1. Nessuno può prendere la parola senza averne ottenuto la facoltà dal Presidente, che la concede secondo l'ordine della richiesta, salvo quanto previsto per le questioni pregiudiziali e sospensive, le mozioni d’ordine e il fatto personale.
2. Nessun Consigliere può essere interrotto nel suo intervento, a meno che non si tratti di un richiamo al rispetto delle norme del presente regolamento da parte del Presidente.
3. Il Presidente può togliere la parola, previo puntuale richiamo, quando sia violata una delle regole di cui al presente articolo.
4. Ogni Consigliere parla dal proprio scranno; il discorso è sempre diretto al Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di precedenti oratori; i dialoghi tra oratori sono vietati.
5. L'oratore deve occuparsi unicamente dell'oggetto in discussione e non può divagare con osservazioni che non abbiano attinenza con esso.
6. Gli oratori devono tenere in aula un comportamento consono all'Istituzione e astenersi da comportamenti che siano di ostacolo al regolare funzionamento del Consiglio. Nelle discussioni e nel dibattito consiliare, mantengono una condotta ed un tono argomentativo di alto profilo stituzionale, senza ricorrere ad attacchi personali lesivi dell’onore o del prestigio delle persone.
7. Salva diversa disposizione del presente regolamento, ogni intervento non può eccedere i quattro (4) minuti nelle sessioni straordinarie e, limitatamente alla discussione generale sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione, sette (7) minuti nelle sessioni ordinarie. Superato tale limite, il Presidente invita l'oratore a concludere; se tale richiamo non sortisce effetto il Presidente gli toglie la parola.
8. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta sullo stesso oggetto. E’ ammesso un secondo intervento per dichiarazione di voto per un tempo massimo di quattro (4) minuti.
9. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può disporre una deroga ai tempi degli interventi comunque non superiore al doppio del tempo previsto dal presente regolamento. Detta deroga può comunque essere decisa dal Consiglio, prima dell'esame dell’oggetto, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.