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Regolamento del Consiglio comunale

Art. 31 Funzionamento delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono convocate dal loro Presidente.
2. In difetto di tempestiva convocazione, il Presidente del Consiglio, a richiesta di un terzo (1/3) dei componenti la Commissione, provvede a convocarla.
3. Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno un terzo (1/3) dei componenti la Commissione. Ciascun componente, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal Consigliere supplente, se nominato; in caso di mancata nomina del componente supplente può delegare in sostituzione, mediante comunicazione scritta al Presidente o al Segretario della Commissione, altro Consigliere comunale, il quale concorre a rendere valida la seduta agli effetti del numero legale.
4. Trascorsi quarantacinque (45) minuti dall’orario di convocazione della seduta di Commissione senza che si sia raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta, il Presidente la dichiara sciolta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.
5. Ogni Commissione elegge, a maggioranza di voti, il proprio Presidente e due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice Presidente che risulti eletto come tale col maggior numero di voti.
In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano presente, ai sensi del presente Regolamento.

6. Qualunque Consigliere può chiedere di essere sentito dalle Commissioni consiliari.
L'Assessore competente deve intervenire alle riunioni su richiesta della Commissione stessa per fornire ogni informazione necessaria.
7. I Consiglieri non facenti parte della Commissione, ma convocati in qualità di proponenti atti all'esame della Commissione stessa, non concorrono alla formazione del numero legale per rendere valida la seduta e non viene loro corrisposto il gettone di presenza.
8. Un funzionario del Comune assiste le Commissioni con funzioni di Segretario.
9. La convocazione delle sedute delle Commissioni consiliari è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei componenti la Commissione e deve pervenire almeno tre (3) giorni prima della seduta. Nei casi d’urgenza, è sufficiente che la convocazione pervenga almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. La convocazione è altresì inviata via posta elettronica anche alle Segreterie dei Gruppi consiliari. La convocazione della seduta della Commissione è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune entro il giorno precedente a quello della seduta medesima.
10. Per la discussione ed approvazione degli oggetti trattati dalle Commissioni, si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni relative al Consiglio comunale.
11. L’eventuale relazione del parere al Consiglio è svolta dal Presidente della Commissione o da un Consigliere delegato dalla Commissione.
12. Sono ammesse le relazioni di minoranza.
13. Le sedute delle Commissioni consiliari sono audioregistrate. L’audioregistrazione tiene luogo del verbale e viene pubblicata, oltre al resoconto sintetico, in apposita sezione del sito istituzionale entro e non oltre quindici (15) giorni.
14. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

 
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