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Riferimenti normativi

Dallo Statuto

Art. 7 - Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo
1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi.
1/bis.Ogni gruppo consiliare dispone presso il Comune di una sede, del personale, delle attrezzature, dei servizi necessari all’esercizio del mandato elettorale così come verrà determinato dal Regolamento. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
2. La Conferenza dei Capigruppo presieduta dal/dalla Presidente/ssa del Consiglio ed alla quale partecipano il/la Sindaco ed i due V.Presidenti e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, concorda il calendario dei lavori, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi ed i tempi della discussione. In mancanza di accordo decide il/la Presidente/ssa tenendo conto di quanto previsto dall’art.5/bis. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
3. Gli atti ed i provvedimenti che la Giunta intende sottoporre alla preventiva valutazione dei Consigli di Municipalità o delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capi dei gruppi consiliari ed alle commissioni competenti. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.150 del 21/12/2011).
4. Il/la Presidente ha i poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Sovrintende, inoltre, alle attività del Consiglio. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999).
5. Appositi regolamenti prevedono che al Consiglio siano forniti servizi, attrezzature necessarie, risorse finanziarie, proprie strutture. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999).
6. La gestione delle risorse finanziarie è seguita da dirigenti anche del settore economico finanziario sulla base di specifico PEG e risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all’approvazione del Consiglio. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999).

 


Dal Regolamento del Consiglio comunale

 

Art. 27 - Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari si formano e proseguono nel corso del mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Possono, comunque, essere costituiti nuovi Gruppi consiliari purché il numero dei componenti non sia inferiore a tre (3) Consiglieri ad esclusione del gruppo misto che può costituirsi anche con un solo Consigliere.
2. Il Consigliere che nel corso del mandato si dimetta dal proprio Gruppo e non comunichi che intende appartenere ad un altro Gruppo già esistente, entra a far parte del Gruppo “misto”, senza necessità di atto di accettazione da parte di quest’ultimo.
3. Al Gruppo “misto” spettano gli stessi diritti previsti per gli altri Gruppi consiliari.
4. Il Consigliere candidato Sindaco, presentato da più liste, non risultato eletto nelle elezioni amministrative di ballottaggio, qualora non intenda aderire a nessuno dei Gruppi di cui è stato candidato, ha la possibilità di costituire un Gruppo indipendente al quale non può partecipare nessun altro Consigliere ed individuato con il cognome del candidato Sindaco.
5. I Consiglieri possono chiedere, nel corso del mandato, di confluire in un altro Gruppo già esistente, comunicando al Presidente del Consiglio il Gruppo cui intendono appartenere. Tale richiesta deve essere sottoposta al Gruppo di destinazione per l’accettazione; in caso di disaccordo decide il Capogruppo il quale invia conseguente comunicazione scritta alla Presidenza del Consiglio.
6. Entro dieci (10) giorni dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, ciascun Gruppo consiliare è tenuto a comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo; in difetto di comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo stesso.
7. Consigliere anziano è colui che, con esclusione del Sindaco, ha riportato la maggior somma di voti ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano d'età.

 
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