- le ragioni di tale costituzione risultano ben chiare se si considera che la concessione della gestione dell’attività da gioco ad un soggetto esterno, avrebbe privato il Comune della possibilità di nominare il Consiglio di Amministrazione della società di gestione (e, di qui, anche il management) facendo venir meno lo strumento fondamentale di indirizzo e controllo e rappresentanza della parte politica dato che è il C.d.A. che nomina e licenzia i manager, ne controlla l’operato, ne stabilisce la remunerazione e si occupa delle scelte strategiche e delle decisioni non delegabili;


- si trattava, quindi di sopperire a questa mancanza costituendo un organismo con poteri di controllo similari per rispondere alle prescrizioni dell’Avvocatura dello Stato. (Si ricorda che il consiglio di amministrazione è denominato anche board, dal nome che assume negli ordinamenti anglosassoni, board of directors nelle società per azioni, in altri enti si usa la stessa denominazione oppure board of trustees, board of governors, board of regents);


- risulta altrettanto chiaro che la previsione dell’Advisor Board, della sua funzione e dei suoi poteri avrebbe dovuto essere specificato nella convenzione da sottoscrivere con il privato aggiudicatario (art. 31) e che tale specificità avrebbe dovuto valere, in modo “transitorio”, anche tra Comune e CMV S.p.A. almeno fino a completamento della riorganizzazione societaria e dell’espletamento della gara per l’individuazione del nuovo soggetto gestore;


- a tale necessità si rifacevano anche le Deliberazioni di Giunta n. 435 del 30/8/2013 “Approvazione nuovo sistema di vigilanza, controllo e ispezione del Comune di Venezia sulla gestione della Casa da Gioco affidato alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A” (Allegato 6) e la n. 696 del 20/12/2013: “Affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione della Casa da Gioco di Venezia e contestuale cessione della società Casinò di Venezia Gioco S.p.A. interamente partecipata dalla società CMV S.p.A.” atti conseguenti - Approvazione degli schemi generali del bando e del disciplinare di gara. Prelevamento dal Fondo di riserva per le spese di pubblicazione del bando” (Allegato 7) che riportava in allegato lo “Schema di convenzione integrato con le richieste del Ministero dell’Interno” (Allegato 8);

 

PRESO ATTO CHE:


- il Consiglio Comunale con proprie Deliberazioni n. 137 del 18 dicembre 2015: “Revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia approvato dal Commissario Straordinario in data 31/3/2015 ai sensi del comma 611 e ss. dell'art. 1 L. 190/2014.” (Allegato 9) e n.19 del 24 maggio 2017: “Aumento del Capitale Sociale di CMV S.p.A. al fine di procedere con la ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2447 c.c. della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. funzionale all'attuazione del Piano di rilancio ed alla valorizzazione della Casa da Gioco del Comune di Venezia”, (Allegato 10) procedeva ad una ulteriore riorganizzazione societaria confermando definitivamente il venir meno della prospettiva della concessione a terzi della gestione della Casa da Gioco (conformemente alle linee programmatiche di mandato del Sindaco - punto 6.2.2);

- tali decisioni del Consiglio Comunale che, di fatto, annullano le decisioni precedenti circa la privatizzazione della gestione dell’attività di gioco e della riorganizzazione societaria a ciò propedeutica e mantengono sotto il controllo pieno ed esclusivo del Comune di Venezia la Società di gestione dell’attività da gioco, fanno venir meno la necessità di costituzione dell’Advisor Board nelle motivazioni originarie e la rendono impropria se inserita in una Società già sotto il controllo pieno ed esclusivo del Comune di Venezia per l’evidente contrasto con il ruolo ed i poteri assegnati al Consiglio di Amministrazione della medesima Società;


- il Consiglio Comunale, pur nel concretizzare le condizioni che determinano il venir meno la necessità di costituzione dell’Advisor Board, con la Deliberazione n. 19 del 24 maggio 2017 ne amplia l’organico e ne modifica la composizione pur senza dare motivazione alcuna di tale decisione in termini di finalità e utilizzazione delle risorse, costi e centro di addebito viziando tale decisione sul piano della legittimità e dell’oculatezza dell’uso delle risorse pubbliche;


