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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 158

da Assessore Renato Boraso

Venezia, 22 gennaio 2016
n p.g. 2016/34113
 

Al Consigliere comunale Francesca Faccini


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 158 (Nr. di protocollo 35) inviata il 23-12-2015 con oggetto: Accesso all’arenile al Lido di Venezia

 

Con riferimento all’interrogazione d’ordine n.158 del 23.12.2015 sentiti a riguardo gli uffici anteposti si espone quanto segue: in prima istanza si precisa che i provvedimenti concessori riguardanti l'uso del demanio marittimo con finalità turistico ricreative non vengono più rilasciati dalla Capitaneria di Porto, ma sono invece rilasciati dallo stesso Comune di Venezia in attuazione della legge regionale n.33/2002.  Stante per le concessioni sottoscritte dal 2004 ad oggi ancora vigenti, e grazie all'ultima proroga ex lege che protrae la nuova scadenza fino al 31.12.2020, non viene richiamato alcun riferimento all'obbligo di lasciare libero l'accesso alla battigia. Tale obbligo viene introdotto successivamente dalla legge n.296/2006, la quale, all'art. 1, comma 251 lett. “E” ha previsto ("l'obbligo per i titolari delle concessioni in essere di consentire il libero e gratuito transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione").
Obbligo che viene ripreso annualmente dall'ordinanza sulla balneazione emanata dal Comune, da ultima la n. 525/2015, in cui all’art. 3, comma 2, lett. F, si precisa che l'obbligo è valido "durante tutto l'anno". La legge della Regione Veneto n.33/2002 prevede nell'allegato S/1, alla lett. A punto 12, (relativo ai parametri minimi per la redazione dei Piani particolareggiati degli arenili) che "dopo 5 concessioni deve esserci un ingresso libero al mare, ed in ogni caso almeno uno a distanza di 200 mt., con esclusione dei tratti privi di accessi". Riferendosi a tale prescrizione il Comune di Venezia, ufficio urbanistica aveva presentato richiesta di deroga alla Regione Veneto, in particolare, era emersa la carenza rispetto alle prescrizioni minime dell'allegato S/1, soprattutto per la zona centrale dell'arenile Lidense, dove si trovano le concessioni degli stabilimenti storici, peraltro nella stessa zona risultano difficilmente realizzabili altri accessi data la costituzione dei luoghi stessi.
Il Piano particolareggiato così come predisposto per l'arenile dell'isola del Lido ha previsto degli accessi all'arenile derogando alla prescrizione dei 200 metri lineari, il piano però è stato adottato nel 2007, e ad oggi non è ancora approvato, non facendo più salvaguardia alle norme in esso contenute.
A conclusione di quanto esposto, si ritiene opportuno informare che la Direzione Patrimonio ha dato comunicazione alla Polizia Municipale, in veste di autorità competente per il controllo e per la corretta attuazione all'ordinanza sulla balneazione, e gli uffici preposti hanno ricevuto disposizioni al fine di verificare l’effettiva attuazione a quanto disposto in ordinanza per la corretta apertura dei cancelli sui varchi di riferimento agli accessi degli arenili.

 

Renato Boraso

 
  1. Francesca Faccini
  2. Archivio atti
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 22-01-2016 ore 10:05
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