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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 294

da Assessore Renato Boraso

Venezia, 10 maggio 2016
n p.g. 2016/223032
 

Al Consigliere comunale Davide Scano


e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 294 (Nr. di protocollo 30) inviata il 02-04-2016 con oggetto: Cessione della quota societaria in Linea S.p.A. da parte di ACTV S.p.A. - Interrogazione ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.

 

Come richiesto nell'interrogazione numero d'ordine 294 del 02.04.2016 avente come oggetto "Cessione della quota societaria in Linea Spa da parte di Actv Spa", sentiti gli uffici competenti per materia, e la direzione ACTV/AVM si espone quanto segue: il manifestato interesse per la cessione delle quote de La Linea Spa detenute da Actv Spa è stata reiterata, in quanto la prima manifestazione di offerta è andata deserta, essendovi un obbligo di legge, come noto, di provvedere con manifestazione pubblica nel caso di cessione di beni da parte di società partecipate. Per  tale proposito si vuole ricordare che l'art.568 biis della legge 147/2013 prevede la facoltà (e non il dovere) di optare per la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione delle quote ed il contestuale affidamento per anni "cinque" del servizio pubblico affidato alla società. Nel caso di La Linea Spa, tale facoltà era peraltro esercitabile dall'Ente di Governo del Bacino teriitoriale. Per quanto si sottolinea che la facoltà prevista nella norma citata era peraltro esercitabile dall'Ente titolare del potere di affidamento del servizio pubblico del TPL nell'ambito urbano di Venezia, e quindi non da ACTV Spa, che non è titolare di questo potere, ma spetta invece all'Ente di Governo del Bacino territoriale. Tra l'altro si sottolinea che la facoltà prevista dalla norma citata era adottabile solo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore e pertanto, alla data della manifestazione di interesse del (26.01.2016) tale norma non era più applicabile. La partecipazione societaria è stata riclassificata, già nel 2013, nella voce dell'attivo circolante ("III" attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" in attesa di dismissione. Il suo valore di bilancio è stato svalutato nell'esercizio del 2013 per allineare il valore iscritto a bilancio pari ad "€uro 559.429" con il valore definito da apposita perizia redatta da un terzo indipendenrte per "€uro 504.000". Con la stesura del bilancio di esercizio del 2014, tale partecipazione è stata prudentemente oggetto di integrale svalutazione, in quanto gli amministratori hanno ritenuto di non poter realizzare il valore esposto in bilancio nel 2013, viste le difficoltà e i ritardi incontrati nella sua dismissione; difficoltà, peraltro confermate anche nell'anno succesivo. Infatti, di fronte a questo tipo di difficoltà, ovvero di riuscire ad ottenere dal mercato un valore di un bene posto in vendita, (anche per le società vale la regola della domanda e dell'offerta), e pertanto la valutazzione intrinseca che potrebbe avere la società stessa rimane a puro titolo indicativo, mentre a bilancio, esendo questo un bene destinato alla vendita, deve essere epressso con il valore che il mercato gli attribuisce. Si rappresenta che la manifestazione di intersse per l'alienazione della quota societaria si è conclusa in data 03 Marzo 2016, con verbale negativo; posto che non è pernuta alcuna offerta rituale e quindi non vi è nulla da revocare. A nulla rileva, nel caso di specie, la gara per il sub affidamento del servizio automobilistico di linea che deve, per legge, seguire un corso ben differente. A conclusione  di quanto sopra esposto, non sussistono profili di illegittimità e/o responsabilità a carico degli amministratori di Actv e AVM, si ricorda infine che il testo riportato è stato condiviso con la direzione AVM Spa.

 

 

Renato Boraso

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 10-05-2016 ore 11:29
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