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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Mozione nr. d'ordine 32

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
32   01/09/2015 Sara Visman
 
 

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
annullamento20-09-2015Leggi

 

Venezia, 1 settembre 2015
nr. ordine 32
n p.g. ........
 

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


e per conoscenza

Ai Presidenti delle Municipalità

 

Oggetto: Attendamento di circhi e mostre viaggianti che utilizzano specie animali selvatiche o esotiche

 

 

 

premesso che

 

1 il circo è un'arte antica che merita di essere difesa e tramandata, ma non più impegnando animali selvatici ed esotici: si pensi che il circo di maggiore successo a livello mondiale è animato soltanto dall'abilità di acrobati, giocolieri e clown. È giunto il momento di ridare dignità agli animali, lasciandoli vivere nel loro habitat, mentre il circo dovrà continuare ad esistere usando risorse e sinergie umane.

 

considerato che

 

1 le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non idonee anche da riconosciute autorità scientifiche: la British Veterinary Association non ritiene che i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici/esotici possano essere soddisfatti nell'ambiente dei circhi itineranti.

 

2 sempre più paesi nel mondo hanno aderito al bando degli animali dai circhi: un numero in continua crescita anche tra i soli paesi europei.

 

3 nel corso degli attendamenti circensi la sicurezza di tutti i cittadini, che ricade sotto la responsabilità del Sindaco, viene spesso messa a rischio da fughe o incidenti che coinvolgono gli animali al seguito del circo; tali animali ( molti dei quali elencati nel decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 e dei quali è proibita la detenzione)  possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

 

4 l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968. n. 337  (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) prescrive ai comuni di compilare un elenco delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce al regolamento comunale la competenza a concedere suddette aree

 

considerato inoltre che

 

1 la Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 recita: "Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'articolo 10: "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

 

2 la legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e firmata a Washington il 3 marzo 1973, la legge 19 dicembre 1975, n. 874, il regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), che ha stabilito i criteri generali e i requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti, in funzione della tutela del loro benessere;

 

3 la CITES, nell'emanazione delle linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti, ha sottolineato che "le indicazioni inerenti i requisiti minimi non devono essere considerate come una giustificazione o invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare, si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali: primati, delfini,lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti,ippopotami, giraffe. rapaci'"; la legge 20 luglio 2004, n. 189 (disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche.

 

Rilevato che

 

molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento per le attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico o privato con uso di animali di specie selvatiche ed esotiche individuate dalla CITES

 

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

 

a non consentire su tutto il territorio comunale spettacoli circensi in cui si sfruttino, contro natura, gli animali

 

2 a verificare ed a modificare le condizioni di attendamento circhi all'interno del regolamento per la tutela degli animali.

 

3 a sollecitare il governo a vietare, con legge statale, l'uso di animali negli spettacoli circensi in Italia (come già accade in altri Stati, compresi Inghilterra e Francia)

 

4 a sollecitare lo Stato a concedere i contributi statali per i circhi solo nel caso essi non usino animali

 

5 a creare le condizioni affinché tutta la popolazione venga meglio informata sulla materia e venga sensibilizzata tutta l'opinione pubblica a disertare spettacoli che impieghino gli animali

 

Sara Visman

 
  1. Sara Visman
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 01-09-2015 ore 11:49
Ultima modifica 01-09-2015 ore 12:39
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