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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 820

da Assessore Michele Zuin

Venezia, 18 agosto 2017
n p.g. 393241
 

Al Consigliere comunale Monica Sambo


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 820 (Nr. di protocollo 44) inviata il 18-07-2017 con oggetto: Anticipo Tfr

 

Con riferimento all’oggetto, si fornisce risposta ai quesiti posti nell'interrogazione ed in particolare:


a) se si intenda modificare la clausola che prevede l'anticipazione finanziaria in cambio della rinuncia ad attivare il contenzioso;
b) quali siano le ragioni per le quali è stata inserita tale clausola e quali siano le norme o la giurisprudenza che impongono la rinuncia preventiva ad un futuro ricorso.

Al fine di inquadrare la questione, è necessario tener presente che l'erogazione del TFR è obbligo a carico dell'INPS e che quindi il dipendente cessato vanta un credito nei confronti di tale Istituto e non nei confronti del Comune. Le normative disciplinanti l'erogazione del TFR prevedono tempi precisi di erogazione del TFR da parte dell'INPS, e le stesse circolari emanate (vedi n. 73 del 05/06/2014) precisano che la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e che la prestazione viene messa in pagamento nei successivi 3 mesi. Le stesse normative e prassi dell'INPS regolanti la materia consentono ai dipendenti di cedere il credito.

Posto quanto sopra, gli uffici Comunali nell'approcciare una soluzione alle esigenze manifestate, anche con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale all’unanimità dell’odg n 114 del 24/05/2017, hanno dovuto considerare:
a) l'assenza di una normativa che consentisse al Comune di erogare le somme a titolo di anticipazione garantita dalla cessione del credito e, d'altro canto, l'assenza di una normativa che vietasse tale operazione;
b) l'assenza di un interesse diretto da parte del Comune;
c) il divieto per l'INPS di anticipare le somme;
d) gli oneri per la provvista di liquidità e gli altri oneri accessori;


Valutate tutte queste possibili limitazioni, si è quindi ritenuto di poter operare in ogni caso considerando che nessuna norma vieta esplicitamente una operazione di acquisto del credito, ma proprio in considerazione che tale acquisto del credito verrà fatto esclusivamente per rispondere ad una esigenza dell'istante, si è valutato che dovessero essere compresenti perlomeno i vincoli relativi all'assenza di un contenzioso nella materia oggetto del procedimento e l'assenza di oneri diretti a carico dell'amministrazione.
E' stato ritenuto dagli uffici, infatti, non conforme ad un principio di buona amministrazione attuare un procedimento non espressamente previsto dalle norme, e quindi potenzialmente con i limiti di tale assenza normativa, con soggetti in contenzioso con l'ente per materia comunque inerente il procedimento stesso, e ciò anche in considerazione della presenza di diverse norme che tendono a limitare la possibilità di rapporti con la P.A. in presenza di contenziosi (es. codice degli appalti, testo unico enti locali in materia di incompatibilità).

 

Cordiali saluti.

 

Michele Zuin

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 18-08-2017 ore 10:49
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