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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 289

da Assessore Renato Boraso

Venezia, 9 maggio 2016
n p.g. 2016/219945
 

Al Consigliere comunale Davide Scano


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 289 (Nr. di protocollo 27) inviata il 24-03-2016 con oggetto: Bando di gara per il subaffidamento di servizi automobilistici di TPL - interrogazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. C.C.

 

Come richiesto nell'interrogazione numero d'ordine 289 del 24.03.2016 avente ad oggetto " Bando di gara per il subaffidamento di servizi automobilistici di TPL", sentiti gli uffici competenti in materia e la società ACTV/AVM la quale da diramato la nota prot.12769 del 26.04.2016 (consultabile a richiesta) si espone quanto di seguito riportato: alla domanda "di indicare se e con quale atto AVM abbia deliberato di indire la gara......." La società AVM in quanto gestore dei servizi della mobilità è inserita nei cd "settori speciali", ed è tenuta al rispetto dell'art. 55 del codice degli appalti, commi 3, 4, 5 e 6, "con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa" (vedasi art.206 del codice appalti). Ed infatti, pur sussistendo tale atto (che è determinato ("disposizione di avvio del procedimento"), la società di prassi, in ottemperanza a tale facoltà non ne fa menzione.

alla domanda: "di spiegare se il Direttore generale di Gruppo abbia i poteri di firma...." . Si annota che con procura notarile, depositata anche in CCIAA, al Direttore Generale di Gruppo sono stati conferiti ampi poteri tra i quali al punto "8", "curare lo sviluppo dei Contratti di servizio per le società di gruppo....", e al punto "11", autorizzare gli acquisti di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo previsti dal budget". Va da sè che nel budget  sono previstii servizi oggetto del bando. Alla domanda: "di specificare in modo puntuale, quali siano le discrasie tra le indicazioni in lotti e le modalità di aggiudicazione" si espone quanto segue: Nel primo bando, per un mero refuso di compilazione del modello europeo, che poi ha in effetti portato alla revoca in autotutela del medesimo, la stazione appaltante aveva indicato la suddivisione in lotti con aggiudicazione ad un unico affidatario. Tale previsione era logicamente contraddittoria. Alla richiesta di "spiegare conseguentemente, le ragioni per cui AVM ha ritenuto di non favorire l'accesso alle piccole e medie imprese....." si espone quanto segue: La motivazione della scelta di non operare la suddivisione in lotti è ampiamente esplicitata nella disposizione di avvio del procedimento e nel disciplinare di quantificazione. Alla richiesta di "spiegare quali siano le misure prevista a tutela dei lavoratori...." si espone quanto segue: Va evidenziato che la gara è tutt'ora in corso e, al fine di non pregiudicare la medesima o, peggio, avvicinarsi ad un'ipotesi di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cp), non possono essere rese note clausole e/o disposizioni che possono concorrere alla formazione dell'offerta. Quello che quì si può dire è che nel CCNL degli Autoferrotramvieri sussite la previsione della clausola sociale a tutela dei lavoratori. Alla richiesta di "valutare, se non fosse più corretto individuare nell'Ente di governo....." come vi è noto, nella delibera n.7 del 15.12,2014, l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ha disposto l'affidamento della concessione in house del servizio per l'area urbana di Venezia (anni 2015-2019) ad AVM, approvando altresì lo schema di "Contratto di servizio", che, all'art. 12, prevede che "Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali è consentito ad AVM Spa, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 25/98 e successive modificazioni ed integrazioni, subaffidare a terzi vettori previa autorizzazione dell'Ente affidante, i servizi nel limite massimo del 20% di quelli affidati ed oggetto del presente contratto, con l'sservanza e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 22 della stessa legge Regionale...". Il potere di AVM di indire la gara discende dunque dagli atti sopra ricordati e conseguentemente ne deriva che ACTV non vanta alcun titolo o diritto in proposito. Alla domanda di "indicare in ogni caso se e con quale atto, l'Ente di Governo abbia autorizzato il subaffidamento..... quali siano i benefici economici  e gestionali che l'azienda attende...." si espone quanto segue: L'Ente di Governo ha autorizzato il subaffidamento con lettera datata 2 marzo 2016. Lo schema di contratto con il subaffidatario sarà inoltrato all'Ente, come previsto dalla normativa, prima della stipula con il soggetto prescelto in sede di gara. Per quanto attiene ai benefici economici e gestionali, si evidenzia che la conformazione e la tipologia di corse oggetto di gara (scolastiche, di rinforzo, in orari di punta etc.., quindi non linee intere ma "porzioni" di linee) fa sì che la gestione diretta implicherebbe oneri gravosi in materia di organizzazione del lavoro, mentre l'affidamneto a terzi comporta una più efficente e flessibile stutturazioine della gestione di queste corse.

Si ricorda infine che il testo riportato è stato condiviso con la direzione di AVM Spa.

 

 

 

Renato Boraso

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 09-05-2016 ore 09:50
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