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Movimento 5 Stelle - Interrogazione nr. d'ordine 1430

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1430 32 20/02/2019 Davide Scano
 
Sindaco
Luigi Brugnaro
 
e p. c.
Al Presidente della XI Commissione
 
inoltrata a
Assessore Paolo Romor
21/02/2019 23/03/2019 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
delega25-02-2019Leggi

 

Venezia, 20 febbraio 2019
nr. ordine 1430
n p.g. 32
 

Al Sindaco Luigi Brugnaro


e per conoscenza

Al Presidente della XI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare XI Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Ampliamento e stato manutentivo della piscina di via Calabria a Chirignago INTERROGAZIONE a risposta orale in Commissione ai sensi degli artt. 14-15 Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
l’impianto natatorio di via Calabria, a Chirignago, è stato realizzato dall’amministrazione comunale nel 1981 ed è stato affidato da allora all’ASD SERENISSIMA NUOTO, costituitasi formalmente nel 1984 e con sede presso la stessa piscina;
nel 2000, con determina dirigenziale, è stato approvato il disciplinare di concessione dell'impianto natatorio con rinnovo dell'affidamento per 6 anni, fino al 26 aprile 2006;
con delibera di Giunta n. 220 del 31.03.2005 è stato approvato il progetto preliminare di ampliamento della piscina, come da proposta dell'Associazione, vincolando la medesima a presentare il progetto definitivo entro 120 giorni. La proposta prevedeva, in particolare:
“la costruzione di una terza vasca coperta” (1° stralcio, lavori per 600 mila euro);
“la realizzazione di una vasca scoperta olimpica di m 50x21...” (2° stralcio, lavori per 720 mila euro);
“il prolungamento della durata della concessione, a partire dall'aprile 2006 data di esaurimento della concessione in atto, per un ulteriore periodo pari alla durata del contratto di mutuo...” (20 anni);
“la prestazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di garanzia fidejussoria a favore dell'istituto bancario mutuante”;
l'efficacia della delibera sopra descritta è tuttavia subordinata alla votazione di “una successiva delibera di consiglio comunale che approvi: a) l'inserimento nel piano triennale delle opere; b) il disciplinare di convenzione; c) la fidejussione”;
con determinazione n. 2087 del 17.07.2007, “è stato in via eccezionale approvato il rinnovo sino al 31.10.2007 al fine di evitare l’interruzione del servizio”;
con delibera successiva del consiglio comunale, la n. 11 del 28.01.2008, si approva il progetto definitivo depositato dall’Associazione ma solo per il primo stralcio. Quest’ultimo, si prevede, comporta una spesa pari a 770.000 euro a carico della stessa ASD, da finanziare “attraverso l’accensione di un mutuo tramite ricorso al credito sportivo o altro primario istituto di credito della durata di 20 anni”.
Con lo stesso atto si approva la proroga per ulteriori 12 anni della concessione, secondo il disciplinare allegato, e si dà mandato alla Direzione Bilancio di rilasciare la garanzia fideiussoria per l’intera durata del mutuo (alla scadenza della convenzione, mutuo e garanzia si trasferiranno al nuovo gestore). Si demanda poi all’allora Direzione PEL di controllare l’iter di realizzazione dei lavori;
nel “deliberato” si prescrive che “il mancato completamento dell’intervento nel tempo prescritto […] causerà l’automatica revoca della Convenzione...”;
inoltre, sempre nel deliberato, si “vincola l’ASD Serenissima Nuoto alle condizioni previste dal parere in atti della Direzione PEL del 11.12.2007 prot. 519082” all’interno del quale si prescrive, fra l’altro, che: “i lavori dovranno essere iniziati entro 150 giorni dalla avvenuta esecutività della deliberazione” e che “i lavori dovranno essere eseguiti in 365 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori” (elementi ribaditi pure, di seguito, nello stesso deliberato);
l’Associazione, nella sua proposta, in realtà prevedeva il primo stralcio “nei primi 30 mesi di rinnovo della convenzione e comunque entro 18 mesi dal perfezionamento della pratica di finanziamento...” (termine ridotto come sopra) ed il secondo stralcio “non prima di 3 anni dall’entrata in funzione della terza vasca coperta, e comunque entro il periodo di convenzione stabilito per il primo stralcio”;

