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Regolamento del Consiglio comunale

Art. 4 Quorum strutturale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale è validamente costituito quando siano presenti sedici (16) Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Durante la seduta ciascun Consigliere può chiedere la verifica del numero legale. In ogni caso ciascun Gruppo consiliare non può chiedere la verifica del numero legale per più di due (2) volte nella stessa seduta. Il richiedente all'atto della verifica è computato, in ogni caso, come presente.
3. Qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non oltre venti (20) minuti al fine di procedere ad un ulteriore appello. In caso di verifica positiva la seduta riprende. In caso di verifica negativa la seduta è sciolta.
4. Quando la seduta è sciolta per mancanza del numero legale, il numero legale per rendere valida la nuova seduta, e per gli oggetti rimasti inevasi, si riduce a quindici (15) Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Il numero legale della nuova convocazione si applica anche per tutte le questioni di ordine procedurale attinenti agli oggetti rimasti inevasi, ancorché posti nella seduta o nelle sedute successive a quella in cui è mancato il numero legale.
6. Per gli oggetti inseriti “ex novo” all'ordine del giorno viene richiesta la presenza di sedici (16) Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

 
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