| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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| 82 | 30 | 22/10/2015 | Sara Visman Elena La Rocca Davide Scano |
23/10/2015 |
Venezia, 22 ottobre 2015
nr. ordine 82
n p.g. 30
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
e per conoscenza
Ai Presidenti delle Municipalità
Oggetto: Referendum sulla proposta di legge n.448 di iniziativa popolare di suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre
"La mozione non è stata ammessa al voto nella seduta di Consiglio comunale del 15 giugno 2016"
Premesso che
- la pubblica amministrazione è chiamata a difendere il diritto dei cittadini di esprimere, anche attraverso l'uso dei referendum, la propria volontà;
- l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni sono riservate alla legge regionale;
- la Regione provvede sia a definire in via generale le forme e le modalità con cui operare le modificazioni, sia ad attuare tali modifiche mediante leggi che assumono la caratteristica di leggi provvedimento;
- il TUEL, all’art. 15, comma 1, sancisce che "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- la Legge Regionale Veneto n. 25/1992 recante “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali, all’art.3, comma 1, lett. b), regolamenta il procedimento istitutivo di un nuovo comune a seguito dello scorporo di parti del territorio da uno o più comuni, ipotesi rappresentante una delle possibili forme di variazione delle circoscrizioni comunali,
considerato che
- il procedimento disciplinato dalla suddetta normativa regionale è costituito dalle seguenti fasi:
1) Iniziativa legislativa (art. 4 L.R.V. 25/1992);
2) Giudizio di ammissibilità della proposta di legge popolare (art. 6 L.R.V. 1/1973);
3) Giudizio di meritevolezza (art. 5 L.R.V. 25/1992);
4) Procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum. (art. 6 L.R.V. 25/1992);
5) Delibere comunali. (art. 7L.R.V. 25/1992) che consistano sia in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati;
6) Provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni. (art. 8 L.R.V. 25/1992);
- in base all’art. 5 della L.R.V. n. 25/1992, il Consiglio Regionale acquisisce il Parere del Consiglio comunale al fine di decidere, in mancanza/difformità del programma regionale di cui al comma 1 dell’articolo, sull’esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione dei confini comunali proposta;
- il medesimo art. 5 della L.R.V. n. 25/1992 al comma 3 prevede che la competente Commissione consiliare regionale debba acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinda dallo stesso;
considerato inoltre che
- la proposta di legge 448 di iniziativa popolare (9 mila firme raccolte) di suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre è stata dichiarata ammissibile da parte del Consiglio Regionale del Veneto in data 8 luglio 2014;
- il Consiglio Comunale di Venezia, chiamato a esprimere un parere, ai fini della formulazione da parte della Regione dell’ulteriore “giudizio di meritevolezza", si è espresso con la seguente delibera in allegato (N. 83 DEL 13 OTTOBRE 2014);
- le posizioni delle forze politiche veneziane propendono per una pronunciata frammentazione e anche le Municipalità hanno espresso pareri diversi, senza dimostrare una posizione certa riconducibile all'unione o alla separazione:
1. LIDO PELLESTRINA: deliberazione n. 15 del 09/10/2014;
2. CHIRIGNAGO ZELARINO: deliberazione n. 10 del 10/10/2014;
3. FAVARO VENETO: deliberazione n. 8 del 09/10/2014;
4. MARGHERA: deliberazione n. 19 del 09/10/2014;
5. MESTRE: deliberazione n. 17 del 10/10/2014;
6. VENEZIA MURANO BURANO: deliberazione n. 21 del 10/10/2014.
considerato infine che
- la Regione non ha ancora portato al voto la meritevolezza del progetto di legge dopo che questo aveva svolto tutto l'iter richiesto;
- non si è potuto avere un parere condiviso da parte delle forze politiche del Comune di Venezia
ritenuto che
la strada del referendum sia l'unica in grado di garantire ai cittadini veneziani il diritto alla manifestazione della propria volontà in ordine alla separazione del Comune di Venezia in due distinti comuni autonomi, per l’appunto Venezia e Mestre
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE DI VENEZIA INTENDE IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA
ad intervenire presso gli organi della Regione Veneto, per dare al più presto la possibilità ai cittadini veneziani di esprimere, attraverso un referendum, la volontà di attuare o meno la separazione amministrativa del Comune di Venezia nelle sue due parti, insulare e di "terraferma", dando vita a due distinti Comuni.
Allegati
delibera Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto (pdf - 291 kb)
Sara Visman
Elena La Rocca
Davide Scano
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