1. Il Presidente, sentita la Segreteria generale, dichiara l’inammissibilità degli emendamenti e subemendamenti quando:
a) siano estranei all’oggetto della discussione;
b) rendano palesemente incoerenti le diverse parti del documento;
c) siano in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio
sull'argomento nel corso della seduta;
d) siano pervenuti oltre il termine fissato.
2. Il presente articolo trova applicazione anche agli emendamenti e subemendamenti relativi alle proposte di deliberazione in materia di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Ente, salve le specifiche disposizioni del Regolamento di contabilità.