premesso inoltre che

il Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi stabilisce all’art. 6, comma 4, che “il concessionario della gestione ed uso ed il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze”;
l’art. 12 dello stesso Regolamento sancisce poi che “a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d’uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d’uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo”;
l’art. 16, comma 2, del Regolamento statuisce infine che “il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando: a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti”;
nel disciplinare, allegato alla delibera di CC, all’art. 4 vi sono gli obblighi dell’affidatario tra cui: “pulizie giornaliere e periodiche dell’impianto”, “regolare conduzione delle manutenzioni ordinarie e urgenti”;
l’art. 10, insieme all’allegato 2, dello stesso disciplinare regola la cd. “tariffa conduttore” cioè la quota di spesa per utenze che l’ASD dovrà rimborsare al Comune: dal 40% del primo anno essa è cresciuta fino al 50% massimo attuale;

considerato che
lo scrivente non è riuscito a reperire alcun ulteriore atto, delibera o determina che sia, rispetto alla gestione della piscina di via Calabria a Chirignago;
i lavori di ampliamento pattuiti avrebbero dovuto iniziare entro il 7 luglio 2008 (150 giorni dall’esecutività della delibera) e terminare entro il 7 luglio 2009;
la situazione della piscina appare del tutto immutata: non vi è stato cioè alcun lavoro di ampliamento dell'impianto e le piscine attive sono soltanto due (come confermerebbe lo stesso sito web dell’Associazione);
tutto quanto sopra fa presumere che l'ASD SERENISSIMA NUOTO abbia continuato a gestire ininterrottamente l'impianto, senza però aver adempiuto agli impegni assunti e quindi senza alcun investimento da ammortizzare il che, dunque, non giustificherebbe affatto il rinnovo della concessione fatto per 12 anni;

considerato infine che
alcuni utenti della piscina di via Calabria hanno segnalato al sottoscritto alcune carenze manutentive degli spogliatoi, sotto il profilo igienico-sanitario: diffuse e rilevanti chiazze di muffa (foto 1-2), pezzi di vernice che si staccano dal soffitto e dalle pareti (foto 3-4-5), docce e rubinetti senza soffioni (foto 6), panchine, con annessi appendiabiti, non fissate ai muri o al suolo che spesso rischiano di cader addosso agli atleti, presenza nelle pareti di bagni e docce di larve di psychodidae (foto 7-8) che sembra prolifichino proprio con l'umidità in scarichi e tubature;

premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:

di spiegare i motivi per cui l’ASD SERENISSIMA NUOTO sia ancora affidataria della piscina qui in esame, almeno dal 1984, nonostante fosse prevista in delibera “l’automatica revoa cella convenzione” in caso di mancata realizzazione della piscina nei tempi stabiliti;
se e quali responsabilità sussistano in capo agli uffici comunali competenti per mancata vigilanza rispetto ad un ritardo di oltre nove anni nella realizzazione dell’investimento promesso dall’ASD e nella mancata revoca;
di quantificare l’importo stimabile per i mancati introiti, o le minori spese, conseguenti ad una messa a bando dell’impianto sportivo nove anni fa;
se la fideiussione rilasciata, a favore dell’Associazione, sia ancora operativa e quanto sia costata all’amministrazione comunale in questi anni;
se e quante ispezioni siano state effettuate dall’amministrazione comunale e dall’ASL presso l’impianto di via Calabria negli ultimi quattro anni;
se siano state svolte verifiche sul Registro dei lavori di manutenzione e controlli incrociati tra esso ed i bilanci dell’Associazione depositati annualmente;
se le condizioni manutentive, descritte dalle foto allegate, non costituiscano un grave inadempimento in capo all’ASD gestrice, con possibile applicazione di penali;
se le condizioni manutentive, descritte dalle foto allegate, non costituiscano un grave inadempimento in capo all’ASD gestrice, motivo di possibile recesso da parte del Comune ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare;
se, per correggere le carenze igieniche segnalate, il Comune non possa utilizzare la fideiussione di cui all’art. 21 del disciplinare (euro 52.000);
se l’ASD SERENISSIMA NUOTO mantenga ancora la propria sede presso l’edificio sportivo di proprietà comunale.


Allegati
 
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Davide Scano

 
  1. Davide Scano
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 20-02-2019 ore 13:48
Ultima modifica 25-02-2019 ore 13:24
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