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Riferimenti normativi

Dal Regolamento di Contabilità

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15.06.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del  15/16.06.2017

 

 

CAPO XII - LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

 

Articolo 58 - Le funzioni ed i compiti del Collegio dei revisori
1. L’Organo di revisione svolge l’attività di collaborazione con il Consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dallo statuto comunale e dalle norme regolamentari vigenti.
2. L’Organo di revisione, su richiesta del responsabile del servizio finanziario o del dirigente competente, esprime altresì valutazioni relativamente ad aspetti di natura finanziaria ed economica su particolari fatti o situazioni contabili del comune e dei propri organismi partecipati.
3. L'Organo di revisione è supportato nella sua funzione di verifica, controllo e vigilanza degli equilibri economico-finanziario dell'ente dal servizio finanziario.
4. I revisori accedono agli atti e documenti dell'ente per il tramite del Segretario generale e del Responsabile del servizio finanziario.
5. La segreteria generale provvede alla trasmissione al Presidente del Collegio dei revisori dell'ordine del giorno contenente gli argomenti che saranno trattati dal Consiglio C omunale e l'elenco dei provvedimenti adottati dalla Giunta.
6. I revisori sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
7. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due componenti. Della riunione deve redigersi processo verbale, da trascriversi in apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.
8. Il Collegio può assistere, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio comunale e, su richiesta dei relativi presidenti, a quelle delle commissioni consiliari.

Articolo 59 – Cessazione, ineleggibilità e limiti all'assunzione dell’incarico di revisore
1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa dall’incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a 60 giorni viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell’impossibilita` di svolgere l’incarico.
2. Per i revisori valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità e i limiti dell'assunzione degli incarichi stabiliti dalla legge.

Articolo 60 - Termine per l'espressione dei pareri
1. Il parere sulla proposta di bilancio di previsione e relativi allegati deve essere reso nel termine indicato dall'articolo 5, comma 7. Il parere sulle proposte di variazione al bilancio di previsione deve essere reso nel termine di giorni 7 di calendario decorrenti dal ricevimento della proposta.
2. Le proposte di variazione del bilancio sono trasmesse al Presidente del Collegio dei revisori. Le rimanenti proposte sottoposte a parere sono trasmesse per il tramite del servizio finanziario al Presidente del Collegio. La trasmissione degli atti e dei pareri può essere effettuata utilizzando strumentazioni informatiche.
3. Le variazioni assunte in via d'urgenza dalla Giunta Comunale sono comunicate al Presidente del Collegio entro il giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio. Il parere del Collegio è comunicato al Consiglio contestualmente alla sottoposizione del provvedimento di ratifica.
4. Il parere sullo schema di rendiconto deve essere reso entro 20 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della proposta approvata dall’organo esecutivo.
5. Il parere sullo schema di bilancio consolidato deve essere reso entro 20 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della proposta approvata dall’organo esecutivo.
6. Gli altri pareri eventualmente previsti dalla normativa in vigore devono essere resi entro
8 giorni di calendario.

 

 
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