- la Giunta con propria deliberazione n. 135 del 11/7/2017 si auto-incarica di dare motivazione alla costituzione del Board, alla sua organizzazione e a quella del Sistema Ispettivo Comunale adattando il documento di “Disciplina del sistema di vigilanza, controlli ed ispezioni sulla gestione della Casa da Gioco ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra Amministrazione Comunale e Casinò di Venezia Gioco S.p.A.” pensato per la privatizzazione della gestione e già allegato alla Deliberazione Giunta Comunale n. 696 del 20/12/2013;


- tale riorganizzazione dei “Controlli in capo al SIC” operata dalla Giunta, risulta incompatibile con il “Regolamento del servizio ispettivo presso "Casinò Municipale" S.p.A.” adottato con deliberazione consiliare n. 222 del 21/10/1996, e modificato con deliberazione Consiliare n. 33 del 17/02/1997 (Allegato 11) principalmente per quanto previsto nella seconda parte dell’art. 2: “Il servizio ispettivo svolge la sua attività di controllo in piena autonomia operativa sulla base degli indirizzi e delle linee programmatiche impartite dal Sindaco, ferme restando l'esclusiva titolarità e la responsabilità nelle gestione aziendale della Società "Casinò Municipale”;


- la “Disciplina del sistema di vigilanza, controlli ed ispezioni sulla gestione della Casa da Gioco ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra Amministrazione Comunale e Casinò di Venezia Gioco S.p.A.” e il bando di “avviso di mobilità interna per personale di categoria D da assegnare alla Direzione Finanziaria – Servizio Ispettivo Casa da Gioco.”, non tengono conto delle “Norme di permanenza” di cui all’art. 4 e dei “Doveri e divieti” previsti all’art. 6 del “Regolamento del servizio ispettivo presso "Casinò Municipale" S.p.A.” che, per similitudine devono valere anche per i componenti l’Advisor Board;


RITENENDO CHE:


- data la scelta dell’Amministrazione di non procedere all’affidamento della gestione ad un soggetto privato esterno, la costituzione dell’Advisor Board compiuta con la deliberazione n. 135 del 11/7/2017 non sia più, per l’evidente lontananza delle motivazioni originarie, sostenuta da una adeguata motivazione né giustificata sotto il profilo della indispensabilità e/o opportunità della funzione. Si aggiunga l’ipotesi che il suo inserimento possa essere foriero di possibile confusione di ruoli con altri legittimi organismi aziendali e comunali che rimangono nel pieno esercizio del proprio ruolo e dei propri poteri;


- sia comunque ingiustificato, perché in nessun modo motivato, il raddoppio dei componenti dell’Advisor Board previsto dalla DCC n. 19 del 24 maggio 2017 e in nessun modo quantificato nei costi;


- l’Advisor Board non sia correttamente costituito e adeguato sul piano della qualità dei componenti per l’incompleta istruttoria sul personale funzionario reperito, per la mancata applicazione di tutti i criteri previsti per i componenti il SIC in merito alle eventuali incompatibilità e ai diritti e doveri;

 


TUTTO CIÓ PREMESSO:


- si interpella il Sindaco e l'assessore competente per invitarli a non procedere all’insediamento definitivo di un organismo la cui legittimità risulta dubbia perché viziata dalle considerazioni esplicitate nel presente documento. Li si invita, inoltre, a relazionare in Consiglio Comunale attraverso una specifica riunione  di Commissione.

 

 


Allegati
 
Allegato 1 (pdf - 156 kb)
Allegato 2 (pdf - 388 kb)
Allegato 3 (pdf - 146 kb)
Allegato 4 (pdf - 138 kb)
Allegato 5 (pdf - 953 kb)
Allegato 6 (pdf - 727 kb)
Allegato 7 (pdf - 50 kb)
Allegato 8 (pdf - 416 kb)
Allegato 9 (pdf - 316 kb)
Allegato 10 (pdf - 221 kb)
Allegato 11 (pdf - 16 kb)

 

Renzo Scarpa

Ottavio Serena

 
  1. Renzo Scarpa
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 03-08-2017 ore 09:07
Ultima modifica 03-08-2017 ore 09:07